poteri e limiti della verifica

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Il Tar Sicilia offre un’articolata ricostruzione sulla natura e i limiti dei poteri di controllo del Comune, chiamato a verificare la validità e l’efficacia della CILA presentata dai privati.

Con la sentenza numero 243 del 21 gennaio 2025, il Tar Sicilia, nel ricordare che la Comunicazione d’inizio Lavori Asseverata (CILA) è una mera comunicazione di parte con la quale il privato rende noto l’avvio di determinate attività edilizie, analiticamente indicate nell’articolo 6 bis) del d.P.R. 380/01, e che, in quanto tale, non ha natura provvedimentale, ribadisce che la CILA, non avendo l’efficacia propria di un titolo assentivo vero e proprio, non presuppone la sussistenza di un obbligo per l’amministrazione di effettuare determinati controlli, entro termini perentori.

Il Comune, infatti, secondo il principio di diritto enunciato nella sentenza in commento, deve limitarsi a verificare che l’opera dichiarata sia effettivamente inquadrabile nell’ambito degli interventi edilizi soggetti a tale regime amministrativo semplificato, senza che l’attività ispettiva della pubblica amministrazione possa estendersi oltre questo ambito, così precisamente circoscritto, a valutazioni ulteriori e non pertinenti.

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CILA e controllo del Comune: la vicenda processuale

La ricorrente, titolare di un esercizio di ristorazione, ha impugnato il provvedimento con cui il Comune ha revocato la concessione di suolo pubblico, alla stessa rilasciata per consentire lo svolgimento dell’attività nello spazio antistante il proprio locale, mediante la collocazione di tavoli, sedie ed ombrelloni sulla pubblica via.

In particolare, la revoca era intervenuta:

  • sia perché l’istante aveva posizionato di fronte al locale, previa presentazione al competente SUAP di apposita comunicazione di inizio lavori asseverata, una pedana in legno amovibile (sulla quale posizionare gli arredi da esterno) che, ad avviso della pubblica amministrazione procedente, necessitava del permesso di costruire;
  • sia perché tale iniziativa, avendo sostanzialmente alterato lo stato di fatto preesistente al rilascio della revocata concessione, ne aveva illegittimamente violato i limiti.

A seguito di costituzione dell’amministrazione intimata, che ha insistito per il rigetto del ricorso, le parti hanno depositato memorie autorizzate e la causa è stata trattenuta in decisione.

La decisione e la natura residuale della CILA

Il Tar Sicilia, con la sentenza numero 243/2025, ha accolto il ricorso, annullando la determina dirigenziale di revoca della concessione di suolo pubblico e condannando la resistente alla refusione delle spese di lite, sulla base delle seguenti osservazioni di diritto, incentrate, da un lato, sull’analisi della natura della CILA e, dall’altro, sulla conseguente individuazione dei poteri di controllo riconosciuti, rispetto ad essa, alla pubblica amministrazione.

Premesso, infatti, che deve affermarsi, ad avviso del Tar Sicilia, la natura di “titolo residuale” della CILA, ossia di atto di parte da utilizzarsi per realizzare tutti gli interventi edilizi per i quali le norme del d.P.R. 380/01 non richiedono la SCIA, il permesso di costruire, ovvero che non rientrano nell’attività di edilizia libera, disciplinata dall’articolo 6 del Testo Unico, il giudicante affronta il problema dell’esatta individuazione delle facoltà che, rispetto alla sua efficacia e validità, devono ritenersi legittimamente esercitate dal Comune interessato dalle opere dichiarate, attraverso tale regime semplificato.

Controllo CILA: i poteri ispettivi del Comune

Da questo punto di vista, il Tar Sicilia richiama il proprio precedente specifico, costituito dalla sentenza numero 3327 del 9 ottobre 2024, con la quale, la medesima sezione giudicante, ha affermato i due principi cardine che governano la materia:

  • non può certamente ritenersi che la previsione, contenuta nel comma 5 dell’articolo 6 bis) del D.P.R. n. 380/2001, della sanzione pecuniaria secca, da applicarsi per la mancata presentazione della CILA, nei casi in cui è necessaria, esaurisca i poteri che la pubblica amministrazione può lecitamente esercitare a seguito dell’omessa dichiarazione;
  • d’altra parte, però, oltre che al dato meramente formale della verifica della sola presentazione, l’ente territoriale può limitarsi unicamente ad accertare che l’opera dichiarata ricada effettivamente nell’ambito dell’edilizia sottoposta a tale regime semplificato, senza che possano trovare ingresso questioni ulteriori, in quanto estranee alla fattispecie disciplinata dal legislatore.

In altre, e più semplici, parole, la funzione tipica della CILA è unicamente quella di rendere edotta la pubblica amministrazione circa la realizzazione di opere ricadenti nell’alveo della sua applicabilità, e, per questo, solo la sussistenza della dichiarazione ed il suo corretto utilizzo, compete alla P.A. di verificare, non altro.

La conoscibilità dell’opera soggetta a CILA

A conclusione del proprio iter argomentativo, il giudicante, ha richiamato il principio di diritto affermato da altra sezione del medesimo Tribunale amministrativo, secondo il quale l’attività assoggettata a CILA non solo è libera, ma deve essere “(…) soltanto conosciuta dall’amministrazione, affinché essa possa verificare che, effettivamente, le opere progettate importino un modesto impatto sul territorio e non dissimulino interventi edilizi necessitanti di specifica autorizzazione” (Tra Sicilia, sentenza numero 377 del 29 gennaio 2024).

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