Nel complesso panorama degli incentivi alle assunzioni spiccano due nuove misure agevolative transitorie per il Sud d’Italia: sono la Decontribuzione Sud 2.0 (per PMI e grandi imprese), introdotta dalla legge di Bilancio 2025 e il bonus Zona Economica Speciale per il Mezzogiorno o bonus ZES unica, previsto dal decreto Coesione. Le piccole imprese che occupano fino a 10 dipendenti possono scegliere, per il 2025, tra le due agevolazioni. Il legislatore ci dice (art. 1, c. 411 della legge di Bilancio 2025), e l’Inps lo ricorda con la circolare 30.01.2025, n. 32), che le misure non sono cumulabili. Allora sulla base di quali criteri distintivi va effettuata la scelta?
Iniziamo con evidenziare che il bonus ZES unica (art. 24 del decreto Coesione) è riconosciuto ai datori di lavoro privati (sono esclusi i datori di lavoro domestico) che occupano fino a 10 dipendenti nel mese di assunzione, per le assunzioni collocabili nel periodo dal 1.09.2024 al 31.12.2025 e avvenute con contratto a tempo indeterminato presso una sede/unità produttiva ubicata in una delle Regioni della ZES unica (Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna). I neoassunti devono aver compiuto 35 anni di età all’assunzione ed essere disoccupati di lungo corso (da almeno 24 mesi). Restano esclusi dall’agevolazione i rapporti di apprendistato e i rapporti di lavoro domestico.
L’esonero della contribuzione a carico ditta effettivamente sgravabile è totale (pari al 100%), con esclusione dei premi e contributi Inail ed è concesso per un periodo massimo di 24 mesi, entro il massimale di 650 euro mensili per ciascun lavoratore.
I datori di lavoro non devono aver licenziato per giustificato motivo oggettivo o avviato procedure di licenziamento collettivo nei 6 mesi precedenti l’assunzione.
L’incentivo a oggi non è operativo, necessitando di preventiva autorizzazione della Commissione Europea e dell’adozione di un decreto che ne determini le concrete modalità di applicazione.
Veniamo ora alla Decontribuzione Sud PMI, applicabile nel più ampio ventaglio temporale compreso tra il 2025 e il 2029. L’incentivo è riconosciuto alle micro, piccole e medie imprese fino a 250 dipendenti (fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro e/o totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro) che occupano lavoratori a tempo indeterminato nelle Regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna.
L’esonero è tuttavia parziale, applicandosi, per il 2025, nella misura del 25% sui contributi a carico del datore di lavoro entro il massimale di agevolazione pari a 145 euro mensili per ciascun lavoratore a tempo indeterminato assunto alla data del 31.12.2024, per la durata massima di 12 mensilità. Anche in questo caso sono fuori dall’agevolazione i premi e i contributi Inail.
L’agevolazione è operativa e fruibile in UniEmens (Inps, circolare 30.01.2025, n. 32): non necessita infatti di autorizzazione UE, essendo concessa in base al regime degli aiuti de minimis, nei limiti degli aiuti concedibili.
L’esonero spetta per i rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato ubicati in una delle Regioni ammesse già instaurati entro il 31.12 dell’anno precedente a quello di applicazione della misura (per l’anno 2025, si applica ai lavoratori a tempo indeterminato con riferimento ai rapporti di lavoro già esistenti al 31.12.2024). Non sono però incentivabili i rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato del settore agricolo, i contratti di lavoro domestico, i rapporti di apprendistato e i rapporti di lavoro intermittente ancorché stipulati a tempo indeterminato.
Va da ultimo sottolineato che, mentre il bonus ZES Unica non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni contributive pur essendo compatibile, senza alcuna riduzione, con la maxideduzione fiscale del costo del personale di cui all’art. 4 D.Lgs. 216/2023, Decontribuzione Sud PMI è invece cumulabile, in via residuale, con altri incentivi nei limiti della contribuzione dovuta e fatti salvi espressi divieti di cumulo, divieto previsto, in particolare, con il bonus ZES Unica.
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