MiCAR: nuove opportunità per le entità finanziarie nel mercato delle cripto-attività

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Il Regolamento UE 2023/1114 sui mercati delle cripto-attività (MiCAR), recepito in Italia con il D.Lgs. 5 settembre 2024, n. 129, segna una svolta decisiva nel panorama finanziario europeo. Infatti, detto Regolamento stabilisce un quadro giuridico uniforme per le cripto-attività nell’UE, aprendo nuovi orizzonti per gli operatori finanziari. In particolare, il MiCAR introduce un regime semplificato che consente alle entità finanziarie esistenti di espandere le proprie attività nel settore delle cripto-attività, sfruttando le autorizzazioni già in loro possesso. 

Quali sono le entità finanziarie che possono beneficiare del regime semplificato?

Il MiCAR, attraverso l’articolo 60, delinea un meccanismo di notifica semplificata che consente a specifiche categorie di entità finanziarie di estendere il ventaglio dei propri servizi anche al settore delle cripto-attività, escludendo la necessità di ottenere l’autorizzazione di cui all’articolo 63. In merito, il Regolamento identifica precisamente le entità finanziarie che possono avvalersi di questa procedura agevolata, in particolare:

  1. enti creditizi (incluse le SIM di classe 1), autorizzati a norma della direttiva 2013/36/UE;
  2. depositari centrali di titoli (CSD), autorizzati a norma del regolamento (UE) n. 909/2014;
  3. imprese di investimento, autorizzate a norma della direttiva 2014/65/UE;
  4. istituti di moneta elettronica (IMEL), autorizzati a norma della direttiva 2009/110/CE;
  5. società di gestione di OICVM e gestori di fondi di investimento alternativi, autorizzati a norma della direttiva 2009/65/CE o della direttiva 2011/61/UE;
  6. gestori del mercato, autorizzati a norma della direttiva 2014/65/UE.
     

Quali servizi possono offrire le entità finanziarie?

Il Regolamento MiCAR introduce un quadro normativo dettagliato e differenziato per i servizi relativi alle cripto-attività, delineando specificamente quali servizi e a che condizioni possono essere offerti da ciascuna entità finanziaria che intende beneficiare del regime agevolato. Nello specifico:

Sconto crediti fiscali

Finanziamenti e contributi

 

Enti creditizi

Gli enti creditizi godono di un regime di ampio favore, disposto dall’art. 60, paragrafo 1 del MiCAR. Infatti, agli stessi è riconosciuta la possibilità di prestare tutti i servizi per le cripto-attività disciplinati dal Regolamento.

Depositari centrali di titoli

Ai sensi dell’articolo 60, paragrafo 2 del MiCAR, i CSD possono offrire il servizio di custodia e amministrazione di cripto-attività per conto dei clienti, il quale è contemplato dal MiCAR come un servizio equivalente alla fornitura, al mantenimento o alla gestione di conti titoli in relazione al servizio di regolamento di cui alla sezione B, punto 3, dell’allegato al regolamento (UE) n. 909/2014.

Imprese di investimento

Le imprese di investimento possono offrire i servizi per le cripto-attività considerati equivalenti ai servizi di cui direttiva 2014/65/UE (MiFID II) e per cui sono già specificamente autorizzate. A tal proposito, l’articolo 60, paragrafo 3 del MiCAR stabilisce espressamente un’equivalenza tra alcuni dei servizi per le cripto-attività e i servizi oggetto della MiFID II.

Nello specifico, i servizi che le imprese di investimento possono offrire ai sensi del MiCAR, senza l’ottenimento dell’autorizzazione di cui all’art. 63 del Regolamento, includono:

  • custodia e amministrazione di cripto-attività, equivalente al servizio accessorio di custodia e amministrazione di strumenti finanziari per conto dei clienti;
  • gestione di piattaforme di negoziazione di cripto-attività, corrispondente alla gestione di sistemi multilaterali di negoziazione e sistemi organizzati di negoziazione;
  • scambio di cripto-attività con fondi e altre cripto-attività, equivalente alla negoziazione per conto proprio;
  • esecuzione di ordini di cripto-attività per conto dei clienti, corrispondente all’esecuzione di ordini per conto dei clienti;
  • collocamento di cripto-attività, equivalente all’assunzione a fermo o al collocamento di strumenti finanziari con o senza impegno irrevocabile;
  • ricezione e trasmissione di ordini di cripto-attività, corrispondente alla ricezione e trasmissione di ordini riguardanti strumenti finanziari;
  • consulenza sulle cripto-attività, equivalente alla consulenza in materia di investimenti; e
  • gestione di portafogli di cripto-attività, corrispondente alla gestione di portafogli.  

