Con la nota n. 9326/2024 l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha fornito chiarimenti circa il regime sanzionatorio da applicare in caso di patente a crediti di cui all’art. 27 del D.lgs. n.81/2008.
Disposizioni generali
L’art. 19, comma 29, del Decreto-Legge 2 marzo 2024, n. 19 ha modificato l’art. 27 del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (c.d. Testo Unico della Sicurezza) introducendo, a partire dal 1° ottobre 2024, l’obbligo di una patente a crediti “[…] per le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili […], ad esclusione di coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale”.
La patente può essere richiesta dai soggetti obbligati secondo le modalità indicate nel Decreto del 18 settembre 2024, n. 132, recante il “Regolamento relativo all’individuazione delle modalità di presentazione della domanda per il conseguimento della patente per le imprese e i lavoratori autonomi operanti nei cantieri temporanei o mobili”.
Ulteriori specifiche sono poi contenute nella Circolare n. 4 del 23 settembre 2024 dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro e nelle successive istruzioni tecniche per il rilascio, in base alle quali a partire allo scorso 1° ottobre 2024 le domande possono essere presente tramite accesso Spid o CIE dal Portale dei Servizi online dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro. I soggetti obbligati possono inoltre richiederne il rilascio anche tramite soggetto munito di apposita delega (consulente del lavoro, commercialista, avvocato o CAF). In generale a prescindere dalla modalità di presentazione della domanda, ovvero direttamente da parte del soggetto interessato oppure mediante intermediario delegato, il richiedente deve autocertificare con dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 il possesso dei requisiti di cui all’art. 27 del D.lgs. n.81/2008 e di cui alla Legge 29 aprile 2024, n. 56, di seguito indicati:
- Iscrizione alla CCIAA;
- Adempimento degli obblighi formativi di cui al D.lgs. n. 81/2008 da parte di datori di lavoro, dirigenti preposti, lavoratori autonomi e prestatori di lavoro;
- Possesso di DURC in corso di validità;
- Possesso di documenti di valutazione dei rischi nei casi in cui la normativa lo prevede;
- Possesso di certificazione di regolarità fiscale nei casi in cui la normativa lo prevede;
- Avvenuta designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, secondo le disposizioni normative che ne prevedono l’obbligo.
L’eventuale dichiarazione non veritiera sulla sussistenza dei requisiti comporta la revoca della patente, con la possibilità per l’impresa o il lavoratore autonomo di presentare una nuova domanda trascorsi 12 mesi dalla revoca.
Mentre, in caso di infortuni nel cantiere che portino alla morte o all’inabilità permanente del lavoratore, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro può sospendere in via cautelare la patente. La durata della sospensione è determinata sulla base della gravità degli infortuni e della gravità della violazione in materia di salute e sicurezza oltre che di eventuali recidive.
Punteggio
La patente viene rilasciata con un punteggio iniziale di 30 crediti che possono essere aumentati fino ad un massimo di 100 secondo i criteri di cui all’art. 5 del D.M. n. 132 del 18 settembre 2024.
Nello specifico possono essere riconosciuti ulteriori crediti nei seguenti casi:
- 10 crediti in base alla storicità dell’impresa richiedente riscontrabile dalla data di iscrizione alla CCIAA;
- 1 credito per ciascun biennio successivo al rilascio per un massimo di 20 crediti complessivi in assenza di provvedimenti di decurtazione del punteggio;
- Fino a 30 crediti in presenza di attività, investimenti o formazione in tema di salute o sicurezza sul lavoro;
- Fino a 10 crediti per attività, investimenti o formazione in presenza di specifici requisiti previsti dall’art. 5, comma 4, del D.M. n. 132/2024.
Inoltre, i crediti inizialmente riconosciuti possono essere decurtati in relazione a provvedimenti definitivi nei confronti dei datori di lavoro, dirigenti, preposti delle imprese o lavoratori autonomi in base alle disposizioni di cui all’allegato I-bis del D.lgs. n. 81/2008.
Rispetto alla decurtazione dei crediti vale quanto disposto dal comma 10 dell’art. 27 del D.lgs. 81/2008, in base al quale “la patente con punteggio inferiore a quindici crediti non consente alle imprese e ai lavoratori autonomi di operare nei cantieri temporanei o mobili […]. In tal caso è consentito il completamento dell’attività oggetto di appalto o subappalto in corso di esecuzione, quando i lavori eseguiti sono superiori al 30 per cento del valore del contratto, […]”. A tal riguardo la norma specifica altresì che quanto indicato rispetto alla possibilità di completamento dell’oggetto dell’attività innanzi indicata, è consentito salvo eventuali provvedimenti di sospensione di cui all’art. 14 del D.lgs. 81/2008.
Regime sanzionatorio
Con la nota n. 9326/2024 l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha fornito chiarimenti circa il regime sanzionatorio da applicare in caso di patente a crediti.
In generale, in base a quanto disposto dall’art. 27, comma 11, del D.lgs. 81/2008, in mancanza della patente o di documento equivalente di cui al comma 1 del menzionato art. 27, si applica una sanzione amministrativa pari al 10 % del valore dei lavori, comunque non inferiore ad € 6.000. La stessa sanzione trova applicazione in caso di soggetti obbligati che operano con patente con punteggio inferiore a 15 crediti.
A tal riguardo l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha chiarito che il valore dei lavori su cui applicare la sanzione del 10% deve essere riferito al singolo contratto sottoscritto dal soggetto che trasgredisce, considerando a tal riguardo anche eventuali preventivi accettati dal committente dei lavori.
La sanzione è comunque pari alla soglia minima di € 6.000 nel caso in cui non risulti formalmente indicato il valore dei lavori o l’importo del 10% dei lavori stessi sia inferiore al valore di questa soglia.
Infine, oltre alle sanzioni pecuniarie innanzi indicate, la norma prevede un provvedimento interdittivo con l’esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici per un periodo di sei mesi oltre all’allontanamento dal cantiere con gli effetti di cui all’art. 650 c.p..
Dott.ssa Francesca Sparano
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