Dipendenti pubblici: comunicazione dei compensi sportivi (e altre importanti indicazioni)

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Entro il 30 gennaio i sodalizi e gli enti sportivi che hanno instaurato rapporti di lavoro sportivo con dipendenti pubblici devono comunicare all’amministrazione di appartenenza del collaboratore l’ammontare dei compensi erogati nell’anno precedente

La disposizione è stata introdotta con il d.l. Sport in vigore dal 1° giugno 2024 (d.l. 31 maggio 2024 n. 71 convertito in l. 29 luglio 2024, n. 106) e rappresenta una opportuna semplificazione per la gestione dei rapporti di lavoro degli sportivi dilettanti.

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Infatti la previsione di un’unica comunicazione annuale –  prevista per i soli rapporti di lavoro sportivo – costituisce una deroga rispetto all’adempimento generale, prescritto per ogni altro tipo di incarico retribuito da parte di soggetti privati e pubblici, che impone di effettuare la predetta comunicazione entro 15 giorni dall’erogazione del compenso e quindi a ogni singolo pagamento. La norma di riferimento è l’art. 53 del D.Lgs. 165/2001 che nel disciplinare le incompatibilità, il cumulo di impieghi e incarichi per i pubblici dipendenti, al comma 11 prescrive l’obbligo di comunicazione periodica e per il lavoro sportivo – ai sensi del secondo periodo della disposizione – la comunicazione cumulativa.

Campo di applicazione

Come già precisato la semplificazione riguarda i soli rapporti di lavoro sportivo e non altri rapporti di lavoro o incarichi retribuiti, instaurati con i sodalizi sportivi – sono esclusi dalla semplificazione quindi anche i cococo amministrativo gestionali – in quanto detti rapporti seguono le regole comuni anche in relazione alla disciplina del pubblico impiego, sia per il regime autorizzatorio, sia per l’adempimento comunicativo (periodico e non annuale).

Il rapporto di lavoro sportivo deve essere in corso o cessato il 31 dicembre per determinare l’obbligo di comunicazione al 30 gennaio; diversamente, nel caso di rapporto interrotto precedentemente, in corso d’anno, la comunicazione va effettuata entro i 30 giorni dalla cessazione del rapporto, sempre in un’unica soluzione.

L’adempimento semplificato riguarda solo i rapporti di lavoro sportivo soggetti ad autorizzazione e quindi quei rapporti che determinano un compenso complessivamente superiore a 5.000 euro.

Ricordiamo al riguardo che a decorrere dal 1° giugno 2024, per effetto delle modifiche introdotte dal medesimo d.l. Sport, le prestazioni di lavoro sportivo, fino all’importo di 5.000 euro annui, sono escluse dal regime autorizzatorio e per esse è sufficiente una comunicazione preventiva all’amministrazione di appartenenza (al pari delle prestazioni di volontariato).  L’importo si intende complessivo e quindi riferito a tutte le somme percepite a titolo di lavoro sportivo e non al singolo contratto.

I predetti rapporti non solo sono esclusi dal regime autorizzatorio ma sono anche esclusi dagli obblighi di comunicazione degli importi, applicabili solo alle fattispecie di incarichi remunerati per i quali sia prescritta l’autorizzazione, ai sensi dell’art. 53 co. 6 D.lgs. 165/2001.

Ricordiamo, per completezza, che per gli altri rapporti di lavoro sportivo – che superano complessivamente la soglia annuale di 5.000 euro – il procedimento per l’autorizzazione è comunque facilitato dal meccanismo del silenzio assenso e dai parametri adottati con il d.m. 10 novembre 2023 di cui abbiamo parlato qui Pubblici dipendenti e lavoro sportivo: un decreto definisce i parametri per l’autorizzazione.

