Nella Gazzetta Ufficiale n.23 del 29 gennaio 2025 è stato pubblicato il decreto “Investimenti Sostenibili 4.0” che definisce le modalità e le condizioni per poter ottenere l’erogazione delle agevolazioni stanziate con 300 milioni di euro da parte del Ministero delle Imprese e del Made in Italy.
Ma andiamo a vedere più nel dettaglio il contenuto del decreto
Finalità
Il decreto in questione si pone l’obiettivo di rafforzare la crescita sostenibile e la competitività delle PMI nei territori delle Regioni meno sviluppate (Molise, Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sicilia e Sardegna) e le agevolazioni previste sono concesse a favore di programmi di investimento proposti da PMI rispettose dei principi e della disciplina in materia di tutela dell’ambiente e coerenti con il piano Transizione 4.0.
La misura finanzia programmi che sono riconducibili a queste due linee di azione:
- sostegno ai processi di produzione rispettosi dell’ambiente e all’utilizzo efficiente delle risorse nelle PMI. Sono riconducibili a tale linea di azione i programmi di investimento che prevedono un contributo specifico al raggiungimento degli obiettivi climatici individuati dal regolamento (UE)n. 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020 e/o l’applicazione di soluzioni idonee a favorire la transizione dell’impresa verso il paradigma dell’economia circolare;
- promozione dell’efficienza delle PMI
Soggetti beneficiari
I soggetti beneficiari della misura sono le e PMI, alla data di presentazione
della domanda, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) essere regolarmente costituite, iscritte e “attive” nel Registro delle imprese. Le imprese non residenti nel territorio italiano devono essere costituite secondo le norme di diritto civile e commerciale vigenti nello Stato di residenza e iscritte nel relativo Registro delle imprese e, fermo restando il possesso, alla data di presentazione della domanda di agevolazione, degli ulteriori requisiti previsti dal presente articolo, devono dimostrare la disponibilità dell’unità produttiva oggetto del programma di investimento nei territori delle Regioni meno sviluppate, alla data di presentazione della prima richiesta di erogazione dell’agevolazione;
b) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposte a procedure concorsuali aventi finalità liquidatorie;
c) trovarsi in regime di contabilità ordinaria e disporre di almeno due bilanci approvati e depositati presso il Registro delle imprese ovvero aver presentato, nel caso di imprese individuali e società di persone, almeno due dichiarazioni dei redditi;
d) essere in regola con le disposizioni vigenti in materia di normativa edilizia e urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell’ambiente ed essere in regola in relazione agli obblighi contributivi;
e) aver restituito somme dovute a seguito di provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal Ministero;
f) non aver effettuato, nei 2 (due) anni precedenti la presentazione della domanda, una delocalizzazione verso l’unità produttiva oggetto dell’investimento in relazione al quale vengono richieste le agevolazioni di cui al presente decreto, impegnandosi a non farlo anche fino ai due anni successivi al completamento dell’investimento stesso.
Programmi o progetti ammissibili
Sono ammissibili alle agevolazioni previste dal decreto in questione i programmi che prevedono la realizzazione di investimenti innovativi, sostenibili e con contenuto tecnologico elevato e coerente al piano nazionale Transizione 4.0, attraverso l’utilizzo di quelle tecnologie che sono in grado di aumentare il livello di efficienza e di flessibilità nello svolgimento dell’attività economica dell’impresa proponente.
Il decreto prevede inoltre che per i programmi caratterizzati da un particolare contenuto di sostenibilità, siano previsti specifici criteri di valutazione, che consentono all’impresa proponente di conseguire un punteggio aggiuntivo. In particolare, sono valorizzati i progetti volti:
- a sostenere i processi di produzione rispettosi dell’ambiente e l’utilizzo efficiente delle risorse;
- alla promozione dell’efficienza energetica delle imprese, con il conseguimento, di un risparmio energetico, all’interno dell’unità produttiva interessata dall’intervento, non inferiore al 5 (cinque) per cento rispetto ai consumi dell’anno precedente alla data di presentazione della domanda.
In ogni caso, i programmi di investimento devono essere finalizzati allo svolgimento delle seguenti attività economiche:
a) attività manifatturiere;
b) attività di servizi alle imprese.
