Commissione Lavoro, previdenza sociale (Dai Resoconti della Settimana)

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MARTEDÌ 21 GENNAIO 2025
265ª Seduta
Presidenza del Presidente
ZAFFINI
Interviene il sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze Sandra Savino.
La seduta inizia alle ore 15,45.

IN SEDE CONSULTIVA
(1322) Modifiche alla disciplina della magistratura onoraria, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 2a Commissione. Esame. Parere favorevole)
La relatrice MINASI (LSP-PSd’Az) segnala innanzitutto la lettera a) del comma 1 dell’articolo 1, che innova le previsioni relative al regime d’incompatibilità con le funzioni di magistrato onorario, disciplinato dall’articolo 5 del decreto legislativo n. 116 del 2017, mentre la successiva lettera c) sostituisce alcuni commi dell’articolo 29 del medesimo decreto legislativo.
La lettera d) introduce nel decreto legislativo n. 116 gli articoli 29-bis e 29-ter. Il nuovo articolo 29-bis distingue l’impegno lavorativo richiesto ai magistrati che abbiano optato per il regime di esclusività delle funzioni e quello richiesto ai magistrati che non abbiano esercitato tale opzione.
La lettera e) sostituisce l’articolo 30 del decreto legislativo n. 116. Il comma 4 del nuovo articolo 30 esclude l’assegnazione al giudice onorario dei procedimenti in materia, tra l’altro, di lavoro.
La successiva lettera f) inserisce nel decreto legislativo n. 116 alcuni articoli successivi all’articolo 30.
Il nuovo articolo 30-bis dispone che ai magistrati onorari destinati in supplenza non è dovuto alcun trattamento economico aggiuntivo o di missione.
Il nuovo articolo 30-ter disciplina l’attività dei magistrati onorari confermati relativamente al periodo feriale di cui all’articolo 1 della legge n. 742 del 1969.
Il nuovo articolo 30-quater disciplina il trasferimento dei magistrati onorari confermati.
Il comma 3 estende la procedura di trasferimento alle ipotesi in cui il trasferimento si renda necessario per eliminare le situazioni di incompatibilità di cui all’articolo 29-ter.
Ai sensi del comma 6 è applicabile al magistrato onorario confermato l’articolo 33, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
Il nuovo articolo 30-septies, comma 2, prevede che l’incarico di magistrato onorario confermato possa essere temporaneamente sospeso per consentire lo svolgimento di attività incompatibili con l’esercizio delle funzioni giudiziarie.
La lettera h) del comma 1 inserisce nel decreto legislativo n. 116 nuovi articoli successivamente all’articolo 31.
Il nuovo articolo 31-bis concerne il trattamento dei magistrati onorari confermati che esercitano le funzioni in via esclusiva, mentre il nuovo articolo 31-ter riguarda il compenso e il regime previdenziale per i magistrati onorari confermati che esercitano le funzioni in via non esclusiva.
L’articolo 3, comma 1, prevede che i magistrati onorari confermati che sono pubblici dipendenti devono chiedere l’autorizzazione di cui all’articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Ai sensi del comma 2, qualora sia stata rilasciata l’autorizzazione in favore dei magistrati onorari che abbiano optato per il regime di esclusività, questi ultimi sono collocati in aspettativa senza assegni nel rispetto del limite massimo di durata previsto dalle disposizioni normative o contrattuali applicabili.
A parere della senatrice ZAMBITO (PD-IDP) il disegno di legge in esame costituisce un mezzo di grande rilevanza ai fini del riconoscimento del ruolo della magistratura onoraria, risultando tuttavia non abbastanza incisivo particolarmente in ordine agli aspetti previdenziali. Per tali ragioni il Gruppo del Partito Democratico della Camera dei deputati ha scelto di astenersi in sede di approvazione del provvedimento.
La relatrice MINASI (LSP-PSd’Az) osserva che il provvedimento in esame è da apprezzare in quanto costituisce un chiaro avanzamento sul piano della tutela dei diritti dei magistrati onorari.
Presenta quindi una proposta di parere favorevole, che viene posta in votazione.
La senatrice ZAMBITO (PD-IDP) dichiara il voto di astensione del proprio Gruppo.
Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva a maggioranza.
(1339) Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Sovrano Militare Ordine Ospedaliero di San Giovanni di Gerusalemme di Rodi e di Malta, detto Sovrano Militare Ordine di Malta – SMOM, fatto a Roma il 23 ottobre 2023, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere favorevole)
Nota preliminarmente il relatore ZULLO (FdI) che il disegno di legge in titolo reca l’autorizzazione alla ratifica e l’ordine di esecuzione dell’Accordo del 23 ottobre 2023 fra il Governo della Repubblica italiana e il Sovrano Militare Ordine di Malta.
Come specificato dall’articolo 3, le amministrazioni competenti sono tenute a provvedere all’attuazione dei compiti derivanti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Per quanto riguarda i profili di competenza dell’Accordo, questo riconosce nelle premesse come il Sovrano Militare Ordine di Malta operi a favore della popolazione italiana tramite il Corpo Italiano di Soccorso dell’Ordine di Malta (C.I.S.O.M.). Pertanto, l’articolo 1 prevede per il C.I.S.O.M. l’iscrizione di diritto al Registro unico nazionale del Terzo settore, su domanda, tramite il deposito di un regolamento che recepisce le norme del Codice del Terzo settore italiano. L’inserimento del C.I.S.O.M. nel Registro comporta l’applicazione all’ente del Codice del Terzo settore, ad eccezione di alcune disposizioni.
Presenta quindi una proposta di parere favorevole.
Nessuno chiedendo di intervenire, la proposta di parere viene messa in votazione.
Previa verifica della presenza del numero legale, la Commissione approva a maggioranza.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO
Schema di decreto ministeriale concernente il riparto del Fondo nazionale per l’infanzia e l’adolescenza a favore delle città riservatarie per l’anno 2024 (n. 243)
(Parere al Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 28 agosto 1997, n. 285. Seguito e conclusione dell’esame. Parere favorevole)
Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 14 gennaio.
In assenza di richieste di intervento in discussione generale, ha la parola la relatrice LEONARDI (FdI), la quale presenta uno schema di parere favorevole, pubblicato in allegato.
Verificata la presenza del prescritto numero legale, lo schema di parere è infine posto in votazione.
La Commissione approva all’unanimità.
La seduta termina alle ore 15,55.

