Rimborso ritenute pensioni: necessaria la nazionalità

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Il possesso della nazionalità quale presupposto per il rimborso delle ritenute sul trattamento pensionistico ai sensi della convenzione bilaterale stipulata tra Italia e Bulgaria in materia di doppia imposizione. Per approfondimenti vedi il volume: Novità di Fiscalità Internazionale alla luce della Riforma

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Corte di Giustizia Tributaria -sez. I- sentenza n. 351 dell’1-07-2024

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1. Rimborso delle ritenute IRPEF sul trattamento pensionistico del contribuente residente all’estero


In tema di ammissibilità del rimborso delle ritenute IRPEF sul trattamento pensionistico del contribuente residente all’estero, ai sensi della Convenzione bilaterale stipulata tra l’Italia e la Bulgaria per eliminare le doppie imposizioni, è intervenuta la Corte di giustizia Tributaria di primo grado ribadendo il principio secondo cui, tra i presupposti formali per l’accoglimento della domanda di rimborso, v’è il possesso della nazionalità bulgara.
Tale principio, ribadito anche dalla Corte di Cassazione, è posto a fondamento della decisione della Corte di Giustizia Tributaria di Pescara in seguito al ricorso proposto da un Contribuente residente fiscalmente in Bulgaria avverso il silenzio-rifiuto dell’Amministrazione finanziaria a rimborsare le ritenute corrisposte in Italia mentre era residente in Bulgaria. Per approfondimenti vedi il volume: Novità di Fiscalità Internazionale alla luce della Riforma

Novità di Fiscalità Internazionale alla luce della Riforma

Il libro affronta principalmente la riforma della fiscalità internazionale introdotta dal decreto legislativo n. 209/2023, senza tralasciare i temi di attualità a partire dal 2024, a questa collegati. Si è optato per contenuti e considerazioni ad ampio respiro per supportare la maggior parte dei professionisti nella conoscenza della nuova normativa e dei suoi risvolti.
Si presentano in primis le novità sulla residenza fiscale delle persone fisiche, della società e degli enti quali i trust. Viene in seguito trattata la disciplina delle controlled foreing companies e le connesse semplificazioni introdotte dalla novella. Un capitolo è dedicato altresì al tema dei dividendi provenienti da paradisi fiscali, disciplina che è stata influenzata, seppur indirettamente, dal D.Lgs. 209/2023 attraverso una modifica di definizione del requisito del “livello impositivo effettivo”.
Vengono poi esaminati i più interessanti argomenti di attualità, in ambito internazionale, quali la rivalutazione delle partecipazioni detenute all’estero da soggetti residenti, il nuovo regime di partecipation exemption per le partecipazioni in società italiane possedute da società non residenti, le disposizioni contenute nella Multilaterale BEPS (MLI), la cui entrata in vigore è attesa nei prossimi anni. La Multilaterale, infatti, modificherà in via automatica alcune prescrizioni delle convenzioni contro le doppie imposizioni, con particolare riferimento al tema della “stabile organizzazione”.
Sono stati analizzati infine il regime degli impatriati, di cui al nuovo art. 5 D.Lgs. 209/2023, oltre che l’agevolazione c.d. reshoring, che ha l’obiettivo di attrarre in Italia imprese estere.
Ennio VialDottore commercialista, opera nel settore della consulenza in materia di fiscalità internazionale, di operazioni straordinarie, di riorganizzazione di patrimoni familiari e di trust. È relatore per svariati enti di formazione. Pubblica da oltre 25 anni articoli e libri su temi di sua competenza. Amministratore di Trust Company.Silvia BettiolDottore commercialista, si dedica alla consulenza in materia di fiscalità internazionale, di operazioni straordinarie e di trust. Ha maturato una significativa esperienza in tema di comunicazioni delle holding e adempimenti del Trust. È relatrice e autrice di pubblicazioni su temi di sua competenza. Procuratrice di Trust Company.

