PILLOLE DI PREVIDENZA / Ugo Bianco: Assegno di inclusione, cosa cambia con la legge di bilancio

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di UGO BIANCODa oltre un anno l’Assegno di Inclusione è il principale strumento per combattere la povertà e l’esclusione sociale. Istituito dal decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito in legge il 3 luglio 2023, n. 85, si propone di supportare le persone più vulnerabili attraverso percorsi di integrazione sociale e lavorativa.

La legge di bilancio n. 207/2024 ha introdotto nuovi requisiti economici per ampliare la platea dei beneficiari. Con il messaggio n. 148 del 15 gennaio 2025, l’Inps ha fornito i dettagli per l’accesso alla misura. I nuclei familiari devono avere un Indicatore della Situazione Economica Equivalente (Isee) non superiore a 10.140 euro (rispetto ai 9.360 euro previsti nel 2024) e un reddito familiare massimo di 6.500 euro (6.000 euro nel 2024). Per presentare la domanda, è necessario aggiornare la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU), che certifica la situazione economica del nucleo. Rimangono invariati gli altri requisiti, tra cui la residenza in Italia e la partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro o di formazione.

Chi può richiederlo?

I nuclei familiari con almeno un componente nelle seguenti condizioni: disabile; minorenne; con almeno 60 anni d’età; in condizioni di svantaggio (grave disagio bio-psico-sociale), inserito in un programma di cura e assistenza dei servizi socio-sanitari territoriali certificato dalla pubblica amministrazione.

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Quali sono i requisiti di accesso?

A) Requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno: da quando si presenta la richiesta, e per tutta la durata del beneficio, il richiedente deve essere in possesso, alternativamente, dei seguenti requisiti: cittadino italiano o suo familiare che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente; cittadino di un Paese dell’Unione europea o suo familiare che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente; cittadino di Paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno Ue per i soggiornanti di lungo periodo; cittadino titolare dello status di protezione internazionale di cui al decreto legislativo 19 novembre 2007 n° 251 o apolide ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 12 ottobre 1992, n° 575.

Oltre ad essere residente in Italia da almeno cinque anni, di cui almeno gli ultimi due in modo continuativo.

Nel nucleo familiare non deve esserci alcun componente che: Sia intestatario di autoveicoli con cilindrata superiore a 1600 cc o motoveicoli con cilindrata superiore a 250 cc, immatricolati nei 36 mesi precedenti la domanda, salvo i mezzi per i quali sono previste agevolazioni fiscali per persone con disabilità; Possieda navi, imbarcazioni da diporto o aeromobili di qualsiasi tipo, come definiti dalla normativa vigente; Sia sottoposto a misure cautelari personali o di prevenzione, oppure abbia sentenze definitive di condanna (o ai sensi dell’art. 444 c.p.p.) con pene superiori a un anno di reclusione, emesse nei 10 anni precedenti la richiesta; Risulti disoccupato per dimissioni volontarie nei 12 mesi successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, salvo dimissioni per giusta causa o risoluzioni consensuali nell’ambito delle procedure previste dalla legge.

I beneficiari tra i 18 e i 29 anni devono aver adempiuto all’obbligo scolastico o essere iscritti a percorsi di istruzione per adulti di primo livello, finalizzati al completamento dell’obbligo di istruzione.

 Requisiti reddituali:
Per accedere al beneficio, il nucleo familiare deve rispettare i seguenti requisiti economici: ISEE in corso di validità non superiore a 10.140 euro; Reddito familiare annuo complessivo inferiore a: 6.500 euro, moltiplicati per il parametro della scala di equivalenza dell’ADI; 8.190 euro, se il nucleo familiare è composto interamente da persone con età pari o superiore a 67 anni o include membri di età pari o superiore a 67 anni insieme a disabili gravi o non autosufficienti; Patrimonio immobiliare non superiore a 30.000 euro, esclusa l’abitazione principale, che deve avere un valore ai fini IMU non superiore a 150.000 euro; Patrimonio mobiliare (depositi, conti correnti, ecc.): 6.000 euro per nuclei con un solo componente; 8.000 euro per nuclei con due componenti; 10.000 euro per nuclei con tre o più componenti, con un incremento di 1.000 euro per ogni minorenne successivo al secondo.

