Variazione catastale da superbonus: l’ADE pubblica le regole degli avvisi

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Con il Provvedimento n 38133 del 7 febbraio le Entrate pubblicano le disposizioni di attuazione dell’articolo 1, commi 86 e 87, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.

In particolare si tratta delle regole per la comunicazione da inviare al contribuente intestatario catastale di immobili oggetto degli interventi agevolati con superbonus in caso di mancata presentazione della dichiarazione di cui all’articolo 1, commi 1 e 2, del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze del 19 aprile 1994, n. 701.

Prima dei dettagli ricordiamo che l’Agenzie delle Entrate, come anticipato nel mese di dicembre durante l’iter di approvazione della Legge di Bilancio 2025 invia una lettera, a chi non ha ancora provveduto ad aggiornare la rendita catastale del proprio immobile agevolato con Superbonus,  per comprenderne le motivazioni, ed intimare in caso, sia dovuto, a provvedere all’aggiornamento.

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In particolare, nel 2025 si da attuazione alle norme della legge di Bilancio dello scorso anno che consente alla amministrazione finanziaria, di effettuare riscontri per individuare chi, dopo l’utilizzo della super agevolazione, non ha adeguato i valori presenti nelle mappe del Fisco.

Durante l’ultima edizione di Telefisco 2025 tenutasi in data 5 febbraio, le Entrate, nella persona del nuovo Direttore Vincenzo Carbone, hanno precisato che “L’obbligo di comunicare le variazioni nello stato degli immobili c’è sempre stato e l’invio delle lettere di compliance è solo uno strumento aggiuntivo rispetto a quello utilizzato negli anni precedenti”. 

Lo stesso direttore ha provato a rasserenare gli animi specificando che le comunicazioni riguarderanno le ipotesi in cui l’immobile si trovi ancora allo stato rustico oppure in corso di fabbricazione e sia stato magari chiesto l’incentivo del superbonus” ma anche “i casi in cui ci potrebbe essere una rendita rivalutata superiore a determinate percentuali”, 

Carbone concluede dicendo che il tutto sarà sempre in modo “colloquiale” in cui l’interesse dell’amministrazione finanziaria è rappresentare una situazione che a noi potrebbe risultare non coerente con gli investimenti effettuati. 

1) Lettere di aggiornamento endite catastali con superbonus: il Fisco pubblica le regole

Con il Provvedimento n 38133 del 7 febbraio le entrate stabiliscono che al fine di agevolare l’adempimento spontaneo degli obblighi tributari relativi all’aggiornamento degli archivi catastali, l’Agenzia delle entrate invia apposita comunicazione ai sensi dell’articolo 1, comma 87, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 agli intestatari catastali di immobili oggetto degli interventi di cui all’articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e successivamente modificato dall’art. 24 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, per i quali non risulta essere stata presentata, ove prevista, la dichiarazione di aggiornamento.

In particolare l’agenzia via PEC o con raccomandata invia una lettera con:

  • a) codice fiscale, denominazione, cognome e nome del contribuente;
  • b) identificativo catastale dell’immobile indicato dal contribuente nella Comunicazione dell’opzione relativa agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica ai sensi degli articoli 119 e 121 del decreto-legge n. 34 del 2020, come modificati dalla legge n. 234 del 2021;
  • c) invito a fornire chiarimenti e idonea documentazione tramite il servizio “Consegna documenti e istanze” disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate, nel caso in cui il contribuente ravvisi inesattezze nei dati in possesso dell’Agenzia o intenda comunque fornire elementi in grado di giustificare la presunta anomalia.

Gli intestatari catastali che hanno avuto conoscenza delle informazioni rese disponibili dall’Agenzia delle entrate possono regolarizzare le omissioni attraverso la presentazione delle dichiarazioni di cui all’articolo 1, commi 1 e 2, del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, beneficiando della riduzione delle sanzioni previste dall’articolo 31 del regio decreto legge 16 aprile 1939, n. 652, come richiamato dall’articolo 60 del Regolamento approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre1949, n. 1142, in ragione del tempo trascorso dalla commissione delle violazioni stesse secondo le modalità previste dall’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

2) Variazione catastale: come si comunica alle Entrate

Come precisato dalle Entrate sulla pagina preposta del proprio sito:

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  • l’edificazione di nuovi immobili 
  • e la variazione nello stato di quelli già esistenti, connessa con mutazioni che implichino un riesame:
    • della originaria categoria, 
    • della classe,
    • e della consistenza dell’unità immobiliare variata,

indipendentemente da quale sia l’esito finale di tale riesame, devono essere dichiarate in catasto.

La dichiarazione, a carico degli intestatari dell’immobile, avviene con la presentazione all’Agenzia di un atto di aggiornamento predisposto da un professionista tecnico abilitato (architetto, ingegnere, dottore agronomo e forestale, geometra, perito edile, perito agrario limitatamente ai fabbricati rurali, agrotecnico).

Anche i possessori, in caso di inerzia dei titolari dei diritti reali (ad esempio espropri, cause per usucapione, mancanza di eredi) possono presentare la dichiarazione DOCFA, nei soli casi di prima iscrizione in catasto dei beni immobili. 

In base alla normativa vigente, la presentazione degli atti di aggiornamento del Catasto dei Fabbricati prevede il versamento dei tributi speciali catastali.

Il termine di presentazione delle dichiarazioni al catasto è fissato in trenta giorni dal momento in cui i fabbricati sono divenuti abitabili o servibili all’uso cui sono destinati o comunque decorrenti dalla data di ultimazione della variazione nello stato per le unità immobiliari già censite.

In caso di tardiva presentazione, si applicano le sanzioni secondo le normative vigenti.

Occorre anche precisare che sono esclusi dall’obbligo di accatastamento i seguenti immobili:

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  • manufatti con superficie coperta inferiore a 8 metri quadrati;
  • serre adibite alla coltivazione e protezione delle piante sul suolo naturale;
  • vasche per l’acquacoltura o di accumulo per l’irrigazione dei terreni;
  • manufatti isolati privi di copertura;
  • tettoie, porcili, pollai, casotti, concimaie, pozzi e simili, di altezza utile inferiore a 1,80 metri, purché di volumetria inferiore a 150 metri cubi;
  • manufatti precari, privi di fondazione, non stabilmente infissi al suolo;
  • fabbricati in corso di costruzione-definizione;
  • fabbricati che presentano un accentuato livello di degrado (collabenti);
  • beni costituenti infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione.

L’assegnazione di una unità immobiliare ad una determinata categoria va fatta in base alla destinazione propria risultante dalle caratteristiche tecnico-fisiche rinvenibili, in particolare per gli immobili a destinazione ordinaria, nelle cosiddette “Unità tipo” di riferimento, che definiscono, su base locale, l’unità immobiliare di comparazione per le attività catastali di classamento ossia per l’attribuzione della corretta categoria e classe catastale agli immobili censiti in catasto (cfr. Quadro Generale delle Categorie – pdf).

Si rimanda al sito delle Entrate per tutti gli ulteriori approfondimenti e per la scelta della modalità adatta al proprio caso specifico.



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