Truffa Superbonus: qualsiasi credito fittizio anche se non riscosso configura reato | Articoli

Effettua la tua ricerca

More results...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Filter by Categories
#finsubito

Carta di credito con fido

Procedura celere

 


Per la Cassazione, che si esprime con parere opposto rispetto a un precedente del marzo 2024, la truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, come il Superbonus per interventi di efficientamento energetico o miglioramento sismico, si consuma già con la creazione di crediti fittizi e la loro cessione, indipendentemente dal loro utilizzo in compensazione o dalla monetizzazione effettiva.

Si configura il reato di truffa nel caso di generazione di un credito di imposta Superbonus fittizio, mediante l’esercizio dell’opzione per la cessione a terzi di un credito d’imposta di ammontare pari a quello della detrazione, e ciò indipendentemente dal fatto che il credito venga utilizzato in compensazione o riscosso dal beneficiario della detrazione o dal cessionario.

Sono queste le conclusioni, piuttosto interessanti, alle quali è pervenuta la Corte di Cassazione nella sentenza 45868/2024 del 13 dicembre scorso, relativa all’accusa per un privato, tra l’altro, di partecipazione ad un associazione per delinquere finalizzata alla truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, con particolare riferimento al Superbonus 110%.

Carta di credito con fido

Procedura celere

 

 

I lavori ‘fantasma’ e i crediti fittizi

Le indagini hanno evidenziato l’emissione e la cessione di crediti d’imposta fittizi, ottenuti senza la reale esecuzione dei lavori edilizi richiesti per accedere all’agevolazione.

Secondo l’accusa, gli imputati avrebbero:

  • generato crediti d’imposta inesistenti tramite dichiarazioni false sui lavori edilizi;
  • utilizzato tali crediti per compensare debiti fiscali o cederli a terzi;
  • tentato di monetizzare i crediti inesistenti, anche attraverso operazioni con istituti finanziari.

 

Il ricorso

Secondo i difensori, non ci sarebbe danno allo Stato in quanto i crediti non sono mai stati monetizzati.

Nel dettaglio, se si potrebbe ipotizzare che la creazione di un credito d’imposta abbia costituito un profitto per gli indagati, non si comprenderebbe, almeno relativamente ai fatti a lei contestati, quale sarebbe stato il danno per lo Stato, «non essendo stati mai monetizzati i crediti, e non essendo oggetto di contestazione quale truffa ma come violazione dell’art. 10 quater decreto legislativo 74/2000, la compensazione effettuata dalla …. di crediti per circa euro 25.000,00» e tenuto altresì conto che, nel reato di truffa, il danno deve avere un contenuto necessariamente patrimoniale ed economico e consistere «in una lesione concreta e non soltanto potenziale».

 

Il meccanismo della cessione del credito

La Cassazione osserva quindi che i reati di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche di cui ai capi 195), 196), 197) e 198) dell’imputazione provvisoria sarebbero stati realizzati mediante la cessione di crediti d’imposta in luogo delle detrazioni fiscali del cosiddetto “Superbonus 110%” (art. 121 del DL 19 maggio 2020, n. 34, conv. con modif. dalla legge 17 luglio 2020, n. 77) fittizi, in quanto la menzionata agevolazione fiscale era stata richiesta in totale assenza dei relativi presupposti costitutivi (in particolare, dell’effettivo compimento delle opere incentivate).

Sconto crediti fiscali

Finanziamenti e contributi

 

Gli ermellini effettuano poi un recap delle regole e delle condizioni per ottenere il Superbonus, evidenziando come all’epoca dei fatti fosse possibile optare, in luogo della detrazione diretta, per lo sconto in fattura o la cessione del credito.

I crediti d’imposta così acquisiti dai terzi (cioè dai soggetti diversi dall’originario beneficiario dell’agevolazione) cessionari possono essere:

  1. o ulteriormente ceduti (nei termini, più volte modificati, previsti dalle menzionate lett. a e b del comma 1);
  2. o utilizzati in compensazione (con debiti nei confronti dell’erario) con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione (comma 3, il cui terzo periodo precisa che la quota di credito d’imposta non utilizzata nell’anno non può essere usufruita negli anni successivi e non può essere richiesta a rimborso).