Questi massimali sono aumentati di: 5.000 euro per ogni componente con disabilità; 7.500 euro per ogni componente con disabilità grave o non autosufficienza.

Qual è l’importo?

Il beneficio economico è calcolato su base annua come integrazione al reddito familiare. Si compone da: una quota A, fino alla soglia di € 6500 o 8190 annui se il nucleo è composto da persone tutte di età pari o superiore a 67 anni o oppure caratterizzato dalla compresenza di familiari di età pari o superiore a 67 anni e disabili gravi o non autosufficienti, moltiplicata per la scala di equivalenza, di cui all’articolo 2, comma 4 del decreto-legge n° 48/2023, verificata nell’Isee, in corso di validità, presente negli archivi Inps e dalle dichiarazioni rese nella domanda; una quota B per i nuclei familiari in abitazioni concesso in locazione, con contratto regolarmente registrato, pari all’importo del canone annuo di locazione, come dichiarato nel modello Isee, in corso di validità, fino ad un massimo di € 3.640 annui o di 1.950 annui se il nucleo è composto da persone tutte di età superiore a 67 anni oppure caratterizzato dalla compresenza di familiari di età pari o superiore a 67 anni e da altri familiari disabili gravi o non autosufficienti. 

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Esempio di calcolo dell’Adi

Un nucleo familiare è composto da due adulti, uno dei quali con disabilità, e soddisfa i requisiti per accedere all’ADI. La scala di equivalenza è pari a 1,5, calcolata sommando: 1,0 per il parametro base del nucleo familiare; 0,5 per il componente con disabilità.

Il nucleo possiede un’abitazione di proprietà e ha un reddito annuo di 3.500 euro.

Calcolo della quota A:

La soglia di reddito annuale prevista è di 6.500 euro, moltiplicata per la scala di equivalenza (1,5): 6.500 × 1,5 = 9.750 euro. L’importo spettante si calcola come la differenza tra quest’ultimo valore e il reddito annuo del nucleo: 9.750 – 3.500 = 6.250 euro annui. Dividendo l’importo annuo per 12 mesi, si ottiene un contributo mensile di 521 euro. Tuttavia, l’importo mensile minimo previsto per l’ADI è di 480 euro, quindi il nucleo riceverà 521 euro al mese.

Durata e modalità di pagamento? 

L’ADI può essere erogato per un massimo di 18 mesi consecutivi e viene accreditato tramite uno strumento elettronico, chiamato Carta di inclusione o Carta ADI.

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Come richiederlo?

È possibile accedere all’ADI predisponendo una richiesta: in via telematica, dal sito istituzionale dell’Inps (www.inps.it), identificandosi con SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), CIE (Carta di Identità Elettronica 3.0) o CNS (Carta Nazionale dei Servizi); attraverso gli Enti di Patronato di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152; mediante i CAF Centri di Assistenza Fiscale.

L’Assegno di Inclusione offre un’opportunità importante per supportare l’integrazione sociale e lavorativa, con un ampliamento dei requisiti che ne facilita l’accesso. È essenziale che la misura venga gestita correttamente e utilizzata in modo mirato, per garantirne l’efficacia nel lungo periodo. L’auspicio è che questo strumento possa contribuire in modo significativo a ridurre le disuguaglianze e favorire percorsi di autonomia per chi ne ha diritto, con un impatto positivo sulla coesione sociale. (ub)

[Ugo Bianco è  Presidente dell’Associazione Nazionale Sociologi – Dipartimento Calabria]



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