Accollo fiscale sempre illegittimo anche prima del 2019 – La lente sul fisco

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La Corte di Cassazione, con la pronuncia n. 3930 del 16 febbraio 2025, conferma in modo netto come, anche prima del DL 124 del 2019, fosse vietato il c.d. accollo fiscale.
O meglio, l’accollo fiscale non è vietato in sé (essendo peraltro astrattamente ammesso dall’art. 8 della L. 212/2000), ma lo diventa se il debito fiscale viene estinto con crediti di imposta nella disposizione dell’accollante.
Del resto, se il modello F24 intestato al contribuente viene pagato con addebito sul conto corrente di un terzo (che potrebbe ritenersi il soggetto accollante), il Fisco non avrà mai nulla da ridire: avendo incassato le somme il pagamento è validissimo, poco importa che materialmente le abbia pagate l’accollante.

Il problema è nato negli anni scorsi, visto che l’accollo fiscale veniva pubblicizzato e consigliato da vari soggetti che si qualificavano come esperti del settore e, addirittura, prospettato come un efficiente modo per estinguere il debito.
Sinteticamente, il debito dell’accollato (contribuente) veniva pagato dall’accollante (terza società), ma tale pagamento avveniva mediante compensazione con un proprio credito, che, a sua volta, l’accollante aveva spesso acquistato da soggetti che, per varie ragioni, non potevano monetizzarlo.
A compensazione “formalmente” avvenuta (fatto che si evinceva dal cassetto fiscale), il contribuente accollato corrispondeva all’accollante una percentuale del valore del debito (a volte l’80%), risparmiando la differenza.

La Cassazione ha sancito che “soggetto debitore nei confronti dell’erario resta sempre l’accollato, e che, pur relativamente a crediti e debiti d’imposta afferenti alla medesima annualità, l’assenza di identità soggettiva, presupposto già prescritto dall’art. 17 del DLgs. 9 luglio 1997, n. 241, comporta che anche per le annualità precedenti l’entrata in vigore dell’art. 1 co. 2 del DL n. 124 del 2019, convertito con modificazioni, dalla l. n. 157 del 2019, né l’accollante può compensare con i propri crediti d’imposta i debiti tributari erariali negozialmente accollati, né che l’accollato può pretendere dall’erario che i propri debiti si compensino con i crediti d’imposta dell’accollante”.

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Pertanto, nel sistema anteriore al DL 124/2019, se il credito compensato è esistente, si ha una compensazione di crediti non spettanti sanzionata nella misura del 30%; se invece è inesistente, la sanzione va dal 100% al 200% (art. 13 commi 4 e 5 del DLgs. 471/97.
Senza contare che se viene superata la soglia annua dei 50.000 euro, sono integrati gli estremi del reato di indebita compensazione (art. 10-quater del DLgs. 74/2000).

Era anche intervenuta la prassi, che, nel negare validità all’accollo con compensazione di crediti di imposta, aveva tuttavia specificato che i pagamenti eseguiti in data precedente alla pubblicazione della risoluzione non sarebbero stati sanzionati, sempre che il credito oggetto della compensazione fosse esistente e utilizzabile (ris. Agenzia delle Entrate 15 novembre 2017 n. 140).Poi è intervenuto il legislatore, che, con l’art. 1 del DL 124/2019, ha ufficialmente vietato il c.d. “accollo fiscale”, nella misura in cui il debito dell’accollato venga estinto con crediti d’imposta a disposizione dell’accollante. Chiunque si accolli il debito d’imposta altrui deve procedere al pagamento secondo le disposizioni vigenti.

Ove il pagamento avvenga mediante compensazione con crediti d’imposta dell’accollante, questo si dà per non eseguito e:
– all’accollante sono irrogate le sanzioni ex art. 13 commi 4 e 5 del DLgs. 471/97 (a seconda che il credito sia “non spettante” o “inesistente”, quindi, nel sistema post DLgs. 87/2024, nella misura rispettivamente del 25% e del 70%);
– all’accollato è irrogata la sanzione da omesso versamento (nel sistema post DLgs. 87/2024, nella misura del 25%).

In sostanza, le conseguenze sono più gravose rispetto alla “comune” compensazione eseguita in violazione di legge, ove il pagamento rimane valido ma può essere recuperato il credito indebitamente compensato maggiorato delle sanzioni.
Nel caso dell’accollo, oltre alla solidarietà tra i due soggetti si configura un omesso versamento sanzionabile.





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