Revocatoria fallimentare per debito scaduto anche con ipoteca successiva

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La Corte di Cassazione, con sentenza n. 3450, depositata ieri, 11 febbraio 2025, ha enunciato il principio di diritto in forza del quale, in tema di revocatoria fallimentare, quando è rilasciata una garanzia a favore del creditore per un credito scaduto, quindi dopo il decorso del termine originario di pagamento, tale debito resta scaduto ai fini dell’art. 67 comma 1 n. 4 del RD 267/42. Non rileva la circostanza che tra il debitore e il creditore venga contestualmente pattuito un piano di rateizzazione – ovvero una dilazione di pagamento – qualora si accerti che il nuovo termine sia pattuito al fine di costituire la garanzia e, quindi, le operazioni siano in concreto legate da un nesso unitario.

Si rammenta che, ai sensi dell’art. 67 comma 1 n. 3 del RD 267/42, opera la revocatoria per i pegni, le anticresi e le ipoteche volontarie costituiti nell’anno anteriore alla dichiarazione di fallimento per debiti preesistenti non scaduti e, ai sensi del n. 4, per i pegni, le anticresi e le ipoteche volontarie costituiti entro sei mesi anteriori alla dichiarazione di fallimento in relazione a debiti scaduti.

L’assunzione da parte del debitore dell’impegno alla costituzione di una garanzia, in coincidenza con la pattuizione con il creditore di un piano di rientro, o di rateizzazione di un debito precedentemente già scaduto, secondo i giudici, rientra nella fattispecie di cui all’art. 67 comma 1 n. 4 del RD 267/42 e non in quella di cui all’art. 67 comma 1 n. 3 del RD 267/42.

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La giurisprudenza di legittimità, in passato, aveva escluso che la concessione di una proroga per l’estinzione del debito, alla data di costituzione dell’ipoteca, fosse sufficiente a qualificare un debito preesistente come “non scaduto”, essendo necessario verificare, ai fini della produzione degli effetti ex art. 67 comma 1 n. 4 del RD 267/42, se il debitore fosse già inadempiente all’atto della costituzione medesima.

L’acquisizione di una garanzia contestualmente alla concessione di un credito, in linea generale, non implica ex se una conoscenza da parte del creditore dello stato di insolvenza del debitore, ma risponde all’esigenza di adeguare le condizioni di rischio alle situazioni personali o patrimoniali del medesimo.
L’anteriorità del credito rispetto alla garanzia, invece, denota un cambiamento in senso peggiorativo delle originarie condizioni di rischio (accettate in sede di concessione del credito) che rende necessario subordinare la continuazione del rapporto ad un nuovo fattore che dia copertura al rischio.

L’avvenuta scadenza del debito (o meno), quale elemento distintivo tra le ipotesi di cui ai commi 3 e 4 dell’art. 67, si traduce nel rilievo che, al momento della concessione dell’ipoteca, si era già (o meno) verificata l’inadempienza del debitore nei confronti del creditore.

La disciplina ex art. 67 comma 1 n. 3 del RD 267/42 non può trovare applicazione nella fattispecie esaminata dai giudici, in quanto la decorrenza di un nuovo termine non elimina la circostanza che il debito sia già scaduto, né assume rilievo che, per effetto della nuova pattuizione, tale debito non sia più esigibile.
La proroga del termine, in tale ipotesi, è logicamente successiva (o almeno contestuale) alla concessione della garanzia.
I giudici hanno escluso, peraltro, che tale conclusione si ponga in contrasto con l’orientamento consolidato in tema di decorrenza del c.d. periodo sospetto.

La preesistenza e la scadenza del credito, ai fini dell’azione revocatoria ex art. 67 del RD 267/42, devono essere verificate, per l’ipoteca volontaria, avuto riguardo all’atto di iscrizione nei Registri immobiliari, da cui deriva il pregiudizio della par condicio creditorum, e alla cui tutela è improntata la norma.
La data di iscrizione dell’ipoteca, tuttavia, potrebbe non rilevare, secondo i giudici, in presenza di un nesso teleologico tra l’atto di concessione della garanzia e l’iscrizione nei registri immobiliari, quando sia indice di un disegno economico unitario.

La contestualità tra la prestazione di garanzia e la pattuizione della dilazione di pagamento sussiste, indipendentemente da quando avviene l’iscrizione ipotecaria (la quale non può che essere per lo più temporalmente differita), allorquando il creditore abbia assunto il rischio della concessione di un nuovo termine di adempimento proprio sul presupposto della concessione della garanzia, di cui costituisce la contropartita.

Le medesime considerazioni sono valevoli anche quando le parti, dopo l’inadempimento del debitore al termine in origine contrattualmente previsto, pattuiscano un piano di rientro, e così un nuovo termine di adempimento in coincidenza con la pattuizione di una garanzia.

Inoltre, l’esistenza di una pluralità di debiti aventi diversa natura – taluni scaduti, altri non scaduti, altri ancora contestuali – garantiti dalla medesima garanzia reale, non ostacola la revocabilità ai sensi dell’art. 67 comma 1 n. 3 del RD 267/42, ove ne ricorrano le condizioni, anche con riferimento ad uno solo dei debiti garantiti, in quanto la garanzia opera per intero con riguardo a ciascuno dei debiti per cui è costituita (cfr. Cass. n. 1745/2008).

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