Legge di bilancio 2025 – 11: le nuove regole per la Transizione 5.0

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La legge di bilancio 2025 è intervenuta in tema di Transizione 5.0, rafforzando l’agevolazione, semplificando e rimodulando alcuni aspetti della disciplina che sostiene il processo di trasformazione energetica e digitale delle imprese.

Le novità, contenute nell’articolo 1, commi 427-429, della legge n. 207/2024, ridefiniscono il piano Transizione 5.0 anche per aumentare i vantaggi fiscali connessi all’applicazione della misura agevolativa.

In particolare: ampliata la platea dei beneficiari, ridotti i vincoli burocratici per determinare il risparmio energetico, passano da tre a due gli scaglioni degli investimenti ammissibili e la correlata percentuale del credito d’imposta, estesala possibilità di cumulo con altre misure agevolative, modificata e incrementata la base di calcolo del credito d’imposta per alcune tipologie di acquisto di impianti fotovoltaici.

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Le disposizioni si applicano già agli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2024 e con riferimento agli incrementi delle aliquote del credito d’imposta la loro fruizione è subordinata a una comunicazione del Gse (Gestore dei servizi energetici) nei limiti delle risorse destinate al finanziamento della misura, come specifica il dossier del Governo n. 3 94-5 di accompagno alla legge di bilancio 2025.

Vediamo in dettaglio quali sono le novità ripercorrendo prima, in sintesi, la disciplina agevolativa del piano di Transizione 5.0.

Il nuovo Piano Transizione 5.0
Il piano Transizione 5.0 è stato istituito dall’articolo 38 del Dl n.19/2024 e prevede l’introduzione di un nuovo credito d’imposta a favore delle imprese che effettuano nuovi investimenti, a decorrere dal 1° gennaio 2024 e fino al 31 dicembre 2025, destinati alle aziende ubicate nel territorio dello Stato, nell’ambito di progetti di innovazione che comportano una riduzione dei consumi energetici.

Le modalità attuative della disciplina sono state definite con il decreto interministeriale del 24 luglio 2024, mentre successivi provvedimenti hanno disposto l’apertura dello sportello telematico per la prenotazione del credito d’imposta e la presentazione delle relative comunicazioni. Si tratta, in particolare, del Decreto direttoriale 6 agosto 2024 e del Decreto direttoriale 11 settembre 2024, come da tabella seguente.

I beneficiari del credito d’imposta Transizione 5.0 sono tutte le imprese residenti e le stabili organizzazioni con sede in Italia, a prescindere dalla forma giuridica, dal settore economico, dalla dimensione e dal regime fiscale adottato per la determinazione del reddito d’impresa.

La spettanza del tax credit è subordinata, inoltre, al rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

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L’articolo 38, comma 3, del citato decreto elenca in modo esplicito i soggetti esclusi dal credito d’imposta in commento.

Sono agevolabili gli investimenti:

  • in beni (materiali e immateriali) nuovi, strumentali all’esercizio d’impresa di cui agli allegati “A” e “B” di cui alla Legge n.232/2016 effettuati, a decorrere dal 1° gennaio 2024 e fino al 31 dicembre 2025. 

    Tra i beni indicati nell’allegato “B” rientrano anche:

    a) i software, i sistemi, le piattaforme o le applicazioni per l’intelligenza degli impianti che garantiscono il monitoraggio continuo e la visualizzazione dei consumi energetici e dell’energia autoprodotta e auto-consumata, o introducono meccanismi di efficienza energetica, attraverso la raccolta e l’elaborazione dei dati anche provenienti dalla sensoristica IoT di campo (energy dashboarding)

    b) i software relativi alla gestione di impresa se acquistati unitamente ai software, ai sistemi o alle piattaforme di cui alla lettera a).

  • interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura tramite i quali ne consegua complessivamente una riduzione dei consumi energetici:
  • della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale, cui si riferisce il progetto di innovazione, non inferiore al 3%

o, in alternativa,

  • dei processi interessati dall’investimento non inferiore al 5 per cento.

Inoltre, nell’ambito dei progetti di innovazione sono agevolabili:

  • i beni materiali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo, a eccezione delle biomasse, compresi gli impianti per lo stoccaggio dell’energia prodotta
  • le spese per la formazione del personale previste dall’articolo31 par.3 Regolamento Ue n.651/2014 finalizzate all’acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la transizione digitale-energetica dei processi produttivi, nel limite del 10% degli investimenti effettuati nei beni strumentali e nel limite massimo di 300mila euro.

