La digitalizzazione degli appalti pubblici nel nuovo Codice Appalti – Associazione Segretari Comunali e Provinciali

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Tratto da: Biblus Acca  

BDNCP, piattaforme certificate, FVOE, CIG…Guida rapida alla digitalizzazione degli appalti pubblici con tutte le FAQ dell’Anac.

Il D.Lgs. 36/2023 ha introdotto una significativa riforma nel settore dei contratti pubblici, basata su due principi cardine della Costituzione: il principio del risultato (art. 1) e il principio di fiducia (art. 2). L’obiettivo dichiarato della riforma è rendere l’attività della Pubblica Amministrazione più efficiente e competitiva, contribuendo alla crescita del sistema economico nazionale.

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Uno degli elementi chiave della riforma è il processo di innovazione tecnologica, definito come “transizione digitale“, che il Codice dei contratti, nel Libro I, Parte II, identifica come “digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti”. Questo processo ha iniziato a produrre effetti dal 1° gennaio 2024 ed è stato oggetto di ulteriori modifiche con il D.Lgs. n. 209/2024 (Correttivo), che ha modificato alcuni aspetti operativi.

La digitalizzazione degli appalti:

  • si applica a tutti i contrattisottoposti alla disciplina del Codice, ossia contratti di appalto o concessione, di qualunque importo, nei settori ordinari e nei settori speciali;
  • comporta che le fasi di programmazione, progettazione, pubblicazione, affidamento ed esecuzione vengano gestite mediantepiattaforme di approvvigionamento digitale certificate.

Ma in cosa consiste esattamente questo processo di transizione e a cosa porterà?

Digitalizzazione appalti pubblici: cosa significa e cosa cambia

La transizione digitale ha iniziato a produrre effetti dal 1° gennaio 2024. Si concretizza principalmente in due ambiti:

  • E-procurement: un sistema interamente digitale che accompagna l’intero ciclo di vita del contratto pubblico, semplificando e velocizzando le procedure di gara e di gestione degli appalti.
  • Gestione Informativa Digitale (GID): un approccio innovativo che ottimizza tutte le fasi di progettazione, realizzazione e gestione delle opere pubbliche, facendo ampio uso del BIM (Building Information Modelling).

Mentre l’e-procurement è già operativo dal 1° gennaio 2024, a partire dal 1° gennaio 2025 le stazioni appaltanti dovranno conformarsi alle nuove procedure previste dall’art. 43 del Codice dei contratti.

Gli articoli 19 e 20 del D.Lgs. 36/2023 stabiliscono che:

  • le stazioni appaltanti devono assicurare la digitalizzazione del ciclo di vita dei contrattisecondo i principi di neutralità tecnologica, di trasparenza, nonché di protezione dei dati personali e di sicurezza informatica;
  • si applica il principio dell’unicità dell’invioai dati relativi a programmazione di lavori, opere, servizi e forniture, nonché a tutte le procedure di affidamento e di realizzazione di contratti pubblici; ciascun dato è fornito una sola volta a un solo sistema informativo, non può essere richiesto da altri sistemi o banche dati, ma è reso disponibile dal sistema informativo ricevente;
  • le attività e i procedimenti amministrativi connessi al ciclo di vita dei contratti pubblici sono svolti digitalmente mediantele piattaforme e i servizi digitali infrastrutturali delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti; i dati e le informazioni ad essi relativi sono gestiti e resi fruibili in formato aperto;
  • ilciclo di vita digitale dei contratti pubblici si articola in programmazione, progettazione, pubblicazione, affidamento ed esecuzione;
  • le attività inerenti al ciclo di vita sono gestite attraverso piattaforme e servizi digitali fra loro interoperabili.

Per dare attuazione alla digitalizzazione è realizzato un “Ecosistema nazionale di approvvigionamento digitale (e-procurement)” che si fonda sull’infrastruttura tecnologica della Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND) per l’interoperabilità dei sistemi informativi e delle basi di dati e ha come fulcro la Banca dati nazionale dei contratti pubblici (BDNCP).