L’utilizzo in compensazione è quindi la naturale destinazione “finale” dei crediti d’imposta di cui all’articolo 121 DL 34/2020: difatti, il comma 3 della norma citata chiarisce che i “crediti d’imposta di cui al presente articolo sono utilizzati in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sulla base delle rate residue di detrazione non fruite”.

 

La documentazione a corredo

La Cassazione evidenzia che per perfezionare l’opzione per lo sconto o la cessione, il contribuente deve procurarsi:

  • un visto di conformità della documentazione attestante la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta, rilasciato da specifici soggetti autorizzati (quali, per esempio, commercialisti e centri di assistenza fiscale; comma 11 dell’art. 119 del DL 34 del 2000);
  • un’asseverazione da parte di tecnici abilitati in ordine al rispetto dei requisiti tecnici e alla congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.

 

La frode

Nel caso in esame, le condotte delittuose contestate sarebbero consistite nel generare, mediante le operazioni fraudolente che sono puntualmente descritte nell’ordinanza impugnata, dei crediti d’imposta inesistenti in quanto fondati su dei diritti alla detrazione dei quali mancavano del tutto i presupposti costitutivi (in particolare, quello dell’effettivo compimento delle opere incentivate), e nell’optare per la cessione degli stessi crediti, i quali venivano quindi ceduti, a una SRL e ad una SPA (che li rifiutava, con la conseguenza che i crediti erano rimasti nel casseto fiscale dell’indagato).

Cessione crediti fiscali

procedure celeri

 

 

Superbonus truffa: il cessionario che acquista crediti inesistenti trae vantaggio dall’illecito

Cassazione: la posizione del cessionario che lucra un vantaggio consistente dall’operazione di cessione è quella di un soggetto difficilmente qualificabile – agli effetti del sequestro e della successiva confisca – come persona “estranea al reato”, proprio perché il cessionario del credito di imposta trae vantaggio dall’altrui attività criminosa

Scopri tutto su Ingenio!

 

I crediti non utilizzati

Ciò che deve ‘chiarire’ la Cassazone è quindi se, in tale modo, siano state consumate delle truffe aggravate per il conseguimento di erogazioni pubbliche, il che, secondo la ricorrente, si dovrebbe escludere per l’insussistenza dell’elemento del danno in capo allo Stato.

Sconto crediti fiscali

Finanziamenti e contributi

 

Tale danno – secondo la difesa – non si sarebbe prodotto per la ragione che i crediti fittizi in contestazione non erano stati utilizzati in compensazione.

Non conta la riscossione del crediti: generare bonus fitizzi è reato

La Cassazione conferma che la truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche si consuma già con la creazione di crediti fittizi e la loro cessione, indipendentemente dal loro utilizzo in compensazione o dalla monetizzazione effettiva.

Nel caso in questione, infatti, l’imputato, con l’esercizio dell’opzione di cessione del credito, crea un credito completamente inesistente nei confronti dello Stato, visto che è stato generato senza alcuna giustificazione.

Il credito, di conseguenza, è destinato all’utilizzazione, da parte dei terzi cessionari, in compensazione: ne deriva che, per la peculiartà del Superbonus, la creazione del credito fittizio mediante l’esercizio dell’opzione porta alla fruizione di profitto ingiusto con danno nei confronti dello Stato.

 

Basta la creazione del credito per la truffa aggravata

Per queste ragioni, anche alla luce del recente precedente della stessa Cassazione (Sez. 2, n. 40015 del 23/10/2024, Errichiello, Rv. in corso di attribuzione), il Collegio ritiene di non condividere l’orientamento espresso da Sez. 3, n. 23402/2024, secondo cui «solo quando i crediti ceduti sono stati materialmente riscossi o compensati può dirsi realizzato il danno per lo Stato, per essersi verificata la concreta perdita del denaro, siccome erogato a rimborso di un credito fittizio ovvero non incassato per effetto di compensazione con un credito fittizio».


LA SENTENZA E’ SCARICABILE IN ALLEGATO

Finanziamo agevolati

Contributi per le imprese

 



Source link

***** l’articolo pubblicato è ritenuto affidabile e di qualità*****

Visita il sito e gli articoli pubblicati cliccando sul seguente link

Source link