Riammissione alla rottamazione quater 2025, ecco chi può aderire



Ecco un approfondimento su chi avrà la possibilità di ottenere la riammissione alla rottamazione quater per il 2025: ecco tutti i dettagli su chi può aderire.


Il Decreto Milleproroghe offre una seconda opportunità a chi aveva aderito alla rottamazione-quater nel 2023, ma ne era successivamente decaduto a causa del mancato, insufficiente o tardivo pagamento di una rata. Tuttavia, è bene chiarire fin da subito che il provvedimento non estende il novero dei debiti ammessi alla definizione agevolata, ma si limita a concedere un ulteriore accesso alla procedura per le stesse posizioni debitorie già dichiarate all’Agenzia delle Entrate-Riscossione.

La richiesta di riammissione consente di sospendere o evitare azioni esecutive come fermi amministrativi, ipoteche e pignoramenti, con effetti immediati una volta inoltrata l’istanza entro il termine fissato al 30 aprile 2025.

Le nuove disposizioni sulla riammissione alla rottamazione quater nel 2025

Il d.l. 202/2024, con l’introduzione dell’art. 3-bis nella versione convertita in legge dal Senato, stabilisce le regole per la riapertura della rottamazione-quater.

Secondo il testo normativo, possono presentare domanda di riammissione i soggetti che, al 31 dicembre 2024, risultano decaduti dalla sanatoria per non aver rispettato le scadenze dei versamenti previsti dalla precedente adesione alla definizione agevolata. La nuova istanza deve essere inoltrata obbligatoriamente entro il 30 aprile 2025.

In pratica, coloro che non hanno versato regolarmente le prime sei rate hanno la possibilità di riaccedere alla rottamazione-quater presentando una nuova domanda entro il termine stabilito. Si tratta di una novità introdotta dal d.l. Milleproroghe, visto che in passato era sufficiente tornare a pagare le somme ancora dovute per rientrare nella regolarizzazione agevolata.

L’Agenzia delle Entrate-Riscossione, entro il 30 giugno 2025, comunicherà l’ammontare complessivo delle somme dovute, indicando l’importo esatto delle rate e le rispettive scadenze, riproponendo così la “comunicazione delle somme dovute” già inviata nei precedenti piani di pagamento.

Modalità di pagamento: saldo unico o rateizzazione

I contribuenti che beneficeranno della rottamazione-quater potranno scegliere di saldare l’importo dovuto in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2025, oppure optare per una dilazione fino a dieci rate di pari importo, con le seguenti scadenze:

  • due rate nel 2025, rispettivamente il 31 luglio e il 30 novembre;
  • le successive il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre degli anni 2026 e 2027.

Sui pagamenti rateali continueranno ad applicarsi gli interessi al tasso del 2% annuo, calcolati a partire dal 1° novembre 2023 secondo il piano di dilazione originario.

Riammissione e sospensione delle azioni esecutive

La ripresentazione della domanda di adesione produce effetti anche sulle azioni di recupero già avviate o in corso di attivazione.

Gli effetti della nuova domanda ricalcano quelli previsti per la prima finestra della rottamazione-quater, scaduta il 30 giugno 2023 (e il 30 settembre 2023 per i residenti nelle aree colpite da eventi calamitosi).

Una volta inoltrata l’istanza, scatteranno le seguenti misure di tutela per il contribuente, come previsto dal co. 240 dell’art. 1 l. 197/2022:

  • sospensione termini di prescrizione e decadenza;
  • divieto di iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche, pur restando validi quelli già attivi alla data della domanda;
  • divieto di avviare nuove procedure esecutive e di proseguire quelle già intraprese, tranne nei casi in cui il primo incanto si sia già concluso con esito positivo;
  • mantenimento della situazione di regolarità fiscale del contribuente ai fini della concessione di rimborsi d’imposta (art. 8-ter del DPR n. 602/1973) e per la verifica di morosità superiori a 5.000 euro da parte di enti pubblici e società partecipate dallo Stato (art. 48-bis del DPR 602/1973 e DM Economia n. 40/2008);
  • per le imprese, ottenimento del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), indispensabile per partecipare a gare pubbliche, già con la sola presentazione della domanda;
  • sospensione, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione, degli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere alla data di presentazione;
  • revoca automatica delle dilazioni con effetto alla data del 31 luglio 2025.

Revoca delle dilazioni

Con riferimento a quest’ultimo punto, è necessaria una precisazione. L’art. 15 bis, co. 1, lett. b) n. 2, D.L. n. 50/2022 ha modificato l’art. 19 DPR n. 602/1973 prevedendo l’impossibilità di dilazionare nuovamente le cartelle di rateazioni decadute la cui domanda sia stata presentata dopo il 16/07/2022

In particolare, il co. 3 di tale art. 19 dispone che, dal 16/07/2022:

In caso di mancato pagamento, nel corso del periodo di rateazione, di otto rate, anche non consecutive:

  1. a)   il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;
  2. b)   l’intero importo iscritto a ruolo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in unica soluzione;
  3. c)   il carico non può essere nuovamente rateizzato”.

Ne deriva il contribuente non può più accedere alla rateizzazione, ma solo pagare tutti i debiti in unica soluzione.

Nuove dilazioni

Tuttavia, il legislatore ha previsto che se le cartelle/avvisi oggetto della dilazione decaduta sono state inserita nella domanda di rottamazione-quater, allora è possibile richiedere una nuova dilazione, pure da 120 rate, sulle stesse cartelle/avvisi decaduti.

Infatti, l’art. 1, co. 243, lett. a), l. n. 197/2022 prevede che le dilazioni sospese (ex art. 1 co. 240, let. b), Legge n. 197/2022) sono automaticamente revocate.

Più precisamente, l’art. 1, co. 243, let. a), l. n. 197/2022, prevede:

Limitatamente ai debiti definibili per i quali è stata presentata la dichiarazione di cui al comma 235:

  1. a)  alla data del 31 ottobre 2023 le dilazioni sospese ai sensi del comma 240, lettera b), sono automaticamente revocate.

Pertanto, la sola presentazione della domanda di rottamazione-quater, con oggetto le stesse cartelle/avvisi già oggetto di dilazione richiesta dopo il 16/7/2022, azzera tale dilazione e permette di presentarne una nuova

Nessun cambiamento per chi è in regola

Infine, va precisato che i contribuenti che non hanno registrato irregolarità nei versamenti devono continuare a rispettare le scadenze stabilite nel loro piano di definizione agevolata. La settima rata andrà versata entro il 28 febbraio (5 marzo, considerando i giorni di tolleranza), mentre le successive dovranno essere corrisposte secondo il calendario indicato nella “comunicazione delle somme dovute”. La riapertura della rottamazione-quater, infatti, riguarda esclusivamente coloro che erano decaduti per inadempienze nei pagamenti.



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