Ai fini dell’ammissibilità alle agevolazioni, i programmi di investimento devono:
a) prevedere l’utilizzo delle tecnologie abilitanti afferenti al piano Transizione 4.0. L’ammontare delle spese riconducibili a queste tecnologie deve, in particolare, risultare preponderante rispetto al totale dei costi ammissibili del programma;
b) essere diretti all’ampliamento della capacità, alla diversificazione della produzione funzionale a ottenere prodotti mai fabbricati in precedenza o al cambiamento fondamentale del processo di produzione di un’unità produttiva esistente ovvero alla realizzazione di una nuova unità produttiva;
c) essere realizzati presso un’unità produttiva localizzata nei territori delle Regioni meno sviluppate. La predetta unità produttiva deve trovarsi nella disponibilità dell’impresa alla data di presentazione della domanda di agevolazione, fatta eccezione per i programmi diretti alla realizzazione di una nuova unità produttiva, per i programmi realizzati da imprese non residenti nel territorio italiano, nonché per i programmi rientranti nelle ulteriori fattispecie previste al comma 6, lettera b del decreto che insistono su nuovi immobili che al momento della presentazione della domanda di agevolazione non risultano ancora nella disponibilità delle imprese. I questi casi l’impresa interessata deve dimostrare la disponibilità alla data di presentazione della prima richiesta di erogazione delle agevolazioni, a pena di revoca delle agevolazioni;
d) prevedere spese ammissibili non inferiori complessivamente a euro 750.000,00 (settecentocinquantamila/00) e non superiori a euro 5.000.000,00 (cinquemilioni/00) e, comunque, al 70 (settanta) percento del fatturato dell’ultimo bilancio approvato e depositato, ovvero, nel caso di imprese individuali e società di persone, dell’ultima dichiarazione dei redditi. I programmi di investimento possono prevedere spese di importo complessivamente superiore alle predette soglie, fermo restando che, in tale evenienza, la parte eccedente non è oggetto delle agevolazioni e che l’impresa è tenuta ad individuare le modalità di copertura di quest’ultima.
e) essere avviati successivamente alla presentazione della domanda.
f) prevedere una durata non superiore a 18 (diciotto) mesi dalla data di adozione del provvedimento di concessione delle agevolazioni, fermo restando la possibilità da parte del Ministero di concedere, su richiesta motivata dal soggetto beneficiario, una proroga del termine di ultimazione non superiore a sei mesi. Per data di ultimazione del programma si intende la data dell’ultimo titolo di spesa rendicontato e ritenuto ammissibile alle agevolazioni.
Spese ammissibili
Sono ammissibili alle agevolazioni le spese strettamente funzionali alla realizzazione dei programmi di investimento relative all’acquisto di nuove immobilizzazioni materiali e immateriali, come definite agli articoli 2423 e seguenti del codice civile, che riguardano:
- macchinari, impianti e attrezzature;
- opere murarie, nei limiti del 40 (quaranta) per cento del totale dei costi ammissibili;
- programmi informatici e licenze correlati all’utilizzo dei beni materiali di cui alla lettera a)
- acquisizione di certificazioni ambientali.
Le agevolazioni sono concesse nella forma del contributo in conto impianti e del finanziamento agevolato, a copertura di una percentuale nominale massima delle spese ammissibili pari al 75 (settantacinque) per cento, di cui il 35 (trentacinque) per cento dell’ammontare complessivo delle spese ammissibili in forma di contributo in conto impianti e il 40 (quaranta) per cento delle medesime spese in forma di finanziamento agevolato.
Le agevolazioni concesse in relazione ai programmi di investimento previste dal decreto in oggetto non sono cumulabili con altre agevolazioni pubbliche, che si configurino come aiuti di Stato notificati ai sensi dell’articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, comunicati ai sensi dei regolamenti della Commissione che dichiarano alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno o attribuite in “de minimis” ove concesse per specifici costi ammissibili, ad eccezione di quelle ottenute esclusivamente nella forma di benefici fiscali e di garanzia e comunque entro i limiti delle intensità massime previste dalle pertinenti disposizioni in materia di aiuti di Stato.
Infine, sottolineiamo che i termini e le modalità di presentazione delle domande di agevolazione sono definiti con successivo provvedimento del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel sito internet del Ministero (www.mimit.gov.it) dell’Agenzia (www.invitalia.it). Con il medesimo provvedimento, sono resi disponibili gli schemi in base ai quali devono essere presentate le domande di agevolazione e i piani di investimento ed è precisata l’ulteriore documentazione utile allo svolgimento dell’attività istruttoria da parte dell’Agenzia, ivi inclusa la documentazione tecnica che deve accompagnare le istanze al fine della dimostrazione della capacità del programma di investimento di conseguire i particolari obiettivi di sostenibilità ambientale
Per ogni altra informazione in merito ai finanziamenti analizzati si rimanda ad un’attenta lettura del decreto in oggetto.
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