Ancora critiche dei Relatori Speciali delle Nazioni Unite al “pacchetto sicurezza”: compromesso il diritto alla casa

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La comunicazione dei relatori speciali su alloggio adeguato e estrema povertà

Un’altra comunicazione, datata 20 gennaio 2025, è stata inviata da due relatori speciali del Consiglio diritti umani delle Nazioni Unite all’indirizzo del governo italiano in riferimento al disegno di legge disegno di legge n. 1660 approvato dalla Camera a Settembre 2024 – ora ddl 1236, cosiddetta “pacchetto sicurezza”. Si aggiunge a precedente comunicazione datata 19 dicembre 2024 (già commentata) avanzata da sei relatori speciali e che sollevava come principale motivo di preoccupazione legata al “pacchetto sicurezza” la potenziale limitazione della libertà di riunione, nonché la presenza di misure discriminatorie nei riguardi di migranti e detenuti.

In questo nuovo documento, Balakrishnan Rajagopal, Special Rapporteur su “alloggio adeguato come componente del diritto a un tenore di vita adeguato e al diritto di non-discriminazione in tale contesto” e Olivier De Schutter, Special Rapporteur su “povertà estrema e diritti umani”, si concentrano su alcuni passaggi del disegno di legge che interessano le occupazioni di abitazioni e gli sfratti forzati.

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Se adottata, la legge in discussione al Senato opererebbe una criminalizzazione della condizione di chi non è in grado di pagare per l’affitto della casa e ridurrebbe le garanzie prevista dalla legge in caso di sfratto, provocando un aumento del numero dei senzatetto.

Il nuovo reato di occupazione arbitraria di immobile di abitazione

Le critiche dei relatori speciali si appuntano sull’art. 10 del disegno di legge, che introdurrebbe l’art. 634-bis del codice penale per punire con la reclusione da due a sette anni chiunque usando violenza o minacce occupi illegalmente un’abitazione altrui o impedisca l’accesso al proprietario o a chi la detiene legalmente. La norma punisce anche con la stessa severità “chiunque si intromette o coopera nell’occupazione dell’immobile, ovvero riceve o corrisponde denaro o altra utilità per l’occupazione medesima”. Non è punibile l’occupante che collabori con le autorità nel liberare l’immobile e si procede d’ufficio se il bene appartiene a persona incapace per età o malattia. 

Il disegno di legge prevede anche modifiche al codice di procedura penale, disponendo che la polizia giudiziaria, nel caso in cui la casa sia richiesta dal proprietario come propria unica abitazione, può ordinare il rilascio immediato dell’abitazione che appaia occupata arbitrariamente; in caso di opposizione, la polizia può disporre il rilascio forzato della casa occupata e il pubblico ministero deve pronunciarsi entro 48 ore, salvo il caso in cui ritenga illegittimo l’operato della polizia; la convalida del rilascio dell’immobile da parte del tribunale deve avvenire entro altre 48 ore.

Il nuovo articolo 634-bis si aggiungerebbe all’art. 633 (invasione di terreni e edifici) che prevede come pena la reclusione da 1 a tre anni (aggravata in caso l’invasione comporti pericolo per la salute pubblica o l’incolumità pubblica) e l’art. 634 (turbativa violenza del possesso di immobili, punito come la reclusione fino a due anni).

Una norma che colpisce anche le occupazioni di necessità

La comunicazione dei due esperti delle Nazioni Unite esprime preoccupazione per il fatto che la norma condanni specificamente gli atti di violenza o minaccia commessi in occasione di sgomberi di edifici occupati, come se le norme penali generali su tali atti non fossero sufficientemente severe. Anche le modalità abbreviate di espulsione sollevano perplessità, in particolare perché non consentono la ricerca di soluzione alloggiative alternative per chi viene espulso dalla casa che abitava senza titolo.

L’art. 634-bis, se adottato, non consentirebbe di distinguere situazioni tra loro diverse. La misura, infatti, si applicherebbe ad occupanti di necessità, come persone che non possono pagare per un alloggio alternativo a quello occupato illegittimamente, persone che non possono provare il titolo che ha dato loro il diritto di abitare in un certo alloggio (accordi solo orali, alloggio in cambio di servizi, ecc.), o persone che si sono installate in edifici abbandonati o che vivono in campi o insediamenti abusivi. La loro condizione sarebbe equiparata a quella di criminali che non agiscono per necessità, ma per lucro.

