Lo stato dell’amministrazione siciliana – Giurdanella.it

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La realtà amministrativa siciliana quale emerge dai dati relativi al contenzioso (…) rimane non positiva [per] (…) una perdurante, oggettiva, criticità nei rapporti tra cittadini e amministrazioni denotanti un elevato grado di inefficienza della pubblica amministrazione, incapace di onorare oltre che le proprie obbligazioni (ottemperanze), anche gli elementari doveri procedimentali (silenzi e accessi) (…)”.

Si tratta di osservazioni critiche sullo stato dell’amministrazione siciliana, contenute nella relazione, per l’inaugurazione dell’anno giudiziario 2025, presentata dal presidente del TAR Sicilia, Salvatore Veneziano, lo scorso 14 febbraio.

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In quella sede, il presidente ha evidenziato che quest’anno ricorrono due anniversari di grande rilievo per la giustizia amministrativa.

Anzitutto, i venticinque anni di vigenza della legge 205 del 2000.

Essa, viene osservato:

Ha operato un primo ammodernamento e adeguamento alle nuove esigenze della disciplina processuale derivante dalla l. n. 1034/1971 – in gran parte modellata sulle “norme di procedura dinanzi alle sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato, in quanto non contrastanti”, risalenti al 1907 e al 1924 e neppure di rango legislativo – introducendo, tra l’altro: a) il ricorso avverso il silenzio dell’amministrazione (nuovo art. 21 bis l. n. 1034/1971), b) una disciplina generale sul processo cautelare, c) un rito accelerato in determinate materie (nuovo art. 23 bis l. n. 1034/1971), d) la possibilità di assumere decisioni di merito in forma semplificata, anche all’esito della camera di consiglio cautelare, e di definizione dei ricorsi in via monocratica per profili meramente processuali; e) l’attribuzione al giudice amministrativo del potere di condanna al risarcimento del danno in tutte le materie di giurisdizione esclusiva,
estendendo alle stesse l’utilizzabilità di strumenti probatori e di condanna propri del codice del processo civile, ed anche nell’ambito della giurisdizione di legittimità, così recependo pienamente gli esiti della sentenza n. 500 del 1999 delle sezioni unite della Corte di Cassazione; f) l’integrazione dell’istruttoria mediante consulenza tecnica, anche in sede di giurisdizione di legittimità; (…) ed ha inoltre istituito ex novo una nuova materia di giurisdizione esclusiva relativa alle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture soggette a disciplina comunitaria”.

Ricorrono anche i quindici anni di vigenza del codice del processo amministrativo (d.lgs. n. 104/2010). Il presidente Veneziano lo ricorda per alcune rilevanti novità:

– Inderogabilità dei criteri attributivi della competenza e rilevabilità d’ufficio della eventuale incompetenza del giudice adito, con conseguente cessazione del fenomeno del c.d. “forum shopping” – consistente nella ricerca del T.A.R. presso il quale esistessero orientamenti giurisprudenziali, sovente già cautelari, favorevoli – che tanti danni ha prodotto anche con riferimento alla progressiva limitazione dell’ambito della competenza territoriale dei TT.AA.RR. c.d. “periferici”, oggi definibili “a competenze ordinarie”;
– Obbligo di fissazione dell’udienza pubblica di trattazione nel merito, in ipotesi di accoglimento della domanda cautelare, con conseguente cessazione del fenomeno degli accoglimenti cautelari destinati ad acquisire carattere di sostanziale “definitività”;
– Tipizzazione delle azioni esperibili, ivi compresa l’azione risarcitoria autonoma, e dei relativi riti, ivi compresi quello c.d. accelerato per particolari materie;
– Rinvio esterno al codice di procedura civile “in quanto compatibili o espressione di principi generali”.
– Disciplina organica dei giudizi relativi agli affidamenti di pubblici lavori, servizi e forniture, ulteriormente differenziata rispetto a quelli c.d. accelerati per particolari materie;
– Disciplina organica delle ipotesi di giurisdizione esclusiva e di competenza funzionale inderogabile del TAR Lazio e di qualche altro TAR per fattispecie specifiche;
– Introduzione degli strumenti informatici e telematici nel processo, così gettando le basi per la successiva introduzione del processo amministrativo telematico.

