Stadio della Roma: l’autoricambi resta al suo posto, il Tar accoglie il ricorso. Per il Campidoglio era un abuso edilizio

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Redazione Roma

L’attività in via degli Aromi 50 aveva impugnato il provvedimento con cui Roma Capitale dichiarava la decadenza delle autorizzazioni commerciali. L’assessorato:«Nulla cambia, la particella è comunale e sarà sgomberata»

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Pietralata, dopo il bosco, l’autoricambi. Il Tar del Lazio ha accolto il ricorso della Mb Ricambi Auto contro Roma Capitale, che aveva determinato il divieto di proseguire le attività commerciali dell’attività nella zona del futuro Stadio della Roma. La notizia, anticipata lunedì mattina da Radio Roma Sound, è contenuta nella sentenza pubblicata dai giudici amministrativi. 

«La società ricorrente – scrive il Tar – che esercita in via degli Aromi 50 attività di esposizione e noleggio veicoli, nonché attività di vicinato e vendita di ricambi online ha impugnato il provvedimento con cui Roma Capitale ha dichiarato la decadenza dalle rispettive autorizzazioni commerciali». Decadenza dichiarata perché lo stesso Campidoglio «ha
ordinato la «Demolizione d’ufficio delle opere abusive»
. Poiché, motivava il Comune, «la presentazione di una Scia finalizzata all’avvio di un’attività economica è subordinata al rispetto delle norme in materia edilizia ed urbanistica dei locali dove è ubicata, si sarebbe resa necessaria la declaratoria di decadenza».




















































Ma la Mb Ricambi, «premesso di avere la detenzione precaria dell’area a seguito di apposite consegne succedutesi nel tempo dall’Amministrazione capitolina, che è la proprietaria dei terreni in virtù di esproprio risalente agli anni 2001-2002», ha documentato «di non esercitare (più) le attività nella
particella 138
dove è stato rilevato l’abuso edilizio cui ha fatto seguito il provvedimento oggi impugnato». Anzi, «una volta disposta la liberazione della particella n. 138, Roma Capitale ha espressamente autorizzato la ricorrente, al dichiarato fine di garantirne la continuità lavorativa, allo spostamento degli uffici dell’attività dalla particella n. 138 a porzioni delle
particelle nn. 90 e 97, (anche queste di proprietà di Roma Capitale e concesse in detenzione precaria)».

Di conseguenza «la successiva revoca delle autorizzazioni a causa degli abusi edilizi sulla particella n. 138 si pone in aperta contraddizione con la precedente azione amministrativa di salvaguardia dell’attività commerciale».

La risposta dell’assessorato: «Nulla cambia, particella è comunale»

Netta la posizione espressa dall’assessorato all’Urbanistica di Roma Capitale che, infatti, riconosce come la società ricorrente abbia saputo dimostrare che l’attività si era spostata dalla particella dove il Municipio aveva riscontrato l’abuso edilizio, togliendogli la possibilità di esercitare. Ma sottolinea anche che la sentenza riconosce che quella particella è pubblica, «rimuovendo di fatto un pezzo del problema». Il punto, sottolinea infatti l’assessorato, è che quell’attività «continua ad esercitare in detenzione precaria su particelle comunali», e quando sarà necessario utilizzare quelle particelle per i cantieri dello Stadio, allora sarà necessario mandarli via. Secondo gli uffici anche le altre particelle, dove la ditta continua a esercitare, sono comunali e faranno parte dell’area interessata dallo Stadio. Finora nessuno ha mandato via la ditta  perché il criterio è che essendoci una attività commerciale non la si sgombera fin quando non ce ne sarà bisogno, per non causargli danno. Ma quando serviranno all’effettiva realizzazione del cantiere, assicurano dal Campidoglio, allora
si procederà così come per le abitazioni. 

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17 febbraio 2025 ( modifica il 17 febbraio 2025 | 14:52)

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