Forme e modalità

La disposizione in esame non richiede particolari forme per la comunicazione dei compensi all’amministrazione di appartenenza, ma considerato che è interesse del sodalizio o ente committente comprovare l’avvenuto assolvimento dell’obbligo, si raccomanda di utilizzare modalità che possano attestarne l’avvenuto ricevimento, ad esempio:

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  • protocollando la domanda presso l’ufficio, anche per il tramite del collaboratore, 
  • oppure, più semplicemente, inviando una PEC all’indirizzo dell’amministrazione, che se non conosciuto è rinvenibile tramite consultazione del registro pubblico IPA (Indice dei domicili digitali della Pubblica Amministrazione e dei Gestori di Pubblici Servizi) al seguente link https://www.indicepa.gov.it/ipa-portale/consultazione/pec/ricerca-pec-ente,
  • oppure mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.

Si consiglia anche di verificare se le singole amministrazioni abbiano adottato specifica modulistica per assolvere alla comunicazione – come ad esempio nel caso dei dipendenti militari del Ministero della Difesa di cui abbiamo parlato qui Lavoro sportivo e militari: le indicazioni del Ministero della difesa.

In ogni caso, si ritiene che l’obbligo sia assolto con qualsiasi mezzo e forma purché la comunicazione contenga gli elementi utili a identificare il rapporto e pertanto:

  • dati anagrafici del dipendente pubblico e del committente;
  • riferimento alla durata del contratto;
  • ammontare degli importi corrisposti per il periodo di riferimento.

Nella comunicazione può essere utile richiamare l’art. 53 co. 11 secondo periodo del D.lgs. 165/2001, così da evidenziare la semplificazione spettante per il lavoro sportivo extraprofessisonale del pubblico dipendente, che appunto consente una sola comunicazione cumulativa in luogo di quelle periodiche.

Sanzioni

L’omessa comunicazione dei compensi (ove prescritta) al pari del conferimento dell’incarico retribuito in assenza di autorizzazione (ove prescritta), comporta a carico del soggetto che impiega il dipendente pubblico – e quindi, per quanto di interesse, al sodalizio o ente sportivo che intrattiene rapporti di lavoro sportivo o non sportivo – l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria pari al doppio degli emolumenti corrisposti sotto qualsiasi forma ai dipendenti pubblici. All’accertamento di tali violazioni e all’irrogazione provvede il Ministero delle Finanze avvalendosi della Guardia di Finanza. Tale disciplina si ricava dal combinato disposto dell’art. 53 co. 9 e co. 15 dell’art. 53 D.lgs. 165/2001 e dell’art. 6 co. 11 DL 28/3/97 n. 79. Si ritiene che l’importo della sanzione vada calcolato in relazione a tutti gli importi percepiti nel caso di omessa autorizzazione e – per la specifica violazione prevista dal co. 15 – in relazione all’importo di quelli non comunicati.

Infine, per completezza, si ricorda  che ai sensi dei commi 7 e 7-bis dell’art. 53 D.lgs. 165/2001, in caso di attività extraprofessionale remunerata in assenza della preventiva autorizzazione (ove necessaria), salve le più gravi sanzioni e ferma restando la responsabilità disciplinare per il dipendente pubblico, è previsto che il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte in difetto di autorizzazione debba essere restituito a cura dell’erogante  – e quindi del sodalizio o ente sportivo nel nostro caso-  o, in difetto, del percettore. L’importo va riversato nel conto dell’entrata del bilancio dell’amministrazione di appartenenza del dipendente per essere destinato ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti. Tuttavia la mancata restituzione dell’importo da parte dell’erogante non viene espressamente sanzionata a differenza dell’omissione da parte del dipendente pubblico, indebito percettore che costituisce ipotesi di responsabilità erariale soggetta alla giurisdizione della Corte dei conti.

Tabella di confronto per i maggiori adempimenti relativi all’impiego di dipendenti pubblici

Tipo di rapporto Comunicazione preventiva alla P.A. Autorizzazione preventiva della P.A. Comunicazione compensi alla P.A.
volontariato SI NO NO
lavoro sportivo per compensi complessivamente inferiori a 5000 euro SI NO NO
Lavoro sportivo per compensi superiori a 5000 euro NO SI procedimento silenzio assenso 30 gg SI cumulativa entro il 30 gennaio o entro 30 giorni dalla cessazione del rapporto
Lavoro non sportivo NO SI Procedimento ordinario, silenzio rigetto 30 gg SI Entro 15 giorni dall’erogazione di ogni compenso



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