Istituti di moneta elettronica

Cessione crediti fiscali

procedure celeri

 

Gli IMEL, ai sensi dell’art. 60, paragrafo 4 del MiCAR, possono prestare servizi di custodia, amministrazione e trasferimento di cripto-attività, ma solo in relazione ai token di moneta elettronica da essi emessi.

Società di gestione di OICVM e gestori di fondi di investimento alternativi

Le società di gestione di OICVM e i gestori di fondi di investimento alternativi possono estendere le loro attività al settore delle cripto-attività, ma solo per servizi equivalenti a quelli per cui sono già specificamente autorizzati ai sensi delle direttive 2009/65/CE (UCITS) o 2011/61/UE (AIFMD). 
I servizi per le cripto-attività che queste entità possono offrire, in stretta corrispondenza con le loro autorizzazioni ai sensi delle direttive UCITS e AIFMD, comprendono:

  • la ricezione e trasmissione di ordini di cripto-attività; 
  • la consulenza su cripto-attività; e 
  • la gestione di portafogli di cripto-attività.

Gestori del mercato

I gestori del mercato, autorizzati alla gestione di sistemi multilaterali di negoziazione e/o di sistemi organizzati di negoziazione ai sensi della MiFID II, possono realizzare il servizio di gestione di piattaforme di negoziazione di cripto-attività.

Istituti di pagamento

Per quanto riguarda gli istituti di pagamento, il quadro normativo delineato dall’art. 16, comma 6 del D.Lgs. 129/2024 definisce espressamente un regime regolatorio distinto dalle altre entità finanziarie. Nello specifico, contrariamente alle altre entità, gli istituti di pagamento non godono di un regime semplificato per l’offerta di servizi relativi alle cripto-attività. 

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Il legislatore ha optato per un approccio più cauto, richiedendo agli istituti stessi di ottenere la specifica autorizzazione di cui all’art. 63 del MiCAR, la cui disciplina trova applicazione principalmente rispetto a tutte quelle società che intendono offrire i soli servizi per le cripto-attività e che non sono già autorizzate a offrire i servizi tipici delle entità finanziarie (c.d. prestatori specializzati di servizi per le cripto-attività).

Cosa sono tenute a fare le entità finanziarie che intendono servirsi del regime semplificato?

Le entità finanziarie, ai sensi dell’art. 60, paragrafi da 1 a 6 del MiCAR, sono tenute a inviare un’apposita comunicazione all’autorità competente almeno 40 giorni lavorativi prima di iniziare a prestare i servizi per le cripto-attività per la prima volta e il contenuto di detta comunicazione dev’essere completo delle informazioni di cui al paragrafo 7 del medesimo articolo. In particolare, la comunicazione deve rappresentare alle autorità competenti quanto segue:

