IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visti gli articoli 1 e 4 del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398, concernenti le assicurazioni sociali obbligatorie per i lavoratori italiani operanti all'estero ed il sistema di determinazione delle relative contribuzioni secondo retribuzioni convenzionali da fissare annualmente, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con riferimento, e comunque in misura non inferiore, ai contratti collettivi nazionali di categoria raggruppati per settori omogenei; Visto l'art. 51, comma 8-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che prevede l'utilizzazione, anche ai fini fiscali, delle retribuzioni convenzionali di cui al decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398, per la determinazione del reddito di lavoro dipendente prestato all'estero; Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991, n. 426, concernente modalita' per la determinazione delle basi retributive al fine del computo dell'indennita' ordinaria di disoccupazione per i lavoratori italiani rimpatriati; Visto l'art. 6 del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314 che, nel modificare l'art. 12, comma 8, della legge 30 aprile 1969, n. 153, ha confermato le disposizioni in materia di retribuzioni convenzionali previste per determinate categorie di lavoratori per la determinazione del reddito da lavoro dipendente ai fini contributivi; Visto il decreto interministeriale del 6 marzo 2024 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 66 del 19 marzo 2024, relativo alla determinazione delle predette retribuzioni convenzionali dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 2024 e fino a tutto il periodo di paga in corso al 31 dicembre 2024; Considerati i contratti collettivi nazionali di lavoro in vigore per le diverse categorie, raggruppati per settori di riscontrata omogeneita'; Tenuto conto delle proposte formulate da CONFETRA con nota del 30 settembre 2024, da FNSI con nota del 30 settembre 2024, da ABI con nota del 7 ottobre 2024, da ANITA con nota del 9 ottobre 2024, da INAIL con nota del 10 ottobre 2024, ENPAIA con nota dell'11 ottobre 2024, CONFCOMMERCIO con nota del 15 ottobre 2024 e ANEC con nota del 15 ottobre 2024, nonche' degli elementi pervenuti dall'ISTAT con nota del 24 ottobre 2024; Tenuto conto dell'istruttoria effettuata dalla Direzione generale per le politiche previdenziali ed assicurative; Rilevata la necessita' di provvedere per l'anno 2025 alla determinazione delle retribuzioni in questione, anche sulla base delle risultanze della Conferenza di servizi, convocata ai sensi dell'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, svoltasi il 21 novembre 2024; Visto il verbale della citata Conferenza dei servizi del 21 novembre 2024; Decreta: Art. 1 Retribuzioni convenzionali A decorrere dal periodo di paga in corso dal 1° gennaio 2025 e fino a tutto il periodo di paga in corso al 31 dicembre 2025, le retribuzioni convenzionali da prendere a base per il calcolo dei contributi dovuti per le assicurazioni obbligatorie dei lavoratori italiani operanti all'estero ai sensi del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398, nonche' per il calcolo delle imposte sul reddito da lavoro dipendente, ai sensi dell'art. 51, comma 8-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono stabilite nella misura risultante, per ciascun settore, dalle unite tabelle, che costituiscono parte integrante del presente decreto.
Art. 2 Fasce di retribuzione Per i lavoratori per i quali sono previste fasce di retribuzione, la retribuzione convenzionale imponibile e' determinata sulla base del raffronto con la fascia di retribuzione nazionale corrispondente, di cui alle tabelle citate all'art. 1.
Art. 3 Frazionabilita' delle retribuzioni I valori convenzionali individuati nelle tabelle, in caso di assunzioni, risoluzioni del rapporto di lavoro, trasferimenti da o per l'estero, nel corso del mese, sono divisibili in ragione di ventisei giornate.
Art. 4 Trattamento di disoccupazione per i lavoratori rimpatriati Sulle retribuzioni convenzionali di cui all'art. 1 si liquida il trattamento ordinario di disoccupazione in favore dei lavoratori italiani rimpatriati, nei termini di legge. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 16 gennaio 2025 Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali Calderone Il Ministro dell'economia e delle finanze Giorgetti
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