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Gestita da ANAC, la Banca dati nazionale interagisce, da un lato, con le piattaforme di approvvigionamento digitale certificate utilizzate dalle stazioni appaltanti ed enti concedenti per gestire il ciclo di vita dei contratti, dall’altro con le banche dati statali che detengono le informazioni necessarie alle stazioni appaltanti e agli enti concedenti per gestire le varie fasi del ciclo di vita dei contratti pubblici.

Tra questi la Piattaforma contratti pubblici (PCP), la Piattaforma per la pubblicità legale degli atti e il Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico (FVOE).

Quali sono gli obblighi per le PA a partire dal 1° gennaio 2025?

L’art. 43 del Codice stabilisce che, dal 1° gennaio 2025, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti devono adottare metodi e strumenti di gestione informativa digitale per la progettazione e realizzazione di opere pubbliche, con particolare riferimento a:

  • nuove costruzioni e interventi su edifici esistenti con un costo presunto dei lavori superiore a 2 milioni di euro;
  • interventi su edifici di rilevanza culturale, come definiti dal Codice dei beni culturali (D.Lgs. n. 42/2004), qualora superino determinate soglie economiche;
  • esclusione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, salvo quelli eseguiti su opere già realizzate con metodologie digitali.

Questa normativa mira a incrementare l’efficienza, la trasparenza e la sostenibilità nella gestione degli appalti pubblici, dalla fase di progettazione fino alla conclusione dell’opera.

L’importanza dell’Allegato I.9: linee guida per una corretta gestione informativa digitale

Un ruolo fondamentale nella digitalizzazione dei contratti pubblici è svolto dall’Allegato I.9 del Codice, che definisce le linee guida per una corretta implementazione della gestione informativa digitale, tra cui:

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  • formazione del personalee adeguamento organizzativo;
  • standardper un’applicazione uniforme dei metodi digitali;
  • interoperabilitàtra le banche dati delle stazioni appaltanti e gli archivi nazionali delle opere pubbliche;
  • specifiche tecnichee modalità di scambio dati tra le diverse piattaforme informatiche;
  • requisiti minimiper l’adozione dei sistemi di gestione informativa digitale nei capitolati di gara.

Grazie a queste misure, il legislatore intende garantire un’evoluzione efficace e omogenea della transizione digitale nella Pubblica Amministrazione, promuovendo un uso sistematico delle nuove tecnologie nei contratti pubblici.

L’Ecosistema nazionale di approvvigionamento digitale (e-procurement)

Le piattaforme e i servizi digitali che costituiscono l’e-procurement consentono:

  • la redazione o l’acquisizione degli atti in formato nativo digitale;
  • la pubblicazione e la trasmissione dei dati e documenti alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici;
  • l’accesso elettronico alla documentazione di gara;
  • la presentazione del documento di gara unico europeo in formato digitale e l’interoperabilità con il fascicolo virtuale dell’operatore economico;
  • la presentazione delle offerte;
  • l’apertura, la gestione e la conservazione del fascicolo di gara in modalità digitale;
  • il controllo tecnico, contabile e amministrativo dei contratti anche in fase di esecuzione e la gestione delle Garanzie.

Banca dati nazionale dei contratti pubblici (BDNCP)

La Banca dati nazionale dei contratti pubblici (BDNCP), attraverso le sue sezioni e componenti, rende disponibili i servizi e le informazioni necessari allo svolgimento delle fasi dell’intero ciclo di vita dei contratti pubblici.

