Dichiarazione IVA 2025: più spazio a organizzazioni di volontariato e APS

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Nel mese di gennaio 2025, l’Agenzia delle Entrate ha approvato:

  • i Modelli di dichiarazione IVA/2025 (ordinario e base) concernenti l’anno 2024 da presentare nel 2025 (Provv. AE 15 gennaio 2025 n. 9491);
  • il provvedimento che prolunga alle operazioni effettuate nel 2025 dai contribuenti trimestrali, la fase di sperimentazione per la predisposizione delle bozze dei registri, dei prospetti riepilogativi, delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche (LIPE) e della dichiarazione annuale IVA (Provv. AE 28 gennaio 2025 n. 21477);
  • le specifiche tecniche per la trasmissione dei dati contenuti nei Modelli IVA e IVA Base 2025 (Provv. AE 28 gennaio 2025 n. 21479).

Dichiarazione IVA: il quadro VO

Dal 1° febbraio al 30 aprile 2025, è possibile presentare in via telematica all’Agenzia delle Entrate la dichiarazione IVA. Le principali novità riguardano le opzioni di cui al rigo:

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  • VO18: opzione a consuntivo per le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale hanno optato per il regime forfetario sino a 65.000 euro di corrispettivi commerciali, ai soli effetti dell’imposta sul valore aggiunto;
  • VO27: interessa i giovani agricoltori che intraprendono un’attività d’impresa.

Il sistema delle opzioni era stato ampiamente riformato dal DPR 442/97. Con le opzioni il contribuente rinuncia ad un regime che sarebbe comunque applicabile (es. quello dell’agricoltura) oppure sceglie un regime diverso da quello altrimenti applicabile.

Tipologie di opzioni

Le opzioni possono essere:

  • preventiva entro il 30 settembre dell’anno precedente: costituzione del gruppo IVA (art. 70-quater c. 3 DPR 633/72);
  • preventiva prima dell’inizio dell’anno solare: da comunicare alla SIAE per l’applicazione del regime di detrazione forfetaria (L. 398/91) spettante alle associazioni sportive dilettantistiche, pro-loco ed associazioni senza scopo di lucro (art. 9 DPR 544/99). Questa opzione va anche comunicata a posteriori con il codice VO30;
  • preventiva entro il termine della dichiarazione annuale: in scadenza nello stesso periodo di imposta – adesione alla liquidazione di gruppo;
  • espressa per fatti concludenti: da comunicare a posteriori, per tutte le altre opzioni. Quindi chi compila quest’anno l’adesione al regime trimestrale (VO2), comunica di averlo applicato già nel 2024.

Le opzioni possono riguardare:

  • l’imposta sul valore aggiunto (da VO01 a VO18);
  • le imposte sui redditi (da VO20 a VO27);
  • sia l’IVA che le imposte sui redditi (da VO30 a VO36);
  • l’imposta sugli intrattenimenti (VO40);
  • l’IRAP (VO50).

Il numero totale delle opzioni è attualmente di 32. Chi è esonerato dalla dichiarazione annuale IVA, come i soggetti totalmente esenti senza operazioni imponibili e senza acquisti in reverse charge, compila il quadro VO nell’ambito della dichiarazione dei redditi.

Le voci che appaiono per la prima volta sono VO18 per alcuni enti del terzo settore e VO27 per i giovani agricoltori che esercitano anche attività di impresa.

Enti del terzo settore

Merita di essere approfondito il tema delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale. Questi enti del terzo settore erano già iscritti in specifici registri pubblici, e sono stati trasferiti automaticamente nelle relative sezioni del registro unico nazionale del terzo settore (RUNTS).

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Il relativo “codice” è in regime transitorio ormai da otto anni (D.Lgs. 117/2017), per una serie di motivi che avrebbero ben potuto essere superati con un minimo sforzo, come accaduto per gli enti di cui abbiamo parlato sopra.

In primo luogo, abbiamo bloccato il regime definitivo del terzo settore al rilascio di una autorizzazione europea per disposizioni tributarie configurabili come aiuti di Stato, ma che hanno un ambito di applicazione molto limitato.

In secondo luogo, stiamo ancora cercando di attuare lo scambio tra non soggettività ed esenzione per gli enti associativi: nel consueto milleproroghe siamo già arrivati al 1° gennaio 2026.

Il regime di franchigia IVA noi lo chiamiamo forfetario, perché questo è il calcolo ai fini delle imposte sui redditi. L’imposta sul valore aggiunto non è dovuta e conseguentemente non è detraibile quella sugli acquisti.

Il codice del terzo settore prevede (ovviamente sarà cambiato) questo regime per gli enti del terzo settore e delle associazioni di promozione sociale, sino a 130.000 euro di proventi commerciali, cioè il doppio del precedente regime per tutti i contribuenti persone fisiche.

La soglia è ora di 85.000 euro, e la destinazione generalizzata alle persone fisiche discende dalla nostra limitazione per gli effetti reddituali del forfait.

La direttiva consente il regime di franchigia a qualunque soggetto d’imposta, e quindi è un regime naturale anche per gli enti del terzo settore, che il nostro legislatore intenda agevolare, senza nessuna ricaduta ai fini delle imposte dirette. La norma transitoria lo chiama infatti “regime speciale” e non “regime forfetario”.

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Così dice l’art. 5 c. 15-quinquies DL 146/2021, il cui limite riferito ai proventi commerciali è ancora quello precedente di 65.000 euro.

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