La giustizia disciplinare dei magistrati e le stampelle sempre disponibili (Vincenzo Giglio) – TERZULTIMA FERMATA

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Nel sito web istituzionale del Consiglio superiore della magistratura è stato pubblicato con esemplare tempestività il massimario delle decisioni della Sezione disciplinare per l’anno 2024 (lo si può consultare e scaricare a questo link).

A sua volta, il sito web istituzionale della Procura generale presso la Corte di cassazione contiene un’elencazione di massime attinenti all’uso dei poteri che il capo di tale ufficio giudiziario ha nella materia disciplinare (a questo link per la consultazione).

La lettura incrociata di queste fonti consolida alcune impressioni di fondo, più volte espresse su questo blog.

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La prima riguarda la cornice normativa: l’ordinamento disciplinare dei magistrati ha un’intonazione robustamente protezionistica, nel senso di essere congegnato, sia nella tipizzazione degli illeciti disciplinari che nella previsione della clausola generale dell’esenzione dagli addebiti per scarsa rilevanza del fatto, in modo da confinare l’area di ciò che è disciplinarmente rilevante entro spazi ristretti.

La seconda riguarda l’interpretazione di quella cornice, cui concorrono con pari importanza la Procura generale suddetta e la Sezione disciplinare: pare, cioè, che entrambe facciano largo uso della discrezionalità insita nelle previsioni normativi, particolarmente attraverso una altrettanto larga valorizzazione della scarsa rilevanza e l’adozione di parametri di minimizzazione del fatto.

Seguono alcuni esempi che, almeno nell’opinione di chi scrive, sono in grado di giustificare le impressioni appena descritte.

Giurisprudenza della Sezione disciplinare

…Sentenza n. 40/2024, RG n. 67/2022 (presidente Pinelli, estensore D’Ovidio)

 “In tema di responsabilità disciplinare dei magistrati, integra l’illecito nell’esercizio delle funzioni dell’ingiustificata interferenza nell’attività giudiziaria di altro magistrato, la condotta del magistrato di sorveglianza che invia al PM titolare del procedimento a carico di sua moglie una mail contenente una ricostruzione giuridica del fatto, dandone una propria interpretazione, tesa a ritenere il reato non configurabile.

Tale condotta può tuttavia reputarsi priva di sostanziale offensività, tenuto conto delle modalità in cui si è estrinsecata, nonché del carattere meramente occasionale dell’episodio e dell’assenza di clamore in ordine al caso, trovando pertanto applicazione l’art. 3-bis del d.lgs. n. 109 del 2006”.

…commento

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Si riconosce da un lato che l’incolpato ha interferito in modo ingiustificato nell’attività di un altro magistrato e per ciò stesso si attesta la materialità dell’illecito disciplinare previsto dall’art. 2, comma 1, lett. e), d. lgs. n. 109/2006 (Ordinamento disciplinare dei magistrati), ma, dall’altro, se ne banalizza la portata ricorrendo a parametri eccentrici che – si può star certi – sarebbero considerati risibili in un giudizio penale: l’occasionalità dell’episodio, come se la gravità potesse essere ricavata solo dalla serialità di condotte analoghe, e l’assenza di clamore, quasi a premiare la segretezza che, a quanto pare, deve avere circondato il fatto.

…Sentenza n. 99/2024, RG n. 2/2023 (presidente Pinelli, estensore Fontana)

In tema di illecito disciplinare dei magistrati, l’omessa scarcerazione dell’imputato per oltre sei mesi dalla data di perdita di efficacia della misura integra certamente, trattandosi di disciplina a tutela del bene della libertà personale, la violazione di legge derivante da errore o negligenza inescusabile.

Nella specie la Sezione disciplinare ha ritenuto di applicare l’esimente di cui all’art. 3 bis tenuto conto di una serie di elementi, tra cui la mancata richiesta di revoca della misura cautelare da parte del difensore dell’imputato e la figura professionale dell’incolpato”.

…commento

Si riconosce la rilevanza disciplinare del fatto e il fatto è un imputato che è rimasto in carcere sei mesi oltre la data di perdita di efficacia della misura cautelare di cui è stato destinatario.

Eppure, anche in questo caso, quella rilevanza scolora fino a scomparire perché – si badi bene – il difensore dell’interessato non ha chiesto la revoca della misura e l’incolpato ha una certa, non meglio precisata, figura professionale.

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Da un lato, quindi, la colpa del magistrato viene traslata sul difensore rimasto inerte, con ciò stesso banalizzando o addirittura negando il suo dovere di vigilanza sulle misure in corso; dall’altro, si accenna a un profilo professionale – non sapremo mai quale – e lo si erge a baluardo protettivo.