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2. Riferimenti normativi


Giova preliminarmente chiarire che l’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), differentemente dall’Imposta sul valore aggiunto (IVA), non possiede un’uniformità a livello comunitario e, conseguentemente, il Governo della Repubblica Italiana al fine di eliminare le doppie imposizioni ha stipulato numerose convenzioni bilaterali con molteplici Stati, anche non appartenenti alla Comunità Europea.
Il fondamento della Convenzione per eliminare la doppia imposizione risiede nella necessità di evitare che, il contribuente, sia sottoposto ad una doppia tassazione.
A tal fine, l’Art. 29 della Convenzione stipulata tra l’Italia e la Bulgaria stabilisce che: “Le imposte riscosse in uno dei due Stati contraenti mediante ritenuta alla fonte sono rimborsate a richiesta dell’interessato
L’istanza di rimborso deve essere corredata di un certificato ufficiale attestante la residenza fiscale del Contribuente; tale documento, secondo il 2 paragrafo dell’Articolo 29 della Convenzione, deve essere rilasciata dall’Autorità competente – in Italia coincide con il Ministero delle Finanze – e deve contenere i requisiti specifici previsti dalla Convenzione.
Con riferimento all’ambito di applicazione soggettivo, l’Art. 1 della Convenzione statuisce come segue: “ai sensi della presente Convenzione, l’espressione “residente di uno stato Contraente” designa:… per quanto concerne la Repubblica Popolare di Bulgaria, qualsiasi persona fisica che possiede la nazionalità Bulgara..”
Pertanto, allo scopo di godere dei benefici previsti dall’Art. 18 della Convenzione, consistente nel rimborso delle ritenute corrisposte in favore dello Stato della fonte, è necessario che il contribuente provi la sussistenza della nazionalità Bulgara – ove per nazionalità si intende la cittadinanza – e la residenza fiscale in Bulgaria.

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3. La fattispecie


Con ricorso depositato nel 2022, il contribuente Italiano residente in Bulgaria ha impugnato il silenzio-rifiuto dell’amministrazione finanziaria formatosi sulle istanze di rimborso relative ai periodi di imposta 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022 aventi ad oggetto la restituzione di quanto corrisposto e trattenuto dall’amministrazione.
Le pretese del ricorrente si fondavano essenzialmente sulla residenza in Bulgaria attestata dall’iscrizione all’AIRE, dal pagamento del canone di locazione, delle bollette delle utenze e altra documentazione prodotta in giudizio.
Il Centro operativo di Pescara ha eccepito il difetto di prova della pretesa fatta valere, con particolare riferimento alla omessa produzione di un certificato convenzionale che attesti la doppia imposizione e, in particolare, alla mancata dimostrazione dell’effettiva residenza estera ai fini convenzionali, non avendo il contribuente-ricorrente fornito la prova della propria nazionalità Bulgara, come richiesto dall’Art. 1 della Convenzione.
Il Giudicante ha ritenuto infondate le prospettazioni di parte ricorrente poiché non sussiste l’ambito di applicazione soggettivo della Convenzione, individuato nelle persone che sono residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti, poi definite, per quanto riguarda la Bulgaria, come “qualsiasi persona fisica che possiede la nazionalità bulgara…
Secondo il Giudice, il concetto di residenza ai fini applicativi della Convenzione è “fatto coincidere dal legislatore con il possesso della Nazionalità, con conseguente esclusione che, a tal fine, possa essere sufficiente la residenza fiscale, diversamente da quanto sostenuto dal Contribuente, il quale, per quanto costa nel presente procedimento, non possiede la nazionalità bulgara”.
Pertanto, la Corte di Giustizia Tributaria ha rilevato l’insussistenza dei presupposti legittimanti la richiesta di rimborso con conseguente rigetto della domanda principale e compensazione delle spese di giudizio.

4. Conclusioni


In conclusione, sebbene non tutte le Convenzioni internazionali richiedono la nazionalità come presupposto per l’accoglimento della domanda di rimborso delle ritenute IRPEF, nel caso esaminato la Convenzione chiede quale presupposto per l’accoglimento della domanda di rimborso anche la prova della nazionalità bulgara.

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