LIPE IV trimestre 2024: nella dichiarazione IVA entro il 28 febbraio 2025

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La comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA ha cadenza trimestrale, dovendo essere effettuata entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo a ciascun trimestre, fatta eccezione per la comunicazione relativa al secondo trimestre, la cui scadenza è stata fissata al 30 settembre dall’art. 3 c. 1 DL 73/2022.

Tale tempistica opera a prescindere dalla periodicità di liquidazione dell’imposta, sia essa mensile o trimestrale, in quest’ultimo caso “per natura” o “per opzione”.

Comunicazione all’interno della dichiarazione IVA

Finanziamenti personali e aziendali

Prestiti immediati

 

L’art. 21-bis c. 1 DL 78/2010 prevede che la comunicazione dei dati relativi alla liquidazione IVA relativa al quarto trimestre può, in alternativa, essere effettuata con la dichiarazione IVA annuale.

In tal caso, quest’ultima deve essere presentata entro il mese di febbraio dell’anno successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta.

Si è inteso, così, semplificare l’obbligo comunicativo in esame, prevedendo la facoltà, per i contribuenti che presentano la dichiarazione IVA annuale entro il mese di febbraio, di comunicare i dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche relative al quarto trimestre all’interno della dichiarazione, evitando un duplice adempimento (dichiarativo e comunicativo), senza incidere sui termini di liquidazione e versamento dell’imposta, che restano pertanto immutati.

Riguardo ai dati delle liquidazioni periodiche relative al quarto trimestre 2024, i soggetti passivi che non intendono avvalersi della semplificazione sono tenuti, allo stesso tempo, a trasmettere la comunicazione delle liquidazioni relative al quarto trimestre entro il mese febbraio dell’anno successivo a quello del periodo di riferimento (quindi, entro il 28 febbraio 2025) e a presentare la dichiarazione IVA secondo i termini ordinari, vale a dire entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello di riferimento, ex art. 8 c. 1 DPR 322/98 (quindi, entro il 30 aprile 2025).

Al fine di consentire ai contribuenti interessati di avvalersi della facoltà di comunicare con la dichiarazione annuale i dati riepilogativi delle liquidazioni periodiche relative al quarto trimestre, nel modello di dichiarazione IVA è stato inserito il Quadro VP, la cui composizione riproduce l’omonimo quadro del modello di comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA.

Bozza della comunicazione delle liquidazioni periodiche

L’Agenzia delle Entrate, con il Provv. AE 28 gennaio 2025 n. 21477, ha esteso all’anno 2025 il periodo sperimentale nell’ambito del quale l’Agenzia, basandosi sui dati delle operazioni acquisiti con le fatture elettroniche e con le comunicazioni delle operazioni transfrontaliere, nonché sui dati dei corrispettivi acquisiti telematicamente, mette a disposizione dei contribuenti le bozze dei registri IVA, delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche e della dichiarazione annuale, in applicazione dell’art. 4 c. 1 D.Lgs. 127/2015.

Le bozze dei documenti di cui sopra sono predisposte dall’Agenzia delle Entrate esclusivamente nei confronti:

Contributi e agevolazioni

per le imprese

 

1) dei soggetti che effettuano le liquidazioni trimestrali dell’IVA:

  • per opzione” ai sensi dell’art. 7 DPR 542/99, compresi quelli che effettuano le liquidazioni IVA mediante il sistema del cd. cash accounting; ovvero
  • per effetto delle speciali disposizioni di cui all’art. 74 c. 4 DPR 633/72 (es. autotrasportatori);

2) dei soggetti che adottano il sistema di “cash accounting” di cui all’art. 32-bis DL 83/2012 e che liquidano l’imposta con periodicità trimestrale.

Le bozze dei documenti precompilati non vengano predisposti per:

  • i soggetti che operano in particolari settori di attività per i quali sono previsti regimi speciali, oppure applicano l’IVA separatamente, per obbligo di legge o a seguito di opzione, relativamente alle diverse attività esercitate, oppure aderiscono alla liquidazione dell’IVA di gruppo, oppure partecipano a un Gruppo IVA;
  • i soggetti in regime di “split payment”;
  • i commercianti al minuto che trasmettono i corrispettivi senza distinzione per aliquote e ripartiscono l’ammontare, ai fini dell’applicazione delle diverse aliquote, in proporzione degli acquisti, nonché gli operatori che trasmettono i corrispettivi per le cessioni di benzina o di gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori e per le cessioni di beni o prestazioni di servizi tramite distributori automatici;
  • i soggetti che erogano prestazioni sanitarie.

Con il citato Provv. AE 28 gennaio 2025 n. 21477 è stato stabilito che, a partire dall’anno 2025, le funzionalità previste nell’area web per la visualizzazione, modifica e integrazione dei registri IVA mensili saranno attivabili anche nel caso in cui il numero di operazioni mensili sia superiore a 1.000, ma inferiore a 2.000, incrementando del 100% il precedente limite di 1.000 operazioni fissato dal Provv. AE n. 183994/2021. Nel caso di un numero di operazioni mensili superiore a 2.000, l’utente potrà solo scaricare i dati.

Regolarizzazione

Per l’omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche è prevista la sanzione fissa da 500 a 2.000 euro, ridotta alla metà se la trasmissione della comunicazione è effettuata entro i 15 giorni successivi alla scadenza, ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati (art. 11 c. 2-ter D.Lgs. 471/97).

Le istruzioni relative alla compilazione della comunicazione, in linea con la Ris. AE 104/E/2017, precisano che, per correggere eventuali errori od omissioni, è possibile presentare una nuova comunicazione, sostitutiva della precedente, prima della dichiarazione annuale.

Conto e carta

difficile da pignorare

 

Successivamente, la correzione deve avvenire direttamente nella dichiarazione, compilando il Quadro VH. Di conseguenza, se quest’ultima è stata presentata senza provvedere alla relativa regolarizzazione occorrerà sanare le irregolarità od omissioni presentando una dichiarazione integrativa.



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