La Corte di Cassazione, sezione III, con l’ordinanza n. 1643 depositata il 23 gennaio 2025, intervenendo in tema conti correnti cointestati e la titolarità delle risorse finanziarie, ha ribadito il principio di diritto secondo cui «la cointestazione di un conto corrente, attribuendo agli intestatari la qualità di creditori o debitori solidali dei saldi del conto (art. 1854 cod. civ.) sia nei confronti dei terzi, che nei rapporti interni, fa presumere la contitolarità dell’oggetto del contratto (art. 1298, secondo comma, cod. civ.), ma tale presunzione dà luogo soltanto all’inversione dell’onere probatorio, e può essere superata dalla prova contraria – e ciò anche attraverso presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti – dalla parte che deduca una situazione giuridica diversa da quella risultante dalla cointestazione stessa».

La vicenda ha riguardato uno dei due coniugi che a seguito dello scioglimento del matrimonio (c.d. divorzio) aveva richiesto la restituzione delle somme sul conto corrente cointestato. La donna si rivolgeva al Tribunale chiedendo l’emissione di un decreto ingiuntivo nei confronti dell’ex coniuge. Il Tribunale adito accoglieva la richiesta della donna in quanto di propria esclusiva pertinenza e prelevata dall’ingiunto, senza il proprio consenso, dal conto corrente cointestato. L’ex marito proponeva appello eccependo che si trattava di somme di propria pertinenza e stante la cointestazione, appartenenti in parti uguali ai cointestatori. La Corte territoriale riformava la sentenza impugnata ed annullando il decreto ingiuntivo, ritenendo che non era stato provato la esclusiva titolarità del denaro di cui veniva chiesta la restituzione. La donna proponeva ricorso per cassazione affermando in particolare di aver fornito piena prova, documentale prima ancora che per presunzioni, di aver provveduto in via esclusiva a costituire la provvista del conto versandovi 25 assegni circolari emessi dalla Banca in suo favore, quale unica beneficiaria.

Conto e carta

difficile da pignorare

 

I giudici di legittimità accolgono il ricorso della donna.

Per gli Ermellini precisano che l’assegno circolare, quale strumento di pagamento, conserva la sua natura di titolo di credito  e «come tale esso partecipa delle caratteristiche proprie di ogni titolo di credito, tradizionalmente indicate nella astrattezza (la posizione giuridica del titolare dell’assegno è indipendente dalla causa della sua emissione), autonomia (l’acquisto del diritto incorporato nel titolo avviene a titolo originario), letteralità (il contenuto del diritto è ritagliato nel documento; esso non dà nulla di più e nulla di meno di quanto emerge dalla lettera del documento)».