Nella costruzione dell’ecosistema sono stati individuati tutti i flussi di dati che le piattaforme devono trasmettere alla BDNCP per la corretta gestione delle fasi del ciclo di vita dei contratti e, mediante tale trasmissione, vengono automaticamente assolti i relativi obblighi di trasparenza e pubblicità legale. Ad esempio, quando la BDNCP riceve, da una piattaforma di approvvigionamento digitale certificata, uno specifico flusso di dati relativo alla pubblicazione di un bando, la BDNCP provvede a rilasciare il CIG e ad assolvere ai relativi obblighi di pubblicazione in ambito europeo e nazionale; allo stesso modo, quando la BDNCP riceve dalla piattaforma un flusso di dati relativo ai soggetti che hanno presentato un’offerta in gara, consente l’accesso al fascicolo virtuale dell’operatore economico per effettuare le necessarie verifiche.

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Le modalità di funzionamento della BDNCP sono stabilite nel provvedimento ex articolo 23 del Codice, adottato con delibera n. 261 del 20 giugno 2023.

Le piattaforme di approvvigionamento digitale

Le piattaforme di approvvigionamento digitale sono costituite dall’insieme dei servizi e dei sistemi informatici, interconnessi e interoperanti, utilizzati dalle stazioni appaltanti per svolgere le fasi di programmazione, progettazione, pubblicazione, affidamento ed esecuzione dei contratti, assicurando in questo modo la totale digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti pubblici (art. 25 del D.Lgs. 36/2023).

Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti non dotati di una propria piattaforma di approvvigionamento digitale si avvalgono delle piattaforme messe a disposizione da altre stazioni appaltanti o enti concedenti, da centrali di committenza o da soggetti aggregatori, da regioni o province autonome, che a loro volta possono ricorrere a un gestore del sistema che garantisce il funzionamento e la sicurezza della piattaforma.

Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti utilizzano le piattaforme di approvvigionamento digitale per svolgere le procedure di affidamento (sopra e sotto soglia) e di esecuzione dei contratti pubblici, secondo le regole tecniche stabilite dall’AGID, che definisce anche le modalità per la certificazione delle piattaforme di approvvigionamento digitale.

La certificazione delle piattaforme di approvvigionamento digitale, rilasciata dall’AGID, consente l’integrazione con i servizi della Banca dati nazionale dei contratti pubblici. L’ANAC cura e gestisce il registro delle piattaforme certificate.

Le piattaforme di approvvigionamento digitale interagiscono con i servizi della Banca dati nazionale dei contratti pubblici e con i servizi della piattaforma digitale nazionale dati.

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Attività del ciclo di vita dei contratti pubblici

Le piattaforme di approvvigionamento digitale devono essere utilizzate per diverse attività, tra le quali:

  • la redazione o l’acquisizione degli atti relativi alle procedure di programmazione, progettazione, pubblicazione, affidamento ed esecuzione dei contratti;
  • l’acquisizione del CIG;
  • la verifica dei requisiti degli operatori economici tramite il Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico (FVOE);
  • la trasmissione dei dati e documenti alla Banca Dati Anac;
  • l’accesso alla documentazione di gara;
  • la presentazione del Documento di gara unico europeo;
  • la presentazione delle offerte;
  • l’apertura, gestione e conservazione del fascicolo di gara;
  • il controllo tecnico, contabile e amministrativo dei contratti in fase di esecuzione e la gestione delle garanzie,
  • la trasmissione dei dati relativi all’aggiudicazione e alla fase di esecuzione

Le stazioni appaltanti devono utilizzare le piattaforme di approvvigionamento digitale per svolgere le procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici, secondo le regole
tecniche di cui all’articolo 26 del codice.

Le piattaforme di approvvigionamento digitale non possono:

  • alterare la parità di accesso degli operatori;
  • impedire/limitare la partecipazione alla procedura di gara degli stessi;
  • distorcere la concorrenza;
  • modificare l’oggetto dell’appalto.

Nel caso di malfunzionamento delle piattaforme, le stazioni appaltanti devono assicurare la partecipazione alla gara, disponendo se necessario la sospensione del termine per la ricezione delle offerte per il periodo di tempo utile a ripristinare il normale funzionamento e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla gravità del malfunzionamento.

Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti non dotati di una propria piattaforma di approvvigionamento digitale si avvalgono delle piattaforme messe a disposizione da altre stazioni appaltanti o enti concedenti, da centrali di committenza o da soggetti aggregatori, da regioni o province autonome, che a loro volta possono ricorrere a un gestore del sistema che garantisce il funzionamento e la sicurezza della piattaforma.

Requisiti tecnici e certificazione delle piattaforme di approvvigionamento digitale

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requisiti tecnici delle piattaforme di approvvigionamento digitale, nonché la conformità delle stesse alle attività previste dall’articolo 22, comma 2 del D.Lgs. 36/2023, sono stabilite dall’AGID di intesa con l’ANAC e la Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per la trasformazione digitale.

Allo stesso modo sono stabilite le modalità per la certificazione delle piattaforme di approvvigionamento digitale, definite dalle Regole tecniche di AGID (provvedimento AGID n. 137/2023) e dallo Schema operativo (pubblicato sul sito di AGID il 25/09/2023, come modificato in data 14/11/2023). La certificazione delle piattaforme di approvvigionamento digitale, rilasciata dall’AGID, consente l’integrazione con i servizi della Banca dati nazionale dei contratti pubblici. L’ANAC cura e gestisce il registro delle piattaforme certificate.

Le amministrazioni dovranno assicurarsi che la piattaforma o le piattaforme in uso abbiano avviato e concluso il processo di certificazione secondo lo schema operativo pubblicato sul sito di AGID.

In caso negativo dovranno procurarsi la disponibilità di una o più piattaforme di approvvigionamento digitale certificate, tra quelle iscritte nell’elenco di cui dall’articolo 26, comma 3 del Codice, gestito da ANAC. Nell’ambito di detto elenco sono presenti sia i soggetti titolari di piattaforme, pubblici e privati, sia i gestori delle stesse.

I requisiti tecnici delle piattaforme di approvvigionamento digitale sono suddivisi in 3 classi:

  • Classe 1: requisiti generaliderivanti dal rispetto dei principi e delle disposizioni del CAD o altra normativa di applicabilità generale, specificati nel paragrafo 3.2;
  • Classe 2: requisiti funzionalidel ciclo di vita dei contratti secondo quanto stabilito dal codice e suddivisi a loro volta in due sottoclassi:
    • Classe 2-a: requisiti funzionali generali, specificati nel paragrafo 3.3.1;
    • Classe 2-b: requisiti funzionali specifici, specificati nel paragrafo 3.3.2;
  • Classe 3: requisiti per l’interoperabilità, specificati nel paragrafo 3.4.

Nella tabella sottostante, riportata nel documento emanato da AgID “Requisiti tecnici e modalità di certificazione delle Piattaforme di approvvigionamento digitale” vengono esplicitati i requisiti delle piattaforme e dei servizi digitali.

In attuazione del principio dell’unicità dell’invio, ciascun dato deve essere fornito una sola volta ad un solo sistema informativo, non può essere richiesto da altri sistemi o banche dati, ma è reso disponibile dal sistema informativo ricevente. Questo principio si applica ai dati relativi a programmazione di lavori, opere, servizi e forniture, nonché a tutte le procedure di affidamento e di realizzazione di contratti pubblici, ogni qualvolta siano imposti obblighi di comunicazione ad una banca dati o ad un sistema informativo.

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Le attività e i procedimenti amministrativi connessi al ciclo di vita dei contratti pubblici devono essere svolti digitalmente, tenendo presente le disposizioni del codice ed in linea con il D.Lgs. 82/2005, per mezzo di piattaforme e servizi digitali infrastrutturali delle stazioni appaltanti. I dati e le informazioni ad essi relativi sono gestiti e resi fruibili in formato aperto.

Le stazioni appaltanti assicurