Il testo in esame, a seguito delle modifiche apportate durante l’esame presso le Commissioni riunite VI e XI, si compone di 15 articoli.
L’articolo 1 reca le finalità della pdl, che è quella di disciplinare la partecipazione gestionale, economica e finanziaria, organizzativa e consultiva dei lavoratori alla gestione, all’organizzazione, ai profitti e ai risultati, nonché alla proprietà delle aziende, individuando le forme di promozione e incentivazione, in attuazione dell’articolo 46 della Costituzione nel rispetto dei princìpi e dei vincoli derivanti in materia dall’ordinamento dell’Unione europea e internazionale. Il provvedimento inoltre mira a introdurre norme finalizzate a rafforzare la collaborazione tra i datori di lavoro e i lavoratori, preservando e incrementando i livelli occupazionali e valorizzando il lavoro sul piano economico e sociale.
L’articolo 2 reca le definizioni utili ai fini della medesima proposta.
L’articolo 3 disciplina la partecipazione gestionale dei lavoratori – ovvero quella che si traduce nella collaborazione dei lavoratori alle scelte strategiche dell’impresa – prevedendo, per le imprese che adottano il sistema dualistico, di cui agli artt. 2409-octies e ss. c.c. – ovvero con un “consiglio di gestione”, a cui spetta la gestione dell’impresa, e con un “consiglio di sorveglianza”, a cui spettano compiti diversi, tra cui quelli di sorveglianza – che gli statuti possono prevedere, qualora disciplinata dai contratti collettivi, la partecipazione di uno o più rappresentanti dei lavoratori dipendenti nel consiglio di sorveglianza, individuati sulla base delle procedure definite dai contratti collettivi, nel rispetto dei requisiti di professionalità e onorabilità richiesti per i componenti del consiglio nonché delle cause di esclusione della relativa nomina (di cui all’art. 2409-duodecies c.c.).
L’articolo 4 disciplina la partecipazione gestionale dei lavoratori nelle società che non adottano il sistema dualistico, stabilendo che gli statuti possono prevedere, qualora disciplinata dai contratti collettivi, la partecipazione al consiglio di amministrazione e, ove costituito, al comitato per il controllo sulla gestione, di uno o più amministratori, rappresentanti gli interessi dei lavoratori dipendenti, individuati, dai lavoratori.
L’articolo 5, intervenendo in tema di distribuzione degli utili, riduce, per il 2025, dal 10 al 5 per cento, entro il limite di importo complessivo di 5.000 euro lordi (in luogo dei 3.000 previsti a regime), l’aliquota dell’imposta sostitutiva dell’IRPEF (e delle relative addizionali regionali e comunali) concernente le somme derivanti dalla distribuzione ai lavoratori dipendenti di una quota di utili di impresa non inferiore al 10 per cento degli utili complessivi, se erogate in esecuzione di contratti collettivi aziendali o territoriali.
L’articolo 6 prevede che nelle aziende possano essere previsti piani di partecipazione finanziaria dei lavoratori dipendenti. Tali piani possono individuare gli strumenti di partecipazione dei lavoratori al capitale della società tra quelli di cui agli articoli 2349 (azioni e strumenti finanziari a favore dei prestatori di lavoro), 2357 (acquisto delle proprie azioni), 2358 (altre operazioni sulle proprie azioni) e 2441, comma 8, (diritto di opzione per le azioni di nuova emissione) del codice civile, nonché l’attribuzione di azioni in sostituzione di premi di risultato, ferma restando la disciplina, di cui all’articolo 1, comma 184-bis, della legge n. 208 del 2015, che esclude dalla formazione del reddito di lavoro dipendente e dall’applicazione dell’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali, pari al 10 per percento, taluni contributi e i valori delle azioni offerte alla generalità dei dipendenti. La disposizione prevede, altresì, per il solo anno 2025, l’esenzione dalle imposte sui redditi dei dividendi corrisposti ai lavoratori e derivanti dalle azioni attribuite in sostituzione di premi di risultato, per un importo non superiore a 1.500 euro, nella misura pari al 50 per cento del loro ammontare.
L’articolo 7 prevede la possibilità per le aziende di promuovere l’istituzione di commissioni paritetiche con la finalità di predisporre proposte di piani di miglioramento e di innovazione dei prodotti, dei processi produttivi, dei servizi e dell’organizzazione del lavoro.
L’articolo 8 riconosce altresì alle aziende la possibilità di prevedere nel proprio organigramma, in esito a contratti collettivi aziendali, le figure dei referenti della formazione, dei piani di welfare, delle politiche retributive, della qualità dei luoghi di lavoro, della conciliazione e i responsabili della diversità e dell’inclusione delle persone con disabilità. Le imprese che occupano meno di trentacinque lavoratori possono favorire, anche attraverso gli enti bilaterali, forme di partecipazione organizzativa dei lavoratori.
L’articolo 9 prevede la possibilità che le rappresentanze sindacali unitarie o le rappresentanze sindacali aziendali o, in mancanza, i rappresentanti dei lavoratori e le strutture territoriali degli enti bilaterali di settore possono essere informati e preventivamente consultati in merito alle scelte aziendali. Nel caso di consultazione su gli argomenti di competenza negoziale, le commissioni paritetiche possono fornire materiali ed elementi utili al tavolo contrattuale.
L’articolo 10 definisce la procedura di consultazione, che deve svolgersi secondo determinate modalità ed entro specifici termini.
L’articolo 11 a salve le condizioni di miglior favore previste dai contratti collettivi.
L’articolo 12 prevede per i rappresentanti delle commissioni paritetiche e i partecipanti al consiglio di sorveglianza e al consiglio di amministrazione delle aziende una formazione (anche in forma congiunta) non inferiore a 10 ore annue, finalizzata a sviluppare conoscenze e competenze tecniche e specialistiche, nonché trasversali. Tali corsi possono essere finanziati attraverso gli enti bilaterali, il fondo nuove competenze e i fondi interprofessionali per la formazione continua.
L’articolo 13 prevede l’istituzione, presso il CNEL, della Commissione nazionale permanente per la partecipazione dei lavoratori, con funzioni interpretative e di indirizzo sull’attuazione della partecipazione dei lavoratori alle aziende, proponendo altresì agli organismi paritetici eventuali misure correttive in caso di violazione di norme procedurali relative alla partecipazione dei lavoratori.
L’articolo 14 prevede che le disposizioni del presente provvedimento si applicano alle società cooperative in quanto compatibili
L’articolo 15 reca la copertura finanziaria.
ultimo aggiornamento: 23 gennaio 2025
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