Min.Lavoro: retribuzioni convenzionali 2025 per i lavoratori all’estero

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                       IL MINISTRO DEL LAVORO 
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI 
 
                           di concerto con 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visti gli articoli 1 e 4 del decreto-legge 31 luglio 1987, n.  317,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre  1987,  n.  398,
concernenti le assicurazioni sociali obbligatorie  per  i  lavoratori
italiani operanti all'estero ed il sistema  di  determinazione  delle
relative contribuzioni secondo retribuzioni convenzionali da  fissare
annualmente, con decreto del Ministro del lavoro  e  delle  politiche
sociali di concerto con il Ministro dell'economia  e  delle  finanze,
con riferimento, e comunque in misura  non  inferiore,  ai  contratti
collettivi nazionali di categoria raggruppati per settori omogenei; 
  Visto l'art. 51, comma 8-bis, del testo  unico  delle  imposte  sui
redditi, approvato con decreto del  Presidente  della  Repubblica  22
dicembre 1986, n. 917, che prevede  l'utilizzazione,  anche  ai  fini
fiscali, delle retribuzioni convenzionali di cui al decreto-legge  31
luglio 1987, n. 317, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  3
ottobre 1987, n. 398, per la determinazione  del  reddito  di  lavoro
dipendente prestato all'estero; 
  Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991,  n.  426,  concernente
modalita' per la determinazione delle basi retributive  al  fine  del
computo dell'indennita' ordinaria di disoccupazione per i  lavoratori
italiani rimpatriati; 
  Visto l'art. 6 del decreto legislativo 2  settembre  1997,  n.  314
che, nel modificare l'art. 12, comma 8, della legge 30  aprile  1969,
n. 153, ha confermato le  disposizioni  in  materia  di  retribuzioni
convenzionali previste per determinate categorie di lavoratori per la
determinazione del reddito da lavoro dipendente ai fini contributivi; 
  Visto il decreto interministeriale  del  6  marzo  2024  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 66 del 19 marzo
2024,  relativo  alla  determinazione  delle  predette   retribuzioni
convenzionali dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 2024 e  fino
a tutto il periodo di paga in corso al 31 dicembre 2024; 
  Considerati i contratti collettivi nazionali di  lavoro  in  vigore
per le diverse categorie,  raggruppati  per  settori  di  riscontrata
omogeneita'; 
  Tenuto conto delle proposte formulate da CONFETRA con nota  del  30
settembre 2024, da FNSI con nota del 30 settembre 2024,  da  ABI  con
nota del 7 ottobre 2024, da ANITA con nota del  9  ottobre  2024,  da
INAIL con nota del 10 ottobre 2024, ENPAIA con nota  dell'11  ottobre
2024, CONFCOMMERCIO con nota del 15 ottobre 2024 e ANEC con nota  del
15 ottobre 2024, nonche' degli elementi pervenuti dall'ISTAT con nota
del 24 ottobre 2024; 
  Tenuto conto dell'istruttoria effettuata dalla  Direzione  generale
per le politiche previdenziali ed assicurative; 
  Rilevata  la  necessita'  di  provvedere  per  l'anno   2025   alla
determinazione delle retribuzioni  in  questione,  anche  sulla  base
delle risultanze della Conferenza  di  servizi,  convocata  ai  sensi
dell'art.  14  della  legge  7  agosto  1990,  n.  241  e  successive
modificazioni, svoltasi il 21 novembre 2024; 
  Visto il  verbale  della  citata  Conferenza  dei  servizi  del  21
novembre 2024; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                     Retribuzioni convenzionali 
 
  A decorrere dal periodo di paga in corso dal 1° gennaio 2025 e fino
a tutto il  periodo  di  paga  in  corso  al  31  dicembre  2025,  le
retribuzioni convenzionali da prendere a  base  per  il  calcolo  dei
contributi dovuti per le assicurazioni  obbligatorie  dei  lavoratori
italiani operanti all'estero ai sensi  del  decreto-legge  31  luglio
1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla  legge  3  ottobre
1987, n. 398, nonche' per il calcolo delle  imposte  sul  reddito  da
lavoro dipendente, ai sensi dell'art.  51,  comma  8-bis,  del  testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre  1986,  n.  917,  sono  stabilite  nella
misura risultante, per ciascun  settore,  dalle  unite  tabelle,  che
costituiscono parte integrante del presente decreto. 
                               Art. 2 
 
                        Fasce di retribuzione 
 
  Per i lavoratori per i quali sono previste fasce  di  retribuzione,
la retribuzione convenzionale imponibile e'  determinata  sulla  base
del raffronto con la fascia di retribuzione nazionale corrispondente,
di cui alle tabelle citate all'art. 1. 
                               Art. 3 
 
                 Frazionabilita' delle retribuzioni 
 
  I valori  convenzionali  individuati  nelle  tabelle,  in  caso  di
assunzioni, risoluzioni del rapporto di lavoro,  trasferimenti  da  o
per l'estero, nel corso del  mese,  sono  divisibili  in  ragione  di
ventisei giornate. 
                               Art. 4 
 
     Trattamento di disoccupazione per i lavoratori rimpatriati 
 
  Sulle retribuzioni convenzionali di cui all'art. 1  si  liquida  il
trattamento ordinario di  disoccupazione  in  favore  dei  lavoratori
italiani rimpatriati, nei termini di legge. 
  Il presente decreto e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
 
    Roma, 16 gennaio 2025 
 
                                             Il Ministro del lavoro   
                                            e delle politiche sociali 
                                                    Calderone         
Il Ministro dell'economia 
     e delle finanze      
        Giorgetti         



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