  • un programma operativo che indichi i tipi di servizi per le cripto-attività che il prestatore intende offrire, compresi i luoghi e le modalità di commercializzazione di tali servizi;
  • una descrizione dettagliata dei meccanismi di controllo interno, delle politiche e delle procedure volti ad assicurare il rispetto delle disposizioni antiriciclaggio, incluso un quadro di valutazione del rischio per la gestione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo e del piano di continuità operativa;
  • la documentazione tecnica dei sistemi ICT (tecnologie della comunicazione e dell’informazione) e dei dispositivi di sicurezza, completa di una descrizione in linguaggio non tecnico;
  • una descrizione della procedura per la separazione delle cripto-attività e dei fondi dei clienti;
  • una descrizione della politica di custodia e amministrazione, qualora si intenda prestare il servizio di custodia e amministrazione delle cripto-attività per conto dei clienti;
  • una descrizione delle norme operative della piattaforma di negoziazione e delle procedure per individuare gli abusi di mercato, se applicabile;
  • una descrizione della politica commerciale non discriminatoria e della metodologia per determinare il prezzo delle cripto-attività, se si intende scambiare cripto-attività con fondi o altre cripto-attività;
  • una descrizione della politica di esecuzione, qualora si intenda eseguire ordini di cripto-attività per conto dei clienti;
  • la prova che le persone fisiche che prestano consulenza o gestiscono portafogli dispongono delle conoscenze e competenze necessarie;
  • informazioni sul tipo di cripto-attività oggetto dei servizi (token collegati ad attività, token di moneta elettronica o altre cripto-attività);
  • dettagli sulle modalità di prestazione dei servizi di trasferimento, se applicabile.
     

Per ciò che concerne il processo di valutazione, delineato nell’articolo 60, paragrafo 8 del MiCAR, è previsto che le autorità competenti abbiano a disposizione 20 giorni lavorativi dalla ricezione della notifica per valutarne la completezza. Qualora la notifica dovesse essere considerata incompleta, l’autorità può richiedere informazioni aggiuntive, fissando un termine per la loro presentazione. In tal caso, il periodo di 40 giorni lavorativi viene sospeso fino alla ricezione delle informazioni supplementari. Tuttavia, il termine per fornire eventuali informazioni mancanti non può superare i 20 giorni lavorativi e eventuali ulteriori richieste di chiarimento o completamento non danno luogo a una sospensione ulteriore dei 40 giorni lavorativi. In ogni caso, rileva sottolineare che le entità finanziarie non possono iniziare a prestare i servizi relativi alle cripto-attività finché la notifica risulta essere incompleta.

Inoltre, è importante evidenziare che il diritto di prestare servizi per le cripto-attività è revocato nel momento in cui dovesse venire meno l’autorizzazione che ha permesso all’entità finanziaria di beneficiare del regime semplificato.

Infine, per il territorio italiano, ai sensi dell’art.16 del D.Lgs. 129/2024, le autorità competenti per ricevere e valutare le comunicazioni di cui all’articolo 60, paragrafo 7, del MiCAR sono (i) la CONSOB in relazione ai depositari centrali di titoli, alle SIM diverse da quelle di classe 1 ed ai gestori di mercati regolamentati e (ii) la Banca d’Italia in relazione agli enti creditizi, agli istituti di moneta elettronica e alle società di gestione di OICVM e gestori di fondi di investimento alternativi.

Commento Osborne Clarke

La procedura semplificata introdotta dal MiCAR offre un significativo vantaggio competitivo alle entità finanziarie tradizionali, permettendo loro di espandere rapidamente le proprie attività nel dinamico mercato delle cripto-attività. Questa opportunità di diversificazione consente agli operatori consolidati di sfruttare la propria esperienza e reputazione in un settore emergente, potenzialmente ampliando la base clienti e le fonti di ricavo.
Tuttavia, l’ingresso in questo nuovo mercato non è privo di ostacoli. Le entità finanziarie devono affrontare una serie di sfide interconnesse che richiedono un approccio strategico e investimenti mirati. L’adeguamento dei sistemi IT e di sicurezza rappresenta una priorità cruciale, data la natura tecnologicamente avanzata e in rapida evoluzione delle cripto-attività. Parallelamente, è essenziale investire nella formazione del personale per garantire competenze adeguate in un campo che richiede conoscenze specialistiche sia tecniche che normative.
La gestione dei rischi assume una nuova dimensione in questo contesto, con la necessità di sviluppare modelli e procedure per affrontare i rischi operativi e di mercato specifici delle cripto-attività, caratterizzati da elevata volatilità e nuove forme di minacce alla sicurezza. Infine, la conformità al quadro normativo in evoluzione per le cripto-attività richiede un’attenzione costante e risorse dedicate per navigare in un panorama regolatorio complesso e in continuo cambiamento.
 

Microcredito

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