Sul bonus 4.0, per l’esclusione dai nuovi obblighi conta la prenotazione entro il 2024

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per lavori di ristrutturazione

 


L’art. 1 comma 445-448 della L. 207/2024 ha introdotto un tetto massimo di spesa per il credito d’imposta ex art. 1 comma 1057-bis della L. 178/2020 relativo agli investimenti in beni materiali 4.0 effettuati nel 2025, con conseguente obbligo di presentazione di specifiche comunicazioni per la fruizione con attribuzione in base all’ordine cronologico di presentazione.

In particolare, viene previsto che il credito d’imposta di cui all’art. 1 comma 1057-bis della L. 178/2020 (quindi quello relativo alle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi indicati nell’allegato A alla L. 232/2016) sia riconosciuto, per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025, ovvero entro il 30 giugno 2026, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione, nel limite di spesa di 2.200 milioni di euro (si veda “Per il bonus beni materiali 4.0 rileva l’ordine cronologico delle comunicazioni” dell’8 gennaio 2025).

Il comma 446 ha tuttavia disposto che il suddetto limite non operi in relazione agli investimenti per i quali “entro la data di pubblicazione della presente legge” il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.
Pertanto, la nuova disposizione non trova applicazione per i beni materiali 4.0 in relazione ai quali è stata effettuata la c.d. “prenotazione” entro il 31 dicembre 2024, data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della L. 207/2024.

Contributi e agevolazioni

per le imprese

 

Ne consegue che, sulla base del tenore della norma, l’unica condizione richiesta ai fini dell’esclusione dall’utilizzo nel limite dei 2,2 miliardi di euro sarebbe l’avvenuta prenotazione entro il 31 dicembre 2024, con accettazione dell’ordine da parte del venditore e versamento dell’acconto minimo del 20%.
In tal senso si veda anche una risposta contenuta nelle FAQ GSE, aggiornate al 14 gennaio 2025, in base alla quale “Si rammenta che, come previsto dalla Legge 30 dicembre 2024, n. 207, art. 1, commi da 446 a 448, gli interventi di cui all’Allegato A della Legge 11 dicembre 2016, n. 232 e ss.mm.ii, completati in data successiva al 31 dicembre 2024 saranno ammessi senza applicazione del limite delle risorse a disposizione (di 2,2 mld€) solo qualora, entro il 31 dicembre 2024, l’ordine relativo agli investimenti risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 % del costo di acquisizione”.

La citata disposizione non prevede, tuttavia, alcun termine specifico per l’effettuazione degli investimenti oggetto della suddetta prenotazione.
Resta fermo che, ai fini dell’agevolazione, gli investimenti prenotati dovranno essere effettuati, tenendo conto delle regole della competenza fiscale di cui all’art. 109 del TUIR.

Anche la versione vigente del comma 1057-bis, che disciplina gli investimenti in beni materiali 4.0 senza limite di risorse, non prevede alcun termine “lungo” per l’effettuazione degli investimenti 2024.
Secondo le modifiche apportate dall’art. 1 comma 445 lett. b) della L. 207/2024, infatti, “al comma 1057-bis, primo periodo, le parole: «e fino al 31 dicembre 2025, ovvero entro il 30 giugno 2026, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2024»”.
Pertanto, tale disposizione riguarda gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2023 e fino al 31 dicembre 2024.

Già prima di tali modifiche non era previsto alcun termine “lungo” per gli investimenti 2024, posto che il comma 1057-bis prevedeva la medesima misura dell’agevolazione, alle medesime condizioni, per gli investimenti effettuati nel periodo 1° gennaio 2023-31 dicembre 2025 (o 30 giugno 2026 in caso di prenotazione entro il 31 dicembre 2025), e quindi in tale circostanza non era prevista neppure la “prenotazione” entro il 31 dicembre 2024.
Nell’attuale contesto normativo la mancanza dell’indicazione di un termine “lungo” per l’effettuazione degli investimenti prenotati nel 2024 genererebbe invece problemi di coordinamento tra le diverse disposizioni.

L’effettuazione di tali investimenti sembrerebbe quindi poter essere effettuata, sulla base della normativa in vigore e in assenza di indicazioni, fino al 31 dicembre 2025, termine in generale previsto per l’agevolazione.
Sul punto si attendono tuttavia indicazioni ufficiali più puntuali, che potrebbero essere fornite nell’ambito delle disposizioni attuative che dovrebbero riguardare modalità e termini di presentazione delle nuove comunicazioni.



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