Emis Killa, Daspo e l’istituto del “gradimento”

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A cura di Elisa Tonni

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  1. Introduzione

Il quotidiano “Corriere della Sera” ha comunicato che il cantante Emis Killa, all’anagrafe Emiliano Rudolf Giambelli, sarebbe indagato per associazione a delinquere nell’inchiesta “Doppia curva”. Al riguardo, il rapper di Vimercate ha diffuso queste parole: Apprendo oggi dai giornali che sono indagato (a me è stato notificato esclusivamente il Daspo, che è un atto amministrativo e non penale) e se questo corrisponderà al vero sarà importante che l’indagine faccia il suo corso e la magistratura possa lavorare in serenità senza polemiche o pressioni e circhi mediatici”.

La sopra citata inchiesta della Direzione distrettuale antimafia sugli affari criminali del mondo ultrà interista e milanista a fine settembre 2024 ha portato a 19 misure cautelari e all’azzeramento delle due curve di Milano. Il 4 marzo p.v. presso il Tribunale di Milano prenderà avvio il rito abbreviato per alcuni degli imputati coinvolti.

Nel contempo, la vicenda è stata sotto i riflettori anche della giustizia sportiva con l’intervento del procuratore Figc Giuseppe Chiné che ha preso visione dei verbali d’interrogatorio dei calciatori finiti al centro dell’inchiesta sui rapporti tra società calcistiche e ultras delle rispettive curve.

Come riportato, il cantante si è dichiarato sorpreso della notizia, confermando invece il provvedimento di Daspo. Facciamo chiarezza su che cosa sia il Daspo, a volte confuso con l’istituto del gradimento contenuto nei codici etici delle diverse società calcistiche.

  1. Che cos’è il “DASPO”?

Il DASPO (da D.A.SPO. acronimo di “Divieto di accedere alle manifestazioni sportive”) è una misura di prevenzione atipica introdotta nel nostro ordinamento con la legge del 13 dicembre 1989 n. 401 per contrastare il fenomeno della violenza negli stadi.

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Per “manifestazioni sportive” si intendono le competizioni che si svolgono nell’ambito delle attività previste dalle federazioni sportive e dagli enti e organizzazioni riconosciuti dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI): è opinione infatti della giurisprudenza di legittimità, che, in tema di manifestazioni sportive, non è il contesto nel quale si svolge la manifestazione che rileva ai sensi dell’art. 6-bis della L. n. 401/1989, bensì il fatto che essa sia concretamente prevista o calendarizzata da un ente iscritto al CONI, anche se materialmente organizzata da altri.

Tale misura viene irrogata mediante un provvedimento di tipo amministrativo con il quale il Questore può disporre il divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono le manifestazioni sportive specificamente indicate e a quelli, sempre specificamente indicati, interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle competizioni medesime.

Nelle ipotesi in cui il Daspo debba essere emesso in via di urgenza (che deve essere espressamente motivata dalla gravità del fatto, dalla pericolosità del soggetto e dall’esigenza di tutelare o ripristinare immediatamente la tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica), il provvedimento di “diffida” viene emesso immediatamente dal Questore senza la preventiva comunicazione dell’avvio del procedimento amministrativo. In questo caso, l’interessato potrà promuovere le azioni previste per l’annullamento del provvedimento per la ritenuta assenza di urgenza nell’emissione del Daspo e per difetto quindi di procedura sulla scorta della legge n. 241 del 1990.

Competente nell’emissione del provvedimento è l’autorità di pubblica sicurezza ove si sono verificati gli episodi violenti, a prescindere dalla residenza del sottoposto alla misura.Il provvedimento di “diffida”, una volta emesso dal Questore, per acquisire piena efficacia, dovrà obbligatoriamente essere notificato all’interessato.

La cosiddetta “diffida” può avere una durata minima di 1 anno e una massima di 5 anni (comma 5, articolo 6, legge n. 401 del 1989), salvo casi eccezionali in cui può arrivare fino ad 8 anni (comma 7, articolo 6, legge n.401 del 1989), e può essere applicata nei casi specificatamente indicati dall’articolo 6, comma 1, della legge n. 401 del 1989 e più precisamente:

A) nei confronti delle persone che risultano denunciate o condannate, anche con sentenza non definitiva, nel corso degli ultimi 5 anni, per uno dei reati previsti:

1) dall’articolo 4, primo e secondo comma, della legge n°110 del 18 aprile 1975 (porto di armi od oggetti atti ad offendere come mazze ferrate, sfollagente, bastoni muniti di puntale acuminato, strumenti da punta o da taglio, tubi, catene,fionde, bulloni, sfere metalliche);