Rimangono sullo sfondo, alla stregua di un fastidioso inconveniente, i sei mesi di vita sottratti allo sventurato cui è toccato in sorte quella eminente figura professionale.

…Sentenza n. 122/2024, RG 49/2023 (presidente Pinelli, estensore Chiarelli)

In tema di illecito disciplinare dei magistrati, l’illecito di cui all’art. 2 comma 1 lett. g) d.lgs. 109 del 2006 richiede per la sua configurazione che la violazione di legge sia grave e determinata da ignoranza o negligenza inescusabile.

La gravità, oltre ad avere una rilevanza in termini deontologici, deve essere rapportata anche alla rilevanza dell’errore nell’approccio giurisdizionale e al “peso” che la violazione ha avuto nella vicenda giudiziaria nella quale è stata commessa.

Nel caso di errore che ha determinato la mancata scarcerazione esso è da ritenersi grave perché incide su un diritto fondamentale della persona umana, garantito sia a livello costituzionale sia sovranazionale.

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Nella specie il fatto è stato ritenuto di scarsa rilevanza per mancata compromissione dell’immagine del magistrato nella sua funzione giudiziaria”.

…commento

Questo caso è analogo a quello immediatamente precedente.

L’unica differenza è che nell’occasione si valorizza come esimente la mancata compromissione dell’immagine del magistrato nella sua funzione giudiziaria.

È una giustificazione insieme sconcertante e arrogante perché il suo presupposto giustificativo è parametrato all’interno del ristretto ambito giudiziario.

Ben diverso sarebbe stato l’esito – si crede – se si fosse chiesta l’opinione di chi è rimasto in cella più del giusto.

…Sentenza n. 3/2024, RG 22/2022 (presidente Pinelli, relatore Laganà)

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“In tema di illeciti disciplinari dei magistrati, la condotta del magistrato integrante gli estremi dell’illecito disciplinare previsto dall’art. 9 sexies, commi 1 e 3, del decreto-legge n. 52 del 2021, convertito in legge n. 87 del 2021, per aver fatto accesso presso i locali dell’Ufficio Giudiziario senza essere in possesso della valida certificazione verde Covid 19 può essere ritenuta di scarsa rilevanza ai sensi dell’art. 3 bis del d.lgs. 109 del 2006 qualora, alla stregua di una valutazione globale della vicenda, la lesione del bene giuridico “specifico” della salute e dell’incolumità pubblica non sia stata affatto grave, laddove ad una verifica ex post ed in concreto la condotta del magistrato non ha mai esposto a contagio né messo a repentaglio il bene della salute singola e collettiva”.

…commento

Un magistrato si reca in un ufficio giudiziario senza essere in possesso della certificazione atta a dimostrare di essere vaccinato nel periodo pandemico.

Quello che ad altri dipendenti pubblici sarebbe costato ben più di un buffetto sulle guance, al magistrato non costa nulla perché qualcuno – non si sa bene chi e come – ha accertato, naturalmente ex post, e non sapremo mai quanto ex post, che non ha esposto a contagio o messo a rischio la salute anche solo di una singola persona.

…Sentenza n. 6/2024, RG 78/2021 (presidente Pinelli, estensore Chiarelli)

In tema di illecito disciplinare conseguente a reato, sebbene l’avvenuta pubblicazione, sul profilo Facebook di un magistrato, di tre post contenenti affermazioni offensive nei confronti di un Ministro della Repubblica italiana integri la fattispecie di cui di cui all’art. 4, lett. d), d.lgs. n. 109 del 2006, può addivenirsi all’applicazione dell’art. 3 bis d. lgs. n. 109/2006 se il magistrato abbia riconosciuto l’inopportunità dei toni usati, se l’evento non abbia avuto alcuna eco mediatica e se non sia risultata intaccata in alcun modo la figura professionale dell’incolpato”.

Questa massima ci dice che un magistrato può offendere ripetutamente un Ministro, avvalendosi della propria pagina Facebook, purché abbia l’accortezza di ammettere, va da sé ex post, di avere sbroccato e la fortuna che i suoi post non hanno avuto alcuna eco mediatica e non ne hanno intaccato la sua figura professionale.

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Bisognerebbe dunque credere che le esternazioni inopportune dell’incolpato siano state nient’altro che un soliloquio, nel senso che non disponesse di alcun contatto su Facebook sicché era come parlarsi allo specchio mentre si radeva.

…Sentenza n. 53/2024, RG n. 25/2021 (presidente Pinelli, estensore Natoli)

In tema di responsabilità disciplinare dei magistrati, in caso di assunzione di incarico di coordinamento dei corsi per la preparazione all’accesso alla professione di avvocato e dei corsi di preparazione al concorso per magistrato ordinario senza la prescritta autorizzazione del C.S.M., trattandosi di incarico autorizzabile, essendo stato conferito da un ente pubblico sulla base di una legge regionale (legge della Regione Lazio 11 luglio 1987 n. 40), non può non rilevare, ai fini del riconoscimento dell’esimente di cui all’art. 3 bis d.lgs. 109/2006, la sua gratuità.

