L’obbligo del tesserino di riconoscimento per i lavoratori impiegati in attività in regime di appalto e subappalto è stato recentemente oggetto di chiarimenti da parte dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL).
Con la nota n. 656 del 23 gennaio 2025 (scaricabile a fine articolo), l’INL ha precisato gli effetti delle modifiche introdotte dalla Legge n. 203/2024 del 17 dicembre 2024 al Decreto Legislativo 81/2008 (Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro), confermando che tali obblighi rimangono invariati nonostante l’abrogazione di alcune norme del cosiddetto Decreto Bersani (D.L. 223/2006, convertito in L. 248/2006).
Vediamo meglio di seguito cosa cambia.
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Danilo G. M. De FilippoIngegnere meccanico, da sempre impegnato nella materia della sicurezza sui luoghi di lavoro, è stato insignito dell’Onorificenza di Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana. Ispettore Tecnico del Lavoro, appartenente all’Albo dei formatori per l’INL, è anche docente esterno ed autore di numerosi testi e pubblicazioni in materia di sicurezza sul lavoro oltre ad essere parte attiva nell’organizzazione di eventi per la più ampia diffusione della prevenzione degli incidenti sul lavoro.
Danilo G. M. De Filippo | Maggioli Editore 2024
Modifiche normative e ambito di applicazione
La Legge n. 203/2024 ha modificato l’articolo 304, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 81/2008, determinando l’abrogazione dei commi 3, 4 e 5 dell’articolo 36-bis del Decreto Bersani.
Le disposizioni abrogate imponevano ai datori di lavoro nei cantieri edili l’obbligo di fornire ai lavoratori un tesserino di riconoscimento e ai lavoratori l’obbligo di esporlo.
Tuttavia, poiché questi obblighi erano già previsti nel Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro, la modifica normativa non ha comportato alcun cambiamento sostanziale per i cantieri edili e per le attività in regime di appalto o subappalto.
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Obblighi per i datori di lavoro e lavoratori
L’obbligo del tesserino di riconoscimento è regolato dalle seguenti disposizioni del D.Lgs. 81/2008.
- Articolo 26, comma 8: impone ai datori di lavoro delle imprese appaltatrici e subappaltatrici di fornire ai propri dipendenti un tesserino di riconoscimento corredato di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro.
- Articolo 20, comma 3: stabilisce che i lavoratori impiegati in appalti o subappalti debbano esporre il tesserino di riconoscimento. Tale obbligo si estende anche ai lavoratori autonomi che operano direttamente nel medesimo luogo di lavoro, i quali devono provvedere autonomamente a dotarsi del tesserino.
- Articolo 21, comma 1, lettera c: estende l’obbligo del tesserino anche ai componenti di imprese familiari, ai lavoratori autonomi che prestano servizi ai sensi dell’articolo 2222 del Codice civile, ai coltivatori diretti, ai soci di società semplici operanti nel settore agricolo, agli artigiani e ai piccoli commercianti che operano in contesti di appalto o subappalto.
Sanzioni per mancata osservanza
Con l’abrogazione delle norme del Decreto Bersani, la disciplina sanzionatoria relativa ai tesserini di riconoscimento si basa ora esclusivamente sulle previsioni del D.Lgs. 81/2008. Le sanzioni sono le seguenti:
- Per i datori di lavoro: se non forniscono il tesserino ai dipendenti impiegati in appalti o subappalti, sono soggetti alla sanzione prevista dall’articolo 55, comma 5, lettera i) del D.Lgs. 81/2008.
- Per i lavoratori subordinati: se non espongono il tesserino, sono passibili della sanzione prevista dall’articolo 59, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 81/2008.
- Per i lavoratori autonomi: se non si dotano di un tesserino di riconoscimento, possono essere sanzionati ai sensi dell’articolo 60, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 81/2008. Se, pur essendo in possesso del tesserino, non lo espongono, la violazione è sanzionata dall’articolo 60, comma 2, del D.Lgs. 81/2008.
Conclusioni
Nonostante l’abrogazione di alcune disposizioni del Decreto Bersani, l’obbligo del tesserino di riconoscimento per i lavoratori impiegati in attività di appalto o subappalto rimane pienamente in vigore grazie alle previsioni del D.Lgs. 81/2008.
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha confermato che l’obbligo ricade sia sui datori di lavoro che sui lavoratori, inclusi gli autonomi, e ha ribadito il regime sanzionatorio applicabile in caso di inosservanza.
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