Liquidazione controllata inammissibile con patrimonio insufficiente o assente

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Legittimati alla presentazione della domanda di apertura della liquidazione controllata sono il debitore (art. 268 comma 1 del DLgs. 14/2019) e il creditore, anche in pendenza di una procedura esecutiva individuale (art. 268 comma 2 del DLgs. 14/2019).

In verità, il creditore è legittimato a chiedere l’apertura della procedura di liquidazione controllata a danno del debitore anche quando ricorra la revoca della procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore (art. 73 comma 2 del DLgs. 14/2019) ovvero di concordato minore (art. 83 comma 2 del DLgs. 14/2019), se la stessa consegue al compimento di atti in frode o di inadempimenti della proposta; in questo caso, legittimato è anche il Pubblico Ministero.

L’apertura della procedura, indipendentemente dal soggetto istante, richiede che sussista lo stato di sovraindebitamento e, indefettibilmente, che vi sia attivo (già disponibile o che possa essere acquisito, anche mediante l’esperimento di azioni giudiziarie) da distribuire ai creditori (art. 268 comma 3 del DLgs. 14/2019).

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Ciò comporta la necessità che il debitore si premuri di ottenere, a seconda del caso, un’attestazione negativa ovvero positiva di sussistenza di patrimonio disponibile.
In particolare, se la domanda è proposta dal creditore, il debitore può, entro la prima udienza, eccepire l’impossibilità di acquisire attivo, depositando, oltre la documentazione di cui all’art. 283 comma 3 del DLgs. 14/2019, anche la relazione dell’OCC contenente tale specifica attestazione c.d. negativa.

In tal caso, potrebbe darsi che, nonostante l’assenza di attivo (presente e futuro) si dia ugualmente luogo all’apertura della procedura di liquidazione controllata, in ragione dell’inerzia o anche della contumacia del debitore, a cui spetta l’iniziativa, mediante presentazione dell’apposita istanza (Trib. Terni 8 marzo 2024).

Diversamente, se il ricorso è proposto dal debitore, ai sensi dell’art. 268 comma 3 ultimo periodo del DLgs. 14/2019, è necessario che questi richieda all’OCC una specifica attestazione c.d. positiva, che accerti la possibilità di acquisire attivo da destinare ai creditori, anche mediante l’esperimento di azioni giudiziarie.

La disponibilità o meno di attivo risulta dirimente ai fini dell’ammissibilità della domanda di apertura della liquidazione controllata, posto che, in assenza di patrimonio, verrebbe meno ogni sua utilità e scopo.
L’assenza di ogni utilità, infatti, da poter destinare, anche in via prospettica, al soddisfacimento dei creditori comporta l’inammissibilità della domanda, posto che l’unico scopo che si potrebbe raggiungere è quello dell’esdebitazione; tale finalità, a parità di condizioni soggettive e oggettive, può essere conseguita “a costo zero” da parte del ricorrente, mediante l’accesso all’esdebitazione del debitore incapiente (art. 283 del DLgs. 14/2019).

In tale ipotesi, il ricorso alla procedura di liquidazione controllata determinerebbe solo un aggravio di spese di procedura (per esempio i compensi del liquidatore nominato piuttosto che del legale che ha assistito il debitore).
Così si è espresso il Tribunale di Milano con decreto del 10 ottobre 2024, consolidando l’orientamento prevalente (Trib. Ferrara 5 novembre 2024, Trib. Modena 12 agosto 2024, Trib. Milano 7 agosto 2024, Trib. Treviso 18 giugno 2024, Trib. Rimini 30 maggio 2024 e Trib. Avellino 11 aprile 2024).

Di fatto, dovrebbe ritenersi che la giustificazione causale che rende ammissibile l’accesso alla liquidazione controllata manchi anche quando l’attivo disponibile, presente e futuro, sia appena sufficiente a coprire le sole spese di procedura (Trib. Treviso 18 giugno 2024, Trib. Treviso 21 marzo 2024 e Trib. Palermo 30 settembre 2022).

Di contro, sebbene minoritario, si registra l’orientamento giurisprudenziale che ammette l’apertura della liquidazione controllata anche quando le somme ricavabili sono appena sufficienti a coprire le spese prededucibili (Trib. Rieti 3 giugno 2024 e Trib. Perugia 31 luglio 2023), posto che la necessità che derivi un’utilità per i creditori, non costituisce presupposto indispensabile per l’accesso (Corte d’App. Brescia 3 aprile 2024).

L’apporto di finanza esterna (ad es. la somma di denaro donata da un familiare), sebbene in assenza di patrimonio del debitore, consentirebbe, invece, l’accesso alla liquidazione controllata (Trib. Torino 6 marzo 2024), posto che garantirebbe una soddisfazione, anche se limitata, dei creditori (Trib. Padova 22 ottobre 2024).
Contro, si ritiene, invece, che la disponibilità di finanza esterna non integri i presupposti necessari per l’apertura della procedura di liquidazione controllata, a favore del diverso istituto dell’esdebitazione dell’incapiente (Trib. Bergamo 16 novembre 2023).

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Sicuramente, non può trascurarsi l’evidenza empirica, ove ciò accada, che l’assenza di patrimonio ovvero la sua appena sufficienza a coprire le spese di procedura, priverebbe di significato la procedura stessa, posta l’assenza di utilità per i creditori.



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