Un cenno importante è stato dedicato al “sempre maggiore ruolo della Giustizia Amministrativa nel campo dei diritti fondamentali dei cittadini e, più in generale, di ogni ‘individuo’”.

Tuttavia, si sottolinea, “se è sicuramente vero che in tema di diritti fondamentali la Corte Costituzionale ha in qualche caso affermato l’insopprimibilità ‘di un nucleo indefettibile di garanzie’ da assicurare agli interessati (a esempio, in tema di diritto al sostegno scolastico da parte degli alunni disabili), è anche vero che in altri casi (anche in tema di diritto alla salute) ha delineato una soluzione intermedia, enucleando la categoria dei ‘diritti finanziariamente condizionati’ e affermando che la ineludibile discrezionalità del legislatore nel dare attuazione ai princìpi e ai diritti fondamentali deve necessariamente incontrare comunque il limite della ‘riserva del ragionevole e del possibile’”.

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Da ultimo, ma non per importanza, da segnalare le riflessioni svolte sul ruolo crescente dell’Intelligenza Artificiale, nell’ambito dell’amministrazione pubblica e, dunque, del diritto amministrativo:

(…) “Ci si troverà nella difficoltà di fare applicazione di tradizionali concetti giuridici quali la riferibilità dell’attività e l’imputabilità delle relative responsabilità oltre che del fondamentale obbligo di motivazione”.

Viene ricordato che il regolamento europeo sull’Intelligenza Artificiale “si pone l’obiettivo di contemperare l’innovazione e la competitività dei mercati europei con la necessità di garantire «un elevato livello di protezione degli interessi pubblici, quali la salute e la sicurezza e la protezione dei diritti fondamentali, compresi la democrazia, lo Stato di diritto e la protezione dell’ambiente» (considerando 8)”.

E tuttavia, l’impatto dell’AI Act, nell’ordinamento europeo, non si sottrae alle seguenti domande:

“ (…) Gli obblighi e le relative sanzioni previste scattano dopo un certo periodo dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, variabile da 6 a 36 mesi: ma nel frattempo cosa accadrà? E come sarà possibile vincolare alla loro osservanza operatori extraeuropei, quali quelli americani e cinesi, che sembrano avere oggi la leadership nel settore?

Qui il testo integrale della relazione e i documenti allegati (tra cui un’utile sintesi della giurisprudenza più recente).

1. Relazione cerimonia di inaugurazione a.g. 2025 TAR Sicilia – Sede di Palermo
2. Carta dei Servizi 2025 TAR Sicilia – Sede di Palermo
3. Decreto riparto materie 2025 (DP 92/2024)
4. Decreto composizione Sezioni interne 2025 (DP 91/2024)
5. Decreto composizione Commissione Patrocinio a spese dello Stato 2025 (DP 93/2025)
6. Decreto gestione arretrato 2025 (DP 5/2025)
7. Decreti riorganizzazione Ufficio del Processo 2025 (DP 87/2024 e DP 4/2025)
8. Calendario Udienze 2025
9. Sintesi di alcuni orientamenti giurisprudenziali delle sezioni interne nell’anno 2024
10. Relazione su visita studio dei Magistrati stranieri presso la sede di Palermo del TAR Sicilia
11. Linee Guida Smaltimento PNRR febbraio 2022
12. Norme tecniche-operative PAT luglio 2021

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Carmelo Giurdanella

Avvocato amministrativista, si occupa di contenzioso, consulenza e formazione, ha quattro figli, una moglie che dopo la pensione ha scoperto la passione per il pane di casa e la pittura, una importante passione per il running, per il sociale e per la (buona) innovazione. Negli anni ha contribuito a far nascere uno studio legale, un centro studi e una rivista online. scrivetegli a avv@giurdanella.it o mandategli un messaggio whatsapp al 3517328985



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