Obbligo di BIM: implicazioni sulla direzione tecnica

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Obblighi di BIM a partire dal 1° gennaio 2025 per gli appalti oltre i 2 milioni di euro: il punto sulle implicazioni sulla direzione tecnica

 

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Il 1° gennaio 2025 è entrato in vigore l’obbligo di BIM per gli appalti pubblici a partire da 2 milioni di euro (l’importo è stato così da ultimo aumentato a seguito della recente promulgazione del c.d. correttivo appalti di cui al D.Lgs. 209/2024 in vigore dal 31 dicembre 2024 che ha disposto l’innalzamento della soglia di 1 milione di euro originariamente prevista).

In attuazione a tale obbligo le stazioni appaltanti sono tenute all’adozione di metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni per la progettazione e la realizzazione di opere di nuova costruzione e per gli interventi su costruzioni esistenti.

Il BIM, più in generale, sta ad intendere quell’ambiente di lavoro condiviso a cui accedono tutti gli attori dell’appalto, nel cui novero rientra il Direttore Tecnico di cantiere, vale a dire la figura professionale incaricata di garantire che un progetto venga realizzato in conformità alle specifiche tecniche e ai dettami normativi, essendogli riservate funzioni organizzative e di vigilanza soprattutto in materia di sicurezza e di rispetto delle normative vigenti.

Il Direttore Tecnico di cantiere negli appalti pubblici è tenuto a supervisionare l’esecuzione del contratto e, alla luce della previsione di cui all’art. 119 comma 15, a sovraintendere al rispetto dei piani di sicurezza rivestendo, pertanto, un ruolo di garanzia per quel che attiene la corretta adozione delle misure di sicurezza da parte dell’impresa esecutrice.

Comunemente rientrano negli obblighi del Direttore Tecnico di Cantiere, ai sensi dell’art. 97 del D. Lgs. 81/08, quelli di:

  • verificare le condizioni di sicurezza dei lavori affidati e l’applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento;
  • coordinare gli interventi di organizzazione della sicurezza del cantiere nel caso di più imprese esecutrici;
  • verificare la congruenza dei piani operativi di sicurezza (POS) delle imprese esecutrici rispetto al proprio, prima della trasmissione dei suddetti piani operativi di sicurezza al coordinatore per l’esecuzione.

I compiti del coordinatore della sicurezza e l’incidenza dell’obbligo di BIM

Qualora il Direttore Tecnico ricopra anche il ruolo di coordinatore della sicurezza, cioè della figura incaricata di garantire il coordinamento di più imprese impegnate nei lavori, il cui obbligo di nomina è previsti dall’articolo 90 del Dlgs n. 81 del 2008, lo stesso avrà anche i compiti affidati al coordinatore della sicurezza in fase di progettazione elencati all’articolo 91 del medesimo testo legislativo, dovendo:

  • redigere il piano di sicurezza e coordinamento (PSC) per la predisposizione della sicurezza nei cantieri temporanei o mobili;
  • elaborare il fascicolo adattato alle caratteristiche dell’opera, con le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori;
  • coordinare l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 90, comma 1, cioè l’applicazione dei principi e delle misure generali di tutela al momento delle scelte architettoniche, tecniche ed organizzative e all’atto della previsione della durata di realizzazione di questi vari lavori o fasi di lavoro.

Nella fase di esecuzione, invece, il Direttore Tecnico, che rivesta anche il ruolo di coordinatore della sicurezza, sarà tenuto alla verifica, all’attuazione e all’idoneità del piano di sicurezza e coordinamento.

I compiti di tale figura come previsto dall’articolo 92 del Dlgs n. 81/2008 sono i seguenti:

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  • verificare le disposizioni contenute nel PSC e, ove previsto, applicare correttamente le relative procedure di lavoro;
  • verificare l’idoneità del piano operativo di sicurezza operativi (POS) delle imprese esecutrici;
  • organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione e il coordinamento delle attività e la loro reciproca informazione;
  • verificare l’attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere;
  • segnalare al committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli articoli 94, 95, 96 e 97, comma 1, e alle prescrizioni del piano di cui all’articolo 100, ove previsto, e proporre la sospensione dei lavori, l’allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto;
  • sospendere in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.

L’obbligatorietà del BIM determina anche per la figura professionale in esame, data la complessità delle attività che gli sono demandate, la necessità di un’adeguata formazione dovendosi dotare necessariamente di software professionali e strumenti adeguati al fine di essere in regola con la richiamata normativa e rispondere alle esigenze del mercato.

Nel nuovo contesto normativo venutosi a creare dovranno essere obbligatoriamente adottati dal detto professionista strumenti digitali volti ad aumentare e migliorare il controllo sulla sicurezza dei lavori e dei relativi cantieri sia nella fase di progettazione che nella fase di esecuzione.

Il ricorso al BIM nell’esecuzione degli appalti inserisce nuove prospettive e strumenti per i soggetti responsabili della sicurezza, sia in fase di progettazione che in fase di esecuzione, poiché consente un’integrazione più dettagliata e visiva delle misure di sicurezza.

Basti pensare, a titolo esemplificativo:

  • alla costruzione virtuale dell’intero progetto tramite BIM che permette di rilevare ab origine i potenziali rischi sia nella fase di progettazione che in quella esecutiva;
  • alla possibilità di simulare i rischi, anche quelli interferenti (si pensi alle c.d. lavorazioni sovrapposte);
  • alla possibilità di inserire preventivamente nel Piano di Sicurezza eventuali dati di sicurezza specifica, piani di evacuazione ed anche gli accessi sicuri;
  • al ricorso ai Common Data Environment (c.d. CDE) del BIM che permettono la condivisione e l’aggiornamento in tempo reale tra le varie figure dell’appalto dei dati di sicurezza.

Le implicazioni dell’obbligo di BIM in tema di sicurezza, per quel che riguarda la Direzione Tecnica, non sono limitate alla fase progettuale spiegando effetti innovativi anche per quel che riguarda la fase esecutiva, basti pensare al monitoraggio del Cantiere laddove, nella fase esecutiva, il Responsabile della Sicurezza potrà monitorare a distanza le lavorazioni e le misure di sicurezza implementate anche a mezzo dell’utilizzo di alcune tecnologie collegate al BIM, vale a dire i droni o i sensori IoT in grado di fornire un aggiornamento dei dati in tempo reale.

Da ultimo si segnala che l’integrazione della quarta dimensione (tempo) nel BIM (c.d. 4D BIM) è d’ausilio alla pianificazione della sicurezza delle diverse fasi delle lavorazioni in cantiere, garantendo un’ottimizzazione dell’organizzazione dei lavori.

L’obbligatorietà del BIM, per le ragioni innanzi evidenziate, ridefinisce profondamente il ruolo del Direttore Tecnico accrescendone le responsabilità e richiedendo l’acquisizione di nuove specifiche competenze.

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Per affrontare questo cambiamento, è fondamentale procedere ad aggiornamenti specializzandi di carattere formativo e dotarsi dei nuovi strumenti tecnologici essenziali per rispettare la conformità agli standard imposti dal BIM.



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