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Procedura celere

 

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL’ATTO DEL GOVERNO N. 243

La 10a Commissione permanente, esaminato l’atto in titolo, preso atto che l’articolo 1 prevede la conferma delle percentuali di riparto applicate a decorrere dall’anno 2000;
considerato che la quota di risorse oggetto del riparto ammonta a circa 26,183 milioni di euro e che, in base alla disciplina legislativa vigente, le risorse riservate ai comuni oggetto del provvedimento sono pari al 30 per cento della dotazione complessiva annua del Fondo nazionale per l’infanzia e l’adolescenza,
tenuto conto dei criteri di riparto di cui all’articolo 1, comma 2, della legge 28 agosto 1997, n. 285;
valutate le disposizioni in materia di monitoraggio e rendicontazione recate dall’articolo 2;
rilevate altresì le previsioni riguardanti la programmazione, da parte dei comuni riservatari, in ordine all’utilizzo e alla destinazione delle risorse oggetto di riparto, di cui all’articolo 3,
esprime parere favorevole.

Riunione n. 66
MARTEDÌ 21 GENNAIO 2025
Presidenza della Vice Presidente
CANTU’
Orario: dalle ore 14,40 alle ore 15,35

AUDIZIONE DI RAPPRESENTANTI DELL’ASSOCIAZIONE FIBROMIALGIA ITALIA ODV (AFI), DEL COLLEGIO REUMATOLOGI ITALIANI (CReI), DELL’ASSOCIAZIONE SMILE PUGLIA ETS, DELL’ASSOCIAZIONE FIBROMIALGICI “LIBELLULA LIBERA” APS E DI INPS SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 246, 400, 485, 546, 594, 601, 603, 946 E 1023 (DISPOSIZIONI PER IL RICONOSCIMENTO DELLA FIBROMIALGIA COME MALATTIA INVALIDANTE).



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