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Il DL Milleproroghe riapre la rottamazione-quater per coloro che avevano aderito nei termini nel 2023 ma che poi sono decaduti per il mancato, carente o tardivo versamento di una rata. Diciamo subito che il decreto non ampia la lista dei debiti che possono essere oggetto di pace fiscale ma semplicemente consente di risalire sul treno della rottamazione per gli stessi debiti per i quali era già stata presentata la domanda all’Agenzia delle entrate-riscossione.
La nuova istanza di riammissione produce effetti anche su fermi amministrativi, ipoteche, pignoramenti, ecc.
Vediamo nello specifico quali sono gli effetti a cascata che si innescano una volta presentata la domanda di riammissione entro il prossimo 30 aprile 2025.
La riapertura della rottamazione-quater
La possibilità di riattivare la rottamazione-quater è prevista al nuovo articolo 3-bis del DL 202/2024, nel testo convertito in legge così come approvato la scorsa settimana dal Senato.
(Riammissione alla definizione agevolata di cui all’articolo 1, commi da 231 a 252, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, e altri differimenti in materia di dichiarazioni fiscali) – 1. Limitatamente
ai debiti compresi nelle dichiarazioni precedentemente effettuate ai sensi dell’articolo 1, comma 235, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, i debitori che alla data del 31 dicembre 2024 sono incorsi nell’inefficacia della relativa definizione a seguito del mancato, insufficiente o tardivo versamento, alle relative scadenze, delle somme da corrispondere per effetto dell’adesione alla predetta procedura di definizione agevolata, possono essere riammessi alla medesima rendendo, entro il 30 aprile 2025.
Dunque, possono essere riammessi alla rottamazione-quater coloro che ne erano decaduti alla data del 31 dicembre 2024. Dunque chi è decaduto per un’irregolarità/omissione rispetto alle prime 6 rate potrà presentare istanza di riammissione entro il prossimo 30 aprile 2025.
L’ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della pace fiscale, nonché quello delle singole rate, e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse sono comunicati dall’agente della riscossione al debitore entro il 30 giugno 2025. Nei fatti il contribuente riceverà nuovamente la c.d. “comunicazione delle somme dovute“.
Riapertura della rottamazione-quater: si paga anche a rate
Il pagamento del dovuto potrà avvenire in unica soluzione, entro il 31 luglio 2025 oppure:
- nel numero massimo di dieci rate consecutive, di pari ammontare, con scadenza, rispettivamente, le prime due il 31 luglio e il 30 novembre 2025 e
- le successive il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre degli anni 2026 e 2027.
Sono comunque dovuti gli interessi al tasso del 2% annuo a decorrere dal 1° novembre 2023 sulla base del vecchio piano di dilazione.
Riapertura rottamazione cartelle. Effetti su fermi e pignoramenti
In apertura abbiamo accennato agli effetti legati alla presentazione dell’istanza di riammissione telematica rispetto alla quale l’ADER a breve pubblicherà i modelli ufficiali.
Quali sono i vantaggi per chi rientra nella pace fiscale?
Ebbene gli effetti della presentazione dell’istanza di riammissione sono gli stessi di quelli previsti per la prima domanda di rottamazione che scadeva il 30 giugno 2023. 30 settembre 2023 per i c.d. residenti dei territori alluvionati.
Nello specifico, una volta presentata l’istanza scatta:
- il divieto di iscrizione di nuovi fermi amministrativi e ipoteche, con salvezza di quelli già iscritti alla predetta data di presentazione dell’istanza di adesione;
- il divieto di avviare nuove procedure esecutive nonché di proseguire quelle già avviate in precedenza, a meno che non si sia già tenuto il primo incanto con esito positivo;
- la situazione di regolarità del debitore nell’ambito della procedura di erogazione dei rimborsi d’imposta ex art.
8-ter del decreto del DPR n. 602/1973, del DPR n. 602/1973, nonché ai fini della verifica della morosità da ruolo, per un importo superiore a 5.000 euro, all’atto del pagamento, da parte delle pubbliche amministrazioni e delle società a totale partecipazione pubblica, di somme di ammontare pari almeno allo stesso importo (art.48-bis del DPR 602/1973) e decreto del Ministro dell’economia e delle finanze n. 40/2008).
- per le imprese, il rilascio del Documento unico di regolarità contributiva, DURC (necessario per partecipare ad appalti pubblici) con la sola presentazione dell’istanza di adesione.
Dunque, è confermato che la domanda di rottamazione blocca il pignoramento sullo stipendio.
Pignoramenti bloccati
In particolare, come da risposta n° 128/2020 sulla rottamazione delle cartelle:
(…) dalla presentazione della dichiarazione di adesione alla definizione agevolata di cui al comma 5 dell’articolo 3 del decreto-legge n. 119 del 2018, le procedure di pignoramento presso terzi precedentemente avviate non potevano proseguire e con il pagamento della prima rata dovuta a titolo di definizione le medesime si sono estinte, con conseguente svincolo delle somme dovute dal terzo pignorato, che possono rientrare, al loro pagamento, nella piena disponibilità dell’istante.
Inoltre, la rottamazione supera il divieto di compensazione in F24.
Tali indicazioni valgono anche rispetto alla riammissione alla rottamazione-quater.
Sul fermo amministrativo dell’auto, la sola presentazione della domanda di rottamazione-quater entro il prossimo 30 aprile, non è sufficiente a sospendere il fermo amministrativo già in essere. Ma sarà necessario pagare la prima rata della “ridefinizione agevolata”.
Infine, ribadiamo che chi ad oggi è in regola con i pagamenti dovrà continuare a rispettare le ordinarie scadenze: 7ª rata al 5 marzo, le successive scadenze in base alla c.d. “comunicazione delle somme dovute”. Infatti i “regolari” non sono interessati dalla riapertura della pace fiscale.
Riassumendo.
- Riapertura per i decaduti nel 2023: Il decreto consente a chi ha aderito alla rottamazione-quater nel 2023 ma è decaduto al 31/12/2024 per mancato o tardivo pagamento di una rata di rientrare nella procedura, presentando una nuova istanza entro il 30 aprile 2025.
- Effetti sulla situazione del debitore: La riapertura della rottamazione-quater permette di bloccare l’iscrizione di nuovi fermi amministrativi, ipoteche o procedure esecutive, e garantisce la regolarità fiscale per chi rientra nella pace fiscale.
- Pagamento rateizzato: Il pagamento del dovuto può avvenire in unica soluzione entro il 31 luglio 2025, oppure in 10 rate consecutive, con scadenze a partire dal 31 luglio 2025 fino a novembre 2027, con interessi al 2% annuo dal 1° novembre 2023.
- Nuova “comunicazione delle somme dovute”: L’Agente della riscossione invierà una nuova comunicazione delle somme dovute entro il 30 giugno 2025, specificando l’importo complessivo e le scadenze delle rate.
- Vantaggi per le imprese e gli effetti sui pignoramenti: Le imprese che aderiscono otterranno il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) e, come per la prima adesione, i pignoramenti e le azioni esecutive precedentemente avviate saranno sospese o estinte.
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