Il credito d’imposta è riconosciuto, secondo la previgente normativa, nella misura del:

– 35% del costo, per la quota di investimenti, fino a 2,5 milioni di euro

– 15% del costo, per la quota di investimenti, oltre a 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro

Contributi e agevolazioni

per le imprese

 

– 5% del costo, per la quota di investimenti oltre i 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi ammissibili pari a 50 milioni di euro per anno per impresa beneficiaria.

L’ammontare del tax credit è correlato alla quota d’investimento e alla riduzione dei consumi ottenuta.

Il bonus è utilizzabile esclusivamente in compensazione in una o più quote entro la data del 31 dicembre 2025; l’ammontare non utilizzato al 31 dicembre 2025 è utilizzabile in cinque quote annuali di pari importo.

Il Mimit (ministero delle Imprese e del Made in Italy) ha pubblicato lo scorso mese di agosto la circolare operativa “Transizione 5.0” con i chiarimenti tecnici per la corretta applicazione della disciplina agevolativa.

Le novità
La legge di bilancio 2025 ha ridisegnato la disciplina del credito d’imposta Transizione 5.0 con le disposizioni contenute nei commi 427-429 già richiamati, introdotti nel corso dell’esame presso la Camera.

Le principali novità sono quelle apportate dal comma 427 che modifica direttamente l’articolo 38 del Dl n. 19/2024 e, precisamente, quanto disposto:

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  • al comma 2, ampliamento della platea dei beneficiari
  • al comma 5, incremento della percentuale per l’acquisto di impianti fotovoltaici
  • al comma 7 e 8 lettera b), cambiamento dell’aliquota del credito d’imposta Transizione 5.0 in relazione a solo due scaglioni di investimento ammissibili
  • al comma 9, intervento sulle regole per la determinazione del risparmio energetico di società di locazione operativa e nuove indicazioni, ai fini del calcolo della riduzione dei consumi che semplificano, sotto il profilo procedurale, la disciplina per le pratiche legate alla sostituzione di macchinari e l’acquisto dei beni 4.0 con contratto Epc (Energy performance contract) con una ESCo
  • al comma 18, modifica del perimetro di cumulabilità con altre agevolazioni.

Ecco il dettaglio delle modifiche alla disciplina secondo quanto illustrato nel dossier del Governo che accompagna la manovra

I nuovi beneficiari del tax credit Transizione 5.0
La prima novità apportata riguarda la platea dei beneficiari. Grazie a questo intervento il credito d’imposta può essere riconosciuto, in alternativa alle imprese, anche alle società di servizi energetici certificate da organismo accreditato per i progetti di innovazione effettuati presso l’azienda cliente. Le ESCo sono imprese certificantesi secondo la norma tecnica italiana UNI CEI 11352 che offrono dei servizi specifici necessari per realizzare un intervento di efficienza energetica, garantendo al cliente un miglioramento dell’efficienza energetica, rilevato attraverso la misura della riduzione dei consumi energetici rispetto a quelli iniziali. Le ESCo devono effettuare un audit energetico preliminare, definire le azioni da svolgere per l’efficientamento ed infine verificarne l’esito.

Ridefinite le maggiorazioni per il calcolo del tax credit
Un’altra novità interessa l’acquisizione di moduli fotovoltaici per la quale il legislatore ha disposto un incremento della maggiorazione riconosciuta, ai fini della determinazione della base di calcolo del credito d’imposta.

Nello specifico, dal 1° gennaio 2025 essa è pari al:

  • al 130% del costo per i moduli fotovoltaici prodotti negli Stati membri dell’Ue con un’efficienza a livello di modulo almeno pari al 21,5% di cui all’articolo 12, comma1, lettera a) del Dl n.181/2023 (nella versione vigente non vi è una maggiorazione, ma si considerava il 100% del costo)
  • al 140% del costo (in luogo del 120%) per i moduli fotovoltaici con celle, gli uni e le altre prodotti negli Stati membri dell’Ue, con un’efficienza a livello di cella almeno pari al 23,5% di cui all’articolo 12, comma 1, lettera b) del Dl n.181/2023
  • al 150% (in luogo del 140%) per i moduli prodotti negli Stati membri dell’Ue composti da celle bifacciali a eterogiunzione di silicio o tandem prodotte nell’Ue con un’efficienza di cella almeno pari al 24% di cui all’articolo 12, comma 1, lettera c) del Dl n.181/2023.

Cambia la misura dell’agevolazione
Altre novità di rilievo arrivano con le lettere c, d, e, f, g e h del comma 427. Le norme citate intervengono modificando la percentuale di credito d’imposta Transizione 5.0 e gli scaglioni di investimento ammissibili e determinano la misura dei coefficienti del tax credit spettante in relazione ai parametri del risparmio energetico.

