Ha destato notevole interesse, in questi giorni, la risposta resa dall’Agenzia delle Entrate durante la Videoconferenza dello scorso 5 febbraio, con la quale sono stati ribaditi i criteri di determinazione del reddito d’impresa nell’ambito del regime di contabilità semplificata con opzione per il criterio delle registrazioni.
L’Amministrazione finanziaria ha precisato, in quella sede, che le fatture emesse “a cavallo d’anno” possono essere annotate solo successivamente alla loro trasmissione al Sistema di Interscambio. Nella giornata di ieri, la risposta è stata pubblicata dall’Agenzia delle Entrate nel proprio sito web, con un’importante integrazione frutto di “fattive interlocuzioni” con il Consiglio nazionale dei commercialisti (comunicato stampa CNDCEC 13 febbraio 2025). È riconosciuta, infatti, la possibilità di ritenere valide le registrazioni che tengano conto della data di effettuazione dell’operazione (contenuta nel campo “Data” del file) in luogo di quella della trasmissione al SdI
Con riguardo al regime in commento, va ricordato che a seguito delle modifiche apportate all’art. 66 del TUIR dalla L. 232/2016, la determinazione del reddito delle imprese che adottano il regime di contabilità semplificata è improntata al criterio di cassa, ma permangono alcune deroghe a favore del principio di competenza espressamente individuate nel testo della norma mediante il richiamo alla specifica disciplina prevista dal TUIR (circ. Agenzia delle Entrate 13 aprile 2017 n. 11, § 3.2). Con questa impostazione si rende necessario tenere traccia contabile degli incassi e dei pagamenti, in modo tale da imputare ricavi e costi nel periodo in cui si verifica la relativa manifestazione finanziaria.
Ciò posto, una deroga particolare è prevista dall’art. 18 comma 5 del DPR 600/73 che consente, esercitando apposita opzione triennale, di tenere i registri IVA senza operare annotazioni relative a incassi e pagamenti; adottando tale metodo contabile, per finalità di semplificazione, opera una presunzione legale secondo cui la data di registrazione dei documenti coincide con quella di incasso o pagamento. Resta inoltre fermo l’obbligo della separata annotazione delle operazioni non soggette a registrazione ai fini IVA.
In tale contesto si colloca la risposta dell’Agenzia delle Entrate, che ha precisato che la fattura (relativa a un’operazione effettuata nel 2023) redatta in data 29 dicembre 2023, ma inviata al Sistema di Interscambio l’8 gennaio dell’anno successivo, è necessariamente registrata nel 2024 e, conseguentemente, partecipa alla formazione del reddito d’impresa nel 2024. Ai fini IVA, invece, l’operazione concorre alla liquidazione del periodo in cui l’operazione si considera effettuata ai sensi dell’art. 6 del DPR 633/72.
Le conclusioni paiono in linea con i precedenti chiarimenti sul tema e risultano conformi a quelli resi in tema di fatturazione elettronica. Secondo la circ. n. 14/2019 (§ 3.1), infatti:
– la data riportata nel campo “Data” della sezione “Dati Generali” del file della fattura elettronica è sempre e comunque la data di effettuazione dell’operazione;
– ma il documento si considera emesso quando è veicolato attraverso il Sistema di Interscambio, il quale ne attesta inequivocabilmente e trasversalmente (all’emittente, al ricevente e all’Amministrazione finanziaria) la data di avvenuta trasmissione.
Nella stessa circolare, tuttavia, l’Agenzia ricorda (§ 3.2) che l’art. 23 comma 2 del DPR 633/72, in ordine alla modalità di annotazione, stabilisce che “Per ciascuna fattura devono essere indicati il numero progressivo e la data di emissione (…)”. Con riguardo a tale ultima indicazione, alla luce del “mutato quadro tecnico-normativo”, che ha reso possibile la separazione del momento di effettuazione rispetto a quello di emissione/trasmissione del documento anche per le fatture c.d. “immediate”, l’Amministrazione precisa che la data di riferimento della fattura emessa, da indicare nel relativo registro, è quella “riportata nel campo «Data» della sezione «Dati generali» del file” che, identificando il momento di effettuazione dell’operazione, consente di determinare correttamente la liquidazione IVA.
Nella FAQ pubblicata ieri, l’Agenzia sostiene che tale chiarimento (che, in verità, pareva riferirsi all’imputazione ai fini della determinazione dell’IVA dovuta) può consentire comunque di anticipare la data di registrazione facendola coincidere con quella di effettuazione contenuta nella fattura.
Sotto certi profili questa conclusione poteva forse evincersi, indirettamente, dalla lettura del provv. n. 89757/2018 (e dal successivo provv. n. 433608/2022) nel punto (6.3) in cui si afferma che “Nel caso in cui il cedente/prestatore abbia effettuato la registrazione contabile della fattura elettronica per la quale ha ricevuto una «ricevuta di scarto» (…) dal SdI, viene effettuata – se necessario – una variazione contabile valida ai soli fini interni senza la trasmissione di alcuna nota di variazione al SdI”. Ragionando a contrario, alla luce del chiarimento di ieri, parrebbe implicitamente esser riconosciuta la possibilità di non annullare la registrazione “anticipata”, ritenendola valida ai fini contabili, laddove la trasmissione del file abbia avuto esito positivo.
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