Infatti, proprio la gratuità dell’incarico comporta una lesione del bene giuridico tutelato dalla norma disciplinare di non apprezzabile consistenza, non essendo stati esposti a rischio i valori dell’indipendenza ed imparzialità per effetto di gratificazioni o compensi collegabili agli incarichi concessi”.

…commento

Un magistrato ottiene un incarico extra-giudiziario e lo assume senza preoccuparsi di chiedere preventivamente l’autorizzazione prescritta.

Viene perdonato perché non ha ricevuto alcun compenso.

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Non risulta tuttavia che la gratuità dell’incarico esoneri dall’obbligo di chiedere l’autorizzazione: si introduce pertanto una giustificazione di pura creazione pretoria e, ciò che più conta, si manda un brutto messaggio ai tanti magistrati che in occasioni analoghe hanno assolto diligentemente quell’obbligo.

Massime della Procura generale presso la Corte di cassazione

Per questa seconda parte chi scrive non avverte il bisogno di commentare, ritenendo che le massime elencate, come si suol dire, si commentino da sole.

…24/09/2024

Non integra illecito disciplinare la redazione della motivazione del provvedimento tramite il ricorso alla tecnica del “copia – incolla” da un blog trovato su internet, qualora la decisione si sia fatta carico della questione di diritto oggetto di causa e il giudice abbia comunque inteso aderire alla giurisprudenza in materia, richiamata nell’articolo pubblicato sul sito.

…10/07/2024

Non commette l’illecito disciplinare di cui all’art. 2, comma 1, lettera e) del d.lgs. n. 109/2006 il magistrato che discuta con il pubblico ministero titolare delle indagini per un grave reato commesso a danno di suoi conoscenti, astenendosi dall’esercitare qualsivoglia forma di pressione o tentativi di condizionamento, escludendosi in tal caso anche solo il pericolo di incidenza sullo svolgimento delle indagini.

…16/05/2024

La pubblicazione di commenti a sfondo sessuale e di contenuto sessista sul proprio account social aperto al pubblico – nel quale il magistrato indichi nel profilo la qualifica e la specifica funzione ricoperta, corredando i dati con la propria immagine fotografica in toga – non rientra in alcuno degli illeciti extra-funzionali previsti dall’art. 3 del d.lgs. n. 109/2006, neppure in quello di cui alla lettera a), non essendo tale comportamento caratterizzato dalla finalità ivi richiesta di ottenere benefici o ingiusti vantaggi per sé o per altri.

…18/04/2024

L’emissione di un decreto di archiviazione per prescrizione del reato che contenga apprezzamenti circa l’attendibilità e la completezza delle fonti di prova a carico dell’indagato, ritenendole riscontrate, contrastando con il principio della presunzione di innocenza, come anche affermato dalla sentenza n. 41/2024 della Corte costituzionale, configura una violazione di legge che, però, non è connotata dalla gravità richiesta dall’art. 2, lett. g) del d.lgs. n. 109/2006 se il provvedimento sia anteriore al d.lgs. n.188/2021, attuativo della direttiva UE 343/2016, e non si esprima in termini espressi per la colpevolezza o la sicura responsabilità penale dell’indagato.

…20/02/2024

Il recepimento letterale in un provvedimento giudiziario delle considerazioni contenute negli atti di una o di entrambe le parti del processo è consentito se fatto per ragioni di economia processuale e di semplificazione, in funzione dell’accorciamento dei tempi di redazione, sempre che la riproduzione sia manifesta e la motivazione sia comunque supportata, pur se in modo non prevalente, da idonei spunti critici di ragionamento logico-giuridico propri del giudice.

Note conclusive

Le fonti della giurisprudenza disciplinare nei procedimenti a carico di magistrati nell’anno 2024 non offrono alcuna sorpresa.

Ripropongono senza eccezioni le stesse direttrici e tendenze manifestatesi negli anni precedenti.

Quello che emerge, dunque, è un mix piuttosto singolare dominato da una discrezionalità così elevata da potere facilmente sconfinare nell’arbitrio.

Si può quindi molto perdonare, come si è visto, anche ricorrendo a motivazioni imbarazzanti.

Preoccupa almeno altrettanto, tuttavia, il rischio che quello stesso potere discrezionale possa essere impiegato in direzione contraria, cioè per martellare ed emarginare piuttosto che per proteggere.

È una preoccupazione ipotetica – si badi bene – ma dovunque ci sia discrezionalità così forte, il rischio di cui si parla è sempre latente.

Continueremo a parlarne.



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