In prima istanza sono ridotte da tre a due le soglie di investimento ammissibili, ai fini del calcolo delle aliquote del credito d’imposta e, dunque, si elimina l’aliquota del 15% prevista per la fascia intermedia che interessava gli investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro. Si registra, dunque, un maggior vantaggio fiscale derivante dalla nuova percentuale, pari al 35%, applicabile agli investimenti fino a 10 milioni di euro.

Dal 1° gennaio 2025, la misura del credito d’imposta riconosciuto è pari al:

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  • 35% del costo, per la quota di investimenti fino a 10 milioni di euro
  • 5% del costo, per la quota di investimenti oltre i 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi ammissibili pari a 50 milioni di euro per anno per impresa beneficiaria.

Il legislatore, di conseguenza, ha disposto la soppressione di alcune norme del citato articolo 38 e, precisamente, quelle relative alla misura di incremento del credito d’imposta:

  • del 20%, indicata al comma 8 lett.a)
  • del 25%, prevista dal comma 8 lett.b).

Ecco, dunque, il quadro riepilogativo dei coefficienti del credito d’imposta riconosciuto per la Transizione 5.0 alla luce delle novità esposte.

immagine 2

Cambiano le norme per calcolare il risparmio energetico
Un’altra novità inserita nella legge di bilancio 2025 riguarda le società di locazione operativa, per le quali il risparmio energetico conseguito potrà essere verificato rispetto ai consumi energetici della struttura o del processo produttivo del noleggiante o, in alternativa, del locatario.

Sempre in tema di novità, è stata definita anche la misura della contribuzione al risparmio energetico degli investimenti beneficiari del credito d’imposta industria 4.0. Nello specifico, con un’integrazione all’articolo 38 del Dl n.19/2024:

è definita (nuovo comma 9-bis) la misura della contribuzione al risparmio energetico complessivo della struttura produttiva (pari al 3%) ovvero dei processi (pari al 5%), per gli investimenti in beni di cui all’Allegato A della legge n. 232/2016, caratterizzati da un miglioramento dell’efficienza energetica, effettuati in sostituzione di beni materiali aventi caratteristiche tecnologiche analoghe e interamente ammortizzati da almeno 24 mesi alla data di presentazione della comunicazione di accesso al beneficio

Finanziamenti e agevolazioni

Agricoltura

 

il nuovo comma 9-ter prevede che la riduzione dei consumi energetici sia in ogni caso conseguita nei casi di progetti di innovazione realizzati per il tramite di una società ESCo in presenza di un contratto di Epc (Energy performance contract) nel quale sia espressamente previsto l’impegno a conseguire il raggiungimento di una riduzione dei consumi energetici differenziata a seconda che si faccia riferimento alla struttura produttiva o ai processi produttivi interessati dall’investimento, rispettivamente, non inferiore al 3% e al 5%.

La cumulabilità del tax credit Transizione 5.0
La legge di bilancio 2025 ampia il perimetro di cumulo del credito d’imposta Transizione 5.0 con altre agevolazioni. Secondo la previgente versione dell’articolo 11 del Dm Transizione 5.0, difatti, il credito d’imposta era cumulabile solo con altre agevolazioni finanziate con risorse nazionali che avessero a oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’Irap, non portasse al superamento del costo sostenuto.

Con le modifiche introdotte, indicate al comma 427 lettera h), il credito d’imposta in commento è cumulabile anche con:

  • il credito per investimenti nella Zona economica speciale (Zes unica – Mezzogiorno), articoli 1616-bis del Dl n.124/2023, e nella Zona Logistica Semplificata (Zls), articolo 13 del Dl n.60/2024
  • le ulteriori agevolazioni previste nell’ambito dei programmi e strumenti dell’Unione europea, a condizione che il sostegno “non copra” le medesime quote di costo dei singoli investimenti del progetto di innovazione.

continua
La prima puntata è stata pubblicata lunedì 20 gennaio
La seconda puntata è stata pubblicata martedì 21 gennaio
La terza puntata è stata pubblicata mercoledì 22 gennaio
La quarta puntata è stata pubblicata giovedì 23 gennaio
La quinta puntata è stata pubblicata venerdì 24 gennaio
La sesta puntata è stata pubblica lunedì 27 gennaio
La settima puntata è stata pubblicata martedì 28 gennaio
L’ottava puntata è stata pubblicata mercoledì 29 gennaio
La nona puntata è stata pubblicata giovedì 30 gennaio
La decima puntata è stata pubblicata lunedì 3 febbraio



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