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2) dall’articolo 5 della legge n°152 del 22 maggio 1975 (divieto di prendere parte a pubbliche manifestazioni, che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico, facendo uso di caschi protettivi o con il volto in tutto o in parte coperto, mediante l’impiego di qualunque mezzo atto a rendere difficoltoso il riconoscimento della persona);

3) dall’art. 2 comma 2 del decreto legge n°122 del 26 aprile 1993, così come convertito (introduzione di emblemi o simboli razzisti o discriminatori);

4) dall’articolo 6 bis comma 1, legge 401/1989: “salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive ovvero in quelli interessati alla sosta, al transito, o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime o, comunque, nelle immediate adiacenze di essi, nelle ventiquattro ore precedenti o successive allo svolgimento della manifestazione sportiva, e a condizione che i fatti avvengano in relazione alla manifestazione sportiva stessa, lancia o utilizza, in modo da creare un concreto pericolo per le persone, razzi, bengala, fuochi artificiali, petardi, strumenti per l’emissione di fumo o di gas visibile, ovvero bastoni, mazze, materiale imbrattante o inquinante, oggetti contundenti, o, comunque, atti ad offendere, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. La pena è aumentata se dal fatto deriva un ritardo rilevante dell’inizio, la sospensione, l’interruzione o la cancellazione della manifestazione sportiva. La pena è aumentata fino alla metà se dal fatto deriva un danno alle persone”.

5) dall’ articolo 6 bis, comma 2 della legge 401 del 13/12/1989: “salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive, supera indebitamente una recinzione o separazione dell’impianto, ovvero, nel corso delle manifestazioni medesime, invade il terreno di gioco, e’ punito, con l’arresto fino ad un anno e con l’ammenda da 1.000 euro a 5.000 euro. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni se dal fatto deriva un ritardo rilevante dell’inizio, l’interruzione o la sospensione definitiva della competizione calcistica”;

6) dall’articolo 6 ter, legge 401/1989: “salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive, ovvero in quelli interessati alla sosta, al transito, o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime o, comunque, nelle immediate adiacenze di essi, nelle ventiquattro ore precedenti o successive allo svolgimento della manifestazione sportiva, e a condizione che i fatti avvengano in relazione alla manifestazione sportiva stessa, è trovato in possesso di razzi, bengala, fuochi artificiali, petardi, strumenti per l’emissione di fumo o di gas visibile, ovvero di bastoni, mazze, materiale imbrattante o inquinante, oggetti contundenti, o, comunque, atti ad offendere, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 1.000 a 5.000 euro”;

7) dall’articolo 2 bis (attualmente rubricato “Divieto di striscioni e cartelli incitanti alla violenza o recanti ingiurie o minacce”) del decreto legge dell’08.02.2007 n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge del 04.04.2007 n. 41: “Sono vietate, negli impianti sportivi, l’introduzione o l’esposizione di striscioni e cartelli ovvero altre scritte o immagini che, comunque, incitino alla violenza o che contengano ingiurie o minacce. Salvo che costituisca più grave reato, la violazione del suddetto divieto è punita con l’arresto da tre mesi ad un anno. Resta fermo quanto previsto dall’articolo 2 comma 1, del decreto legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205.”;

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8) dal Libro II, Titolo V e Titolo VI, Capo I, del codice penale (delitti contro l’ordine pubblico e delitti di comune pericolo commessi mediante violenza);

9) dall’articolo 380, comma 2, lettere f) (“delitto di rapina previsto dall’articolo 628 del codice penale e di estorsione previsto dall’articolo 629 del codice penale”) ed h) (“delitti concernenti sostanze stupefacenti o psicotrope puniti a norma dell’articolo 73 del testo unico approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, salvo che per i delitti di cui al comma 5 del medesimo articolo.”) del codice di procedura penale;

B) nei confronti di coloro che abbiano preso parte attiva ad episodi di violenza su persone o cose in occasione o a causa di manifestazioni sportive, o di coloro che abbiano incitato, inneggiato o indotto alla violenza;

C) nei confronti di chi, sulla base di elementi di fatto, risulta aver tenuto, anche all’estero, una condotta, sia singola che di gruppo, evidentemente finalizzata alla partecipazione attiva ad episodi di violenza, di minaccia o di intimidazione, tali da porre in pericolo la sicurezza pubblica o a creare turbative per l’ordine pubblico in occasione o a causa di manifestazioni sportive (c.d. “DASPO preventivo”, introdotto dal decreto Amato, così come convertito).