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Nella attuale situazione di diffusa precarietà salariale e abitativa e con 150.000 sfratti esecutivi pendenti e altrettanti aste giudiziarie di immobili che l’acquirente non riesce più a pagare, adottare una simile legislazione comporterebbe una serie di possibili violazioni di standard internazionali sui diritti economici e sociali. Gli esperti si riferiscono all’art. 11 del Patto sui diritti economici, sociali e culturali, in particolare il diritto a un alloggio adeguato. 

Una norma che può colpire i difensori dei diritti dei più poveri

La Comunicazione critica, in primo luogo, la norma che prevede sanzioni penali anche per chi “si intromette o coopera nell’occupazione dell’immobile” o si oppone agli sgomberi, osservando che queste attività sono proprie anche di “organizzazioni di società civile che difendono i diritti umani, quali associazioni di inquilini o organismi che proteggono persone in situazione di precarietà o che assistono chi vive in insediamenti informali e senza titolo legale. Costoro spesso interferiscono nei conflitti con I proprietari di casa a vantaggio delle persone che vi vicono senza titolo legale con l’obiettivo di regolarizzare la loro posizione, prevenire il fenomeno dei senzatetto o trovare soluzione alloggiative alternative”.

Una norma che non protegge i più poveri e fa fare un passo indietro alla tutela dei diritti 

Criminalizzare le pratiche tipiche degli squatter e delle persone senza fissa dimora, che non hanno modi alternativi di accedere al diritto alla casa, imponendo pesanti sanzioni penali a causa del loro stato di indigenza o per non avere un valido titolo di alloggio, impatta in maniera sproporzionata sul diritto alla libertà e alla sicurezza personale (protetti dal Patto sui diritti civili e politici, in particolare art. 9) e può in taluni casi può tradursi in trattamenti o punizioni crudeli, inumani o degradanti (contrari alla Convenzione contro la tortura). Il Comitato sui diritti economici, sociali e culturali ha più volte ricordato nei suoi General Comments che il rispetto del diritto all’alloggio implica che una persona non possa essere privata dell’abitazione in cui vive – qualunque sia il titolo in suo possesso, o anche in mancanza di qualsiasi titolo – se non è presente una soluzione alternativa che la preservi dallo stato di senzatetto. Una norma penale come quella prevista al disegno di legge sicurezza moltiplicherebbe i casi di individui senza casa senza peraltro che le politiche nazionali abbiano previsto misure sociali per ovviare a tale fenomeno, senza contare che gli individui e le famiglie prive di risorse continuerebbero a occupare abusivamente alloggi, lasciando gli enti locali e il terzo settore soli ad affrontare l’emergenza. Inoltre, la misura potrebbe costituire un passo indietro dello stato rispetto al godimento dei diritti sociali, possibile solo se esistono stringenti motivi e una completa mancanza di risorse. 

Domande aperte e richieste reiterate

La comunicazione si conclude chiedendo allo stato italiano ulteriori informazioni circa l’analisi dell’eventuale impatto della legge sulle condizioni di vita di senzatetto, persone in situazione di povertà estrema, migranti, minoranze, comunità rom; misure prese per offrire soluzione alternative alle persone sfrattate; misure per prevenire o contenere il fenomeno degli sfratti incolpevoli, cioè dovuti a oggettiva sopravvenuta incapacità di pagare; misure per affrontare la carenza di alloggi e il sostegno agli inquilini.

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Si segnala – come del resto fa anche la Comunicazione commentata – che gli stessi due relatori speciali Rajagopal e De Schutter, avevano inviato all’Italia una comunicazione su temi simili nell’ottobre del 2023, in occasione della discussione di un precedente disegno di legge poi confluito nel “pacchetto sicurezza” sempre mirante a introdurre il reato di occupazione di abitazione altrui. La stringata risposta del governo italiano del dicembre 2023 menzionava il fatto che due misure (il fondo nazionale di sostegno alle locazioni e il fondo per la morosità incolpevole) venivano a compensare l’eventuale impatto negativo della norma in discussione. Nel 2025, i relatori speciali osservano che purtroppo entrambi fondi risultavano sospesi nel 2024 (il secondo è stato ripristinato dal governo nel 2025), mentre anche altre misure di sostegno al reddito (compreso il cosiddetto reddito di cittadinanza) avevano subito sostanziali riduzioni.



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