Sulla differenza tra affidamento diretto e accordo di collaborazione tra PPAA ai fini della disciplina applicabile alla gestione del “bollo auto”

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IN POCHE PAROLE …

Un accordo tra Enti pubblici per la gestione dell’archivio regionale delle tasse automobilistiche non può essere qualificato come affidamento diretto e remunerato di un servizio economico se non ha ad oggetto l’attività di riscossione del tributo, né prevede un corrispettivo ma un ristoro delle spese rendicontate.

In tale evenienza, saranno applicabili all’accordo i principi di diritto stabiliti dalla sentenza del Consiglio di Stato, V sez., n. 7785/2024, secondo cui “i compiti affidati all’ACI nella gestione dell’Archivio informatico regionale non rientrano nell’ambito dell’applicazione della Direttiva n. 24 del 2014, e quindi si sottrae … all’applicazione delle norme ad evidenza pubblica”.

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Tar Lazio, sez. V, sentenza n. 105 del 3 gennaio 2025 – Presidente Spagnoletti, relatore Elefante


Il caso

Un’impresa domanda l’annullamento della delibera con cui una Regione ha approvato uno schema di accordo di cooperazione con ACI per l’internalizzazione dell’archivio regionale delle tasse automobilistiche (“bollo auto”), e la relativa gestione tramite applicativo informatico.

Ad avviso della ricorrente, detto affidamento sarebbe in contrasto:

a) sia con la pregressa giurisprudenza della Corte di giustizia UE, secondo cui “L’articolo 12, paragrafo 4, della direttiva 2014/24/UE …, sugli appalti pubblici … dev’essere interpretato nel senso che esso osta a una disposizione nazionale che consente l’affidamento diretto, senza gara, dell’appalto dei servizi relativi alla gestione della tassa automobilistica a un ente pubblico non economico che ha il compito di gestire il pubblico registro automobilistico” (Corte di giustizia UE, Sez. Nona, ord. 30.6.2020 in causa C-618/19);

b) sia con gli artt. 52 e 53 del d.lgs. n. 446/1997, nella parte in cui stabiliscono che “qualora sia deliberato di affidare a terzi, anche disgiuntamente, l’accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le entrate, le relative attività sono affidate, nel rispetto della normativa dell’Unione europea e delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali” a soggetti iscritto nell’albo previsto all’art. 53”.

La Regione controinteressata rileva che la procedura in contestazione non rappresenta un affidamento diretto, bensì un accordo di cooperazione ex art. 15 della legge n. 241/1990, per la costruzione del nuovo archivio della tassa automobilistica.

L’ACI osserva invece che la gestione dell’Archivio regionale delle Tasse Automobilistiche, è cosa ben diversa dal “servizio afferente alla gestione della tassa”, in quanto avente ad oggetto esclusivamente la funzione di gestione di una infrastruttura informatica pubblica di importanza strategica, parte del Sistema Informativo del PRA.

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E rimarca che la sentenza della Corte di Giustizia, citata dalla parte ricorrente, riguarda un caso diverso nel quale era stata sì stipulata, con altra Regione, una convenzione per l’affidamento diretto dei servizi di gestione e riscossione delle tasse verso corrispettivo.

La sentenza

Il Tar sottolinea che l’Accordo in questione non può essere qualificato come un affidamento diretto e remunerato di un servizio economico, non avendo ad oggetto, in via diretta, l’attività di riscossione del tributo (e quindi un servizio notoriamente remunerato dai terzi, certamente rientrante nel perimetro di vigenza delle regole comunitarie sulle procedure ad evidenza pubblica).

Né è previsto un corrispettivo ma un ristoro delle spese rendicontate trimestralmente (ossia una remunerazione tra le parti), con la conseguenza che allo stesso sono applicabili i principi di diritto stabiliti dalla sentenza del Consiglio di Stato, V sez., n. 7785/2024, secondo cui “i compiti affidati all’ACI nella gestione dell’Archivio informatico regionale non rientrano nell’ambito dell’applicazione della Direttiva n. 24 del 2014, e quindi si sottrae… all’applicazione delle norme ad evidenza pubblica. Nella specie, le parti pubbliche dell’Accordo sono tutte titolari dell’obbligo di servizio pubblico la cui regolazione è oggetto dell’Accordo stesso”.

Per quanto sopra il Tar rigetta il ricorso perché manifestamente infondato.

La redazione



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