Al provvedimento di diffida, il Questore può accompagnare la sanzione dell’obbligo di firma nell’ufficio o comando di Polizia competente, in relazione al luogo di residenza dell’obbligato o in quello specificatamente indicato, nel corso della giornata in cui si svolgono le manifestazioni cui il diffidato è interessato, sia in casa, sia in trasferta; tale obbligo può essere stabilito per una o più volte, negli orari indicati e deve essere imposto tenendo conto dell’attività lavorativa dello stesso (articolo 6 comma 2 legge n.401 del 1989). Generalmente, l’obbligo di presentazione viene stabilito 20/30 minuti dopo l’inizio del primo tempo; 20/30 minuti dopo l’inizio del secondo tempo; 20/30 minuti dopo la fine dell’incontro (anche se lo stesso viene disputato all’estero). Il Questore può tuttavia autorizzare l’interessato, per gravi e comprovate esigenze, a comunicare per iscritto il luogo di privata dimora o altro diverso luogo in cui questi sia reperibile durante le manifestazioni sportive (comma 8 articolo 6 legge n.401 del 1989). L’istanza va presentata entro un termine ragionevole per rispettare i tempi tecnici necessari alla valutazione ed all’eventuale all’accoglimento della richiesta.

La funzione della prescrizione dell’obbligo di presentazione all’ufficio o comando di Polizia è quella di assicurare l’osservanza da parte dell’interessato del provvedimento di divieto di accesso alle manifestazioni sportive, precludendo al soggetto sottoposto a Daspo la possibilità di presentarsi o avvicinarsi allo stadio o negli altri luoghi specificatamente indicati, durante lo svolgimento delle competizioni sportive per le quali è disposto il provvedimento de quo.

Questa prescrizione non ha valenza amministrativa, come il divieto di accesso allo stadio, ma costituisce una limitazione della libertà personale e deve pertanto essere convalidata dal Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale del luogo dove ha sede la Questura che ha emesso il Daspo.

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  1. Il “gradimento” ai tifosi

Differente dal DASPO, è l’istituto del “gradimento” previsto nel c.d. “codice etico” delle società calcistiche, introdotto nell’ordinamento sportivo italiano dal Protocollo d’Intesa per “Il rilancio della gestione, tra partecipazione e semplificazione”, sottoscritto dal Ministero dell’Interno, dal Ministro per lo Sport, il CONI, la FIGC, le leghe professionistiche, la Lega Nazionale Dilettanti, l’AIA, l’AIC e l’AIAC in data 04 agosto 2017.

Successivamente, le direttive di tale Protocollo sono state recepite anche all’interno del Codice di Giustizia Sportiva FIGC (CGS). L’attuale articolo 27 (CGS), infatti, dispone puntualmente che i club professionistici debbano adottare un codice di regolamentazione della cessione dei titoli di accesso alle manifestazioni calcistiche che integri dei requisiti minimi e, in particolare:

  1. preveda il rifiuto di ogni forma di violenza, discriminazione e di comportamenti in contrasto con i principi di correttezza, probità e civile convivenza, individuando quali condotte rilevanti per l’applicazione del medesimo codice quelle riconducibili ad un evento calcistico che vìolino taluno di detti principi;

  2. subordini l’acquisizione dei medesimi titoli all’accettazione, da parte degli utenti, del medesimo codice;

  3. preveda, in caso di sua violazione, l’applicazione, in relazione alla natura ed alla gravità dei fatti e delle condotte, dell’istituto del “gradimento” quale sospensione temporanea del titolo di accesso, il suo ritiro definitivo e il divieto di acquisizione di un nuovo titolo.

Quello posto in capo ai club professionistici è un vero e proprio obbligo, il cui mancato adempimento comporta l’irrogazione di una misura sanzionatoria. Specificamente, in caso di mancata adozione del codice in esame prima dell’inizio della stagione sportiva, le società incorrono nell’applicazione di un’ammenda pari a: €200.000 per la Serie A, €100.000 per la Serie B e €50.000 per la Serie C. Il medesimo articolo stabilisce, poi, che in caso di mancata applicazione dell’istituto del “gradimento” previsto dallo stesso codice, le società incorrano nella sanzione dell’ammenda pari a: €20.000 per le violazioni nell’ambito della Serie A, €10.000 in Serie B e €5.000 in Serie C.

È inoltre richiesto ai club che individuino al loro interno un soggetto responsabile proprio per l’adozione e l’applicazione del codice di regolamentazione della cessione dei titoli di accesso alle manifestazioni calcistiche, il quale, se richiesto, ponga gli atti a disposizione della Procura federale.

4. Conclusioni

Il calcio e il sistema che ruota intorno ad esso sono sempre più al centro di continue sfide e scandali che sembrano snaturare il gioco in sé, facendo perdere il senso del fair play e della competizione limpida e pulita ma anche credibilità alla figura del tifoso. Non resta dunque che attendere le pronunce sia della giustizia statale sia della giustizia sportiva, con la convinzione che il gioco calcio sia molto di più di quanto appare in questo periodo (ovviamente in positivo!).



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