L’Agenzia delle entrate ha recentemente fornito chiarimenti sulla tassazione dei versamenti in denaro o attribuzioni di beni effettuati a scopo compensativo nei confronti dei legittimari non assegnatari. La risoluzione n. 12 del 14 febbraio 2024 stabilisce che l’aliquota e la franchigia dell’imposta di donazione da applicare alle “attribuzioni compensative” rientranti nel patto di famiglia sono determinate in base al rapporto di parentela esistente fra il disponente e il legittimario non assegnatario.
Il patto di famiglia, regolato dagli articoli 768-bis e seguenti del codice civile, è una tipologia di contratto che facilita il passaggio generazionale all’interno dell’impresa, consentendo all’imprenditore di trasferire l’azienda e le partecipazioni sociali (o una parte di esse) a uno o più discendenti. Nell’ambito di questo contratto, l’assegnatario dell’azienda o delle partecipazioni societarie deve liquidare ai legittimari non assegnatari delle somme o dei beni, detti “attribuzioni compensative”, per equilibrare la distribuzione patrimoniale.
Secondo l’articolo 768-quater, comma 2 del codice civile, gli assegnatari dell’azienda o delle partecipazioni societarie devono liquidare gli altri partecipanti al contratto, ove questi non vi rinunzino in tutto o in parte, con il pagamento di una somma corrispondente al valore delle quote previste dagli articoli 536 e seguenti del codice civile; i contraenti possono convenire che la liquidazione, in tutto o in parte, avvenga in natura.
Il Testo unico sulle successioni (Tus), aggiornato con le modifiche apportate dal Dlgs n. 139/2024, prevede che nei patti di famiglia il trasferimento di aziende, quote sociali e azioni non sia soggetto all’imposta sulle successioni e donazioni, a condizione che gli aventi causa si impegnino a continuare l’attività, detenere il controllo o mantenere la titolarità del diritto per almeno cinque anni. Il mancato rispetto di tali condizioni comporta la decadenza dal beneficio e il pagamento dell’imposta ordinaria, oltre sanzioni e interessi.
L’agevolazione riguarda esclusivamente il trasferimento effettuato tramite il patto di famiglia e non l’attribuzione di somme di denaro o beni da parte dell’assegnatario dell’azienda o delle partecipazioni sociali in favore degli altri partecipanti al contratto. Questo è confermato anche dalle circolari n. 3/2008 e n. 18/2013.
A seguito delle richieste pervenute, la risoluzione n. 12 del 2024 fornisce chiarimenti sull’imposta di donazione applicabile alle attribuzioni compensative, tenendo conto del recente orientamento della Suprema Corte di Cassazione.
Pronunce della Corte di Cassazione
Un primo orientamento (ordinanza n. 32823/2018) stabilisce che il patto di famiglia sconta l’imposta sulle donazioni sia sul trasferimento dell’azienda o della partecipazione dal disponente al discendente sia sulle “attribuzioni compensative”, che sono assoggettate a imposta in base all’aliquota e alla franchigia relative al rapporto tra assegnatario e legittimario.
Un successivo orientamento (sentenza n. 29506/2020) ribadisce che il conguaglio in favore dei legittimari non assegnatari deve essere assoggettato all’imposta di donazione e precisa che tale conguaglio, anche se liquidato dall’assegnatario dell’azienda, ai fini fiscali va considerato una liberalità dell’imprenditore nei confronti dei legittimari non assegnatari. Di conseguenza, la liquidazione del conguaglio ai fini impositivi è una donazione del disponente in favore del legittimario non assegnatario, con applicazione dell’aliquota e della franchigia previste per il corrispondente rapporto di parentela o coniugio. L’esenzione prevista dalla normativa si applica solo al trasferimento dell’azienda e delle partecipazioni societarie in favore del discendente beneficiario, non alle liquidazioni operate da quest’ultimo in favore degli altri legittimari.
Indicazioni agli uffici sui procedimenti pendenti
In conclusione, in linea con l’evoluzione della giurisprudenza di legittimità, l’Agenzia delle entrate chiarisce che, ai fini dell’applicazione dell’imposta di donazione alle “attribuzioni compensative” disposte dall’assegnatario dell’azienda o delle partecipazioni societarie in favore del legittimario non assegnatario, l’aliquota e la franchigia devono essere determinate tenendo conto del rapporto di parentela o di coniugio tra disponente e legittimario non assegnatario. Gli uffici sono invitati ad applicare tali indicazioni ai procedimenti ancora pendenti.
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