Il calcolo dei costi della manodopera funzionali alla
verifica dell’anomalia dell’offerta attiene i costi del personale
effettivamente impiegato per la commessa o effettivamente a
disposizione dell’OE nel caso di sostituzioni, mentre non può
tenere in considerazione quelli del personale a supporto.
Verifica anomalia dell’offerta: il Consiglio di Stato sui costi
della manodopera
A spiegarlo, confermando un consolidato orienatmento della
giurispridenza, è il Consiglio di Stato con la
sentenza
del 12 febbraio 2025, n. 1166, con la quale ha accolto
il ricorso in appello di un’impresa, originariamente aggiudicataria
di una procedura aperta per l’affidamento di un appalto di
servizi.
In primo grado, il TAR aveva annullato l’aggiudicazione,
confermando le tesi di un’altra impresa secondo cui la SA non
avrebbe effettuato una corretta valutazione dei costi della
manodopera.
L’aggiudicataria infatti avrebbe giustificato i minori costi
usufruendo del credito d’imposta “Formazione 4.0”, oltre
che della riduzione del tasso medio per la
prevenzione ex art. 23 del decreto
interministeriale 27 febbraio 2019, in favore del datore di
lavoro in regola con gli adempimenti contributivi ed
assicurativi e con le misure di sicurezza e salute sul lavoro.
Non solo: secondo la ricorrente di primo grado, l’aggiudicataria
non aveva previsto un fondo di riserva della manodopera per
ulteriori costi non prevedibili (c.d. paracadute economico) utili
per fronteggiare i costi da sostenere nell’eventualità di
sostituzioni del personale impiegato (ferie, malattie o altro).
Dopo la verificazione effettuata dall’INL, il
TAR aveva accolto il ricorso e annullato l’aggiudicazione.
Anomalia dell’offerta: verifica va fatta su dati oggettivamente
riscontrabili
Da qui l’appello al Consiglio di Stato che, da parte sua, ha
disposto una nuova verificazione ricordando che questo
istituto, analogamente alla consulenza tecnica
d’ufficio, è un mezzo istruttorio sottratto alla
disponibilità delle parti ed affidato al prudente apprezzamento del
giudice, rientrando nel suo potere discrezionale la decisione di
disporre o meno la nomina dell’ausiliario. Non si può quindi
sindacare la scelta del giudice di ricorrere al mezzo istruttorio,
né quella di aver aderito alle conclusioni cui è giunto il
verificatore in ordine al giudizio di anomalia dell’offerta.
Nel merito, l’appello è stato accolto: dalla relazione del
verificatore è emerso che, in relazione all’utilizzo del tasso di
riduzione Inail esso non integri l’esposizione di un costo
inattendibile posto che l’eventuale futura riduzione del tasso, con
conseguente aumento del costo della manodopera, appare, allo stato,
non probabile, ma solo possibile.
La conclusione cui è giunto il Verificatore è, inoltre,
coerente, con la ratio dell’art. 97, d.lgs. 50
del 2016, senza che sia emerga una complessiva inaffidabilità,
oltretutto non basabile su mere congetture.
Sul punto, Palazzo Spada ricorda che il giudizio di anomalia
dell’offerta deve basarsi su dati oggettivamente
verificabili, che devono orientare dapprima l’analisi
della stazione appaltante, e successivamente il controllo
giudiziale sul ragionevole esercizio della discrezionalità tecnica
da parte della stazione appaltante stessa.
Nel caso in esame, la complessiva attendibilità dei costi
indicati si ricava dalle risposte fornite dal Verificatore, il cui
percorso ricostruttivo appare condivisibile sul piano logico e
giuridico, conforme al quadro normativo e giurisprudenziale di
riferimento.
Costi della manodopera: quali vanno sottoposti a verifica?
Ricordano quindi i giudici che ai sensi dell’art. 95, comma 10,
d.lgs. n. 50/20126, applicabile ratione temporis,
“Nell’offerta economica l’operatore deve indicare i propri
costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti
l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza
sui luoghi di lavoro ad esclusione delle forniture senza posa in
opera, dei servizi di natura intellettuale e degli affidamenti ai
sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera a). Le stazioni
appaltanti, relativamente ai costi della manodopera, prima
dell’aggiudicazione procedono a verificare il rispetto di quanto
previsto all’articolo 97, comma 5, lettera d).”.
Un costante orientamento del Consiglio di Stato ha chiarito che,
in relazione alla verifica dell’anomalia non va assunto a criterio
di calcolo il “monte-ore teorico”, comprensivo anche delle ore
medie annue non lavorate (per ferie, festività, studio, etc.) di un
lavoratore che presti servizio per tutto l’anno, ma deve invece
considerarsi il “costo reale” (o costo ore
lavorative effettive)”.
L’operatore economico, del resto, può sempre mediante
l’organizzazione della sua impresa realizzare economie di scala che
rendono il costo del lavoro offerto inferiore a quello di altro
operatore pur a parità di ore lavorate. Ed è per questo, allora,
che il costo del lavoro deve sempre essere calcolato tenendo conto
delle ore effettivamente lavorate.
Tali conclusioni sono state ulteriormente sviluppate dalla
giurisprudenza che ha distinto tra:
- i costi indiretti della commessa che sono quelli
“relativi al personale di supporto all’esecuzione
dell’appalto”; - i costi diretti della commessa che sono quelli
“comprensivi di tutti i dipendenti impiegati per
l’esecuzione della specifica commessa”.
In particolare, si è rilevato che l’obbligatoria indicazione dei
costi della manodopera in offerta – e la correlativa verifica della
loro congruità imposta alla stazione appaltante – risponde
all’esigenza di tutela del lavoro sotto il profilo
della giusta retribuzione; essa serve ad evitare, infatti, manovre
speculative sulla retribuzione dei dipendenti finalizzate a rendere
l’offerta in gara maggiormente competitiva rispetto alle
altre.
L’esigenza di tutela è avvertita solo e proprio per quei
dipendenti impiegati stabilmente nella commessa, in quanto voce di
costo che può essere variamente articolata nella formulazione
dell’offerta per la specifica commessa; non è così, invece, per le
figure professionali impiegate in via indiretta, che operano solo
occasionalmente, oppure lo fanno in maniera trasversale a vari
contratti, il cui costo non si presta ad essere rimodulato in
relazione all’offerta da presentare per il singolo appalto.
Tale consolidato orientamento interpretativo disattende la
prospettazione della società resistente, secondo cui il costo della
manodopera del “cantiere” sarebbe dato dal costo complessivo di
tutta la manodopera impiegata in un dato periodo.
Il Consiglio di Stato, confermando quindi la legittimità
dell’aggiudicazione, ha specificato che l’impresa appellante:
- ha correttamente giustificato il costo del lavoro tenendo conto
del “costo reale” del personale ovvero del numero annuo delle ore
di servizio già computate a monte dalla stazione appaltante; - può utilizzare il personale a tempo indeterminato già alle sue
dipendenze per provvedere ad ogni eventuale sostituzione, come per
altro condiviso anche dall’INL nelle sue verificazioni.
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