SCADE IL 17 MARZO 2025 LA CERTIFICAZIONE DEGLI UTILI CORRISPOSTI NEL 2024

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La certificazione degli utili e dei proventi equiparati (Cupe) deve essere rilasciata entro il 17 marzo 2025 (il giorno 16 cade di domenica) ai soggetti residenti nel territorio dello Stato percettori di utili derivanti dalla partecipazione in soggetti Ires, residenti e non residenti, in qualunque forma corrisposti, nell’anno 2024.

La certificazione Cupe non va rilasciata, invece, in relazione agli utili e agli altri proventi assoggettati a ritenuta a titolo d’imposta o a imposta sostitutiva.

Possono essere considerati utili anche quelli percepiti in occasione della distribuzione di riserve di capitale, verificandosi la presunzione di cui all’articolo 47, comma 1, Tuir (in questi casi, la società emittente ha l’obbligo di comunicare agli azionisti e agli intermediari la natura delle riserve oggetto della distribuzione e il regime fiscale applicabile).

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Il modello Cupe da utilizzare e le relative istruzioni sono disponibili al link

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/schede/dichiarazioni/cupe-2020/modello-cupe-2020

Particolare attenzione va prestata con riguardo all’esposizione dei dividendi a cui risulta applicabile la disciplina che ha equiparato il trattamento fiscale delle partecipazioni di natura qualificata a quelle di natura non qualificata con riferimento ai redditi di capitale percepiti dal 1° gennaio 2018 dalle persone fisiche al di fuori dell’esercizio d’impresa, il cui prelievo è formato da una ritenuta a titolo di imposta del 26%. Tale disposizione si applica facendo riferimento all’anno di produzione degli utili.

 

Attenzione al periodo di formazione delle riserve di utili

Alle distribuzioni di utili derivanti da partecipazioni qualificate con utili prodotti fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2017, la cui distribuzione venga deliberata nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2018 e il 31 dicembre 2022 continuano ad applicarsi le disposizioni del D.M. 26 maggio 2017 (pertanto, gli utili maturati entro il 31 dicembre 2017 avranno un trattamento differenziato a seconda che facciano riferimento a partecipazioni qualificate o non qualificate).

In relazione agli utili maturati nel periodo transitorio, l’Agenzia delle entrate in data 18 dicembre 2023 ha provveduto ad aggiornare le istruzioni alla compilazione del modello Cupe al fine di recepire le indicazioni offerte con il principio di diritto n. 3/E/2022 secondo cui il regime transitorio si applica anche agli utili distribuiti dal 1° gennaio 2023, purché la relativa distribuzione sia stata approvata con delibera adottata entro il 31 dicembre 2022.

 

Gli utili e i proventi corrisposti nel 2024 da certificare

Il modello Cupe va consegnato ai percettori da parte dei soggetti che hanno corrisposto le somme ai singoli percipienti entro il 17 marzo 2025; tale modello non va trasmesso all’Agenzia delle entrate.

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I percettori degli utili dovranno utilizzare i dati contenuti nella certificazione per indicare i proventi conseguiti nella dichiarazione annuale dei redditi relativa al periodo di imposta 2024.

Le somme da certificare mediante il modello Cupe fanno principalmente riferimento:

– alle riserve di utili distribuite;

– alle riserve di capitale distribuite;

– agli utili derivanti dalla partecipazione in Siiq e in Siinq (società di investimento immobiliare quotate o non quotate), assoggettati alla ritenuta alla fonte a titolo di acconto;

– ai proventi derivanti da titoli e strumenti finanziari assimilati alle azioni;

– agli interessi (riqualificati come dividendi) dei finanziamenti eccedenti di cui all’articolo 98, Tuir (in vigore fino al 31 dicembre 2007) direttamente erogati dal socio o dalle sue parti correlate;

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– alle remunerazioni nei contratti di associazione in partecipazione o cointeressenza con apporto di capitale ovvero di capitale e opere e servizi.

L’obbligo di certificazione sussiste anche per i dividendi corrisposti a soggetti non residenti se assoggettati a ritenuta o a imposta sostitutiva, per consentire agli stessi il recupero del credito d’imposta (nel Paese estero di residenza) per le imposte pagate in Italia.

Non devono essere certificati da parte delle società emittenti:

– gli utili e gli altri proventi assoggettati a ritenuta a titolo d’imposta o a imposta sostitutiva ai sensi degli articoli 27 e 27-ter, D.P.R. 600/1973;

– gli utili e i proventi relativi a partecipazioni detenute nell’ambito di gestioni individuali di portafoglio di cui all’articolo 7, D.Lgs. 461/1997.

 

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Dividendi

Prendendo a riferimento il caso più frequente di compilazione, ossia quello riguardante la distribuzione di riserve di utili ai soci di società di capitali non quotate e non trasparenti:

– non dovrà essere rilasciata alcuna certificazione ai soci non qualificati in quanto il dividendo è stato erogato al netto della ritenuta a titolo di imposta;

– per i soci qualificati (coloro che possiedono una quota di partecipazione superiore al 20% dei diritti di voto esercitabili in assemblea o una quota di partecipazione al capitale superiore al 25%) una frazione del dividendo potrebbe concorrere al reddito complessivo del percettore. Va emessa la certificazione solo nel caso in cui sia avvenuta una distribuzione di utili formatisi fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2017, la cui distribuzione è stata deliberata nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2018 e il 31 dicembre 2022, e la cui erogazione è avvenuta nel 2024.

A seconda dell’anno di formazione della riserva di utili distribuita, affinché il socio possa conoscere da quale riserva è stato attinto il dividendo distribuito, andranno compilati:

– il punto 28 se il dividendo deriva da utili prodotti fino al 2007, che concorre alla formazione del reddito del percettore nella misura del 40%;

– il punto 29 se il dividendo deriva da utili prodotti dal 2008 al 2016, che concorre alla formazione del reddito del percettore nella misura del 49,72%;

– il punto 30 se il dividendo deriva da utili prodotti nel 2017, che concorre alla formazione del reddito del percettore nella misura del 58,14%.

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A norma dell’articolo 32-quater, D.L. 124/2019 i dividendi corrisposti alle società semplici si intendono percepiti per trasparenza dai rispettivi soci con conseguente applicazione del corrispondente regime fiscale; l’emittente o l’intermediario che svolgono l’attività di sostituto di imposta dovranno compilare la certificazione indicando i dati dei soci delle società semplici, che percepiscono dividendi sui quali non è stata applicata la ritenuta o l’imposta sostitutiva.

Ricordiamo che lo Studio Benedetti Dottori Commercialisti  rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti ed approfondimenti: per qualsiasi necessità contattateci direttamente a mezzo mail.



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