Estinzione anticipata finanziamento: si pagano gli interessi?

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Quali voci di costo non sono più dovute a seguito della chiusura del contratto prima della scadenza: che fine fanno gli interessi calcolati sulle rate residue.

Un lettore ci pone questa domanda, dicendoci: «Ho comprato un’ auto nuova con finanziamento. La finanziaria mi ha detto che se decido di terminare il finanziamento dopo un anno devo pagare anche gli interessi di tutti gli anni successivi. È vero?». Il quesito è abbastanza ricorrente, e dunque di interesse generale per tutti coloro che vogliono estinguere un finanziamento anticipatamente, cioè prima della scadenza programmata: vogliono sapere se sono ancora dovuti gli interessi che erano stati calcolati inizialmente e “spalmati” sulle singole rate, oppure no. In sintesi: in caso di estinzione anticipata del finanziamento si pagano gli interessi?

Ti anticipiamo subito che la risposta fornita al lettore dall’addetto della società finanziaria è sbagliata: in realtà la legge prevede espressamente che, in caso di estinzione anticipata di un finanziamento, gli interessi non sono dovuti per la parte residua del prestito.

In poche parole, non sono dovuti gli interessi futuri, cioè quelli che sarebbero stati applicati sulle rate successive all’avvenuta estinzione.

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Cosa dice la legge?

L’articolo 125-sexies del Testo Unico Bancario (TUB) stabilisce che il consumatore ha il diritto di rimborsare anticipatamente il finanziamento in qualsiasi momento, in tutto o in parte (in questo secondo caso si parla di estinzione parziale), e se esercita questa opzione ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, proporzionale alla durata residua del contratto.

Pertanto, come dicevamo in premessa, gli interessi devono essere abbattuti ed esclusi nella parte riferita al periodo di finanziamento non goduto, in quanto il contratto è stato interrotto anticipatamente per libera scelta del cliente.

Quali costi si possono eliminare o ridurre?

In caso di estinzione anticipata di un finanziamento, gli interessi non sono più dovuti per la parte residua del prestito: dovrai, quindi, rimborsare solo il capitale rimanente, e gli interessi calcolati fin all’ultima rata pendente al momento dell’estinzione anticipata.

Oltre agli interessi, possono essere ridotti o completamente eliminati anche altri costi periodici e ricorrenti che a seguito dell’estinzione anticipata non sono più dovuti, tra i quali:

  • le spese di incasso e di pagamento delle rate successive all’avvenuta estinzione;
  • i premi dell’eventuale polizza di assicurazione stipulata a copertura del contratto, per la parte non fruita;
  • le spese di amministrazione e gestione della pratica di finanziamento.

Quali costi restano invariati e quindi dovuti?

La riduzione del costo totale del credito non si applica, invece, alle imposte e tasse dovute sul finanziamento concesso ed ai cosiddetti costi up-front, cioè quelli inizialmente anticipati e che il consumatore avrebbe comunque dovuto sostenere in caso di conclusione del contratto alla scadenza naturale (ad esempio, le spese di istruttoria per l’accensione del finanziamento, che non sono rimborsabili in quanto vengono considerate come servizi già erogati).

Come sapere quanto costa l’estinzione anticipata?

Il cliente ha il diritto di ricevere preventivamente, dalla società finanziaria che ha erogato il credito, il prospetto completo dei costi previsti ed esclusi in caso di estinzione anticipata, in modo da poter fare i conti. Non a caso questo documento si chiama, comunemente, conteggio estintivo.

Controlla, quindi, che siano specificate e dettagliate nell’importo le voci che ti abbiamo indicato sopra.

Come richiedere l’estinzione anticipata?

Per richiedere l’estinzione anticipata del finanziamento, è necessario contattare la banca o la finanziaria che ha erogato il prestito e richiedere il conteggio estintivo di cui abbiamo parlato poc’anzi.

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Questo prospetto evidenzierà l’importo da complessivo da pagare per estinguere il finanziamento, suddiviso nelle varie voci di costo, ed inclusi, come abbiamo detto, gli interessi maturati fino a quel momento nonché l’eventuale penale per l’estinzione anticipata.

È prevista una penale per l’estinzione anticipata?

La legge (artt. 125-sexies e 125-septies del Testo Unico Bancario) prevede che la penale per l’estinzione anticipata – se era stata espressamente prevista nel contratto di finanziamento – non possa superare l’1% dell’importo rimborsato in anticipo (calcolato sul solo capitale residuo) se la durata rimanente del contratto che viene estinto è pari o superiore a un anno, e lo 0,5% se il periodo residuo è inferiore a un anno.

La penale non è applicabile nei contratti di credito al consumo se l’importo residuo del finanziamento da estinguere è pari o inferiore a 10.000 euro.

Per i mutui a tasso variabile sottoscritti dal 2007 in poi per finanziare l’acquisto dell’abitazione principale e di importo non eccedente 250mila euro non è prevista alcuna penale sull’estinzione anticipata, in virtù della legge Bersani.

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