Entro il 17 marzo deve essere inviata all’Agenzia delle Entrate la comunicazione relativa alla cessione del credito. Chi deve provvedere all’adempimento dopo le modifiche alle regole
Una nuova scadenza in arrivo per chi può ancora scegliere la strada della cessione del credito per la fruizione del superbonus o dei bonus edilizi.
Con riferimento alle spese sostenute nel 2024, i contribuenti che possono ancora scegliere la cessione del credito o lo sconto in fattura devono inviare la comunicazione all’Agenzia delle Entrate entro il termine del 17 marzo 2025.
La scadenza canonica del 16 marzo, infatti, è oggetto di un mini rinvio dal momento che cade di domenica.
In linea generale non è più possibile la cessione dei crediti relativi a rate residue di detrazioni per spese sostenute negli anni precedenti, ad esempio 2021, 2022 o 2023.
Cessione credito: comunicazione in scadenza 17 marzo 2025
Si avvicina la scadenza del 17 marzo 2025 per quanti possono ancora percorrere, e hanno scelto, la fruizione del superbonus e dei bonus edilizi attraverso le opzioni previste dall’articolo 121 del decreto Rilancio.
Devono provvedere all’adempimento i contribuenti che fruiscono dell’agevolazione in modalità indiretta rispetto alla detrazione, ovvero con la cessione del credito o lo sconto in fattura.
Il termine, originariamente fissato al 16 marzo, subisce uno spostamento di un giorno poiché cade di domenica.
Oggetto della comunicazione sono le spese sostenute nell’anno 2024. A differenza degli scorsi anni, infatti, rientrano in un generale divieto di cessione del credito le rate relative a diverse annuali per spese sostenute in anni precedenti.
Tale divieto è stato stabilito dal decreto n. 39/2024, che ha ulteriormente intensificato la stretta prevista in precedenza dal decreto n. 11/2023.
La platea di contribuenti chiamati all’adempimento è decisamente più ristretta rispetto agli anni precedenti proprio in ragione delle limitazioni introdotte nel quadro normativo.
Sono infatti piuttosto limitati i casi in cui è ancora possibile scegliere le opzioni alternative alla detrazione, ovvero la cessione del credito o lo sconto in fattura.
Cessione credito: chi è interessato dalla scadenza in arrivo
Nel corso degli anni sono stati diversi gli interventi normativi che hanno limitato la platea dei soggetti con la possibilità di scegliere la cessione del credito o lo sconto in fattura.
Un divieto generalizzato in relazione al superbonus e alle altre agevolazioni edilizie è stato introdotto dal decreto n. 11/2023, a partire dal 17 febbraio 2023.
Successivamente un’ulteriore stretta alla cessione per i contribuenti che rientravano nelle deroghe, previste dall’intervento richiamato, è stato stabilito dal decreto n. 39/2024.
Se la prima disposizione richiamata ha introdotto il divieto per gli interventi per i quali non era stata presentata la CILA o un idoneo titolo abilitativo, il successivo decreto ha limitato la deroga a quanti al 30 marzo 2024 non rispettino i seguenti requisiti:
- risulti presentata la CILA, se gli interventi sono diversi da quelli effettuati dai condomini;
- risulti adottata la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori e risulti presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) se gli interventi effettuati dai condomini;
- risulti presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo, per gli interventi che comportano la demolizione e la ricostruzione degli edifici;
- risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario, se gli interventi sono diversi da quelli agevolati ai sensi dell’articolo 119 del citato decreto-legge n. 34 del 2020;
- siano già iniziati i lavori oppure, nel caso in cui i lavori non siano ancora iniziati, sia stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori e sia stato versato un acconto sul prezzo, se per gli interventi non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo.
Tra le eccezioni al divieto di cessione del credito ci sono gli interventi realizzati su immobili danneggiati dagli eventi sismici che si sono verificati nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria il 6 aprile 2009 e dal 24 agosto 2016, per i quali le istanze o dichiarazioni siano state presentate dalla data di entrata in vigore del decreto-legge. La deroga si applica nel limite delle risorse messe a disposizione.
Possono beneficiare della cessione del credito anche gli interventi che rientrano nel bonus barriere, anche se le tipologie di lavori agevolabili sono state ridotte dal DL n. 212/2023.
Si può cedere il credito maturato, come in precedenza chiarito, solo se entro il 30 marzo 2024 risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo se necessario, o risultino avviati i lavori documentati da un accordo vincolante o da un acconto già versato.
Ulteriori eccezioni sono ancora in vigore per ONLUS e IACP, istituti autonomi case popolari.
Anche in questo caso alla data del 29 marzo devono essere rispettate le condizioni in precedenza richiamate in merito alla presentazione della CILA o di altri titoli abilitativi ai lavori.
Di recente l’Agenzia delle Entrate è tornata nuovamente a fornire chiarimenti in merito alle date da prendere in considerazione in caso di opzione di sconto in fattura.
L’Amministrazione finanziaria ha inoltre spiegato quali sono le tipologie di spese che attestino la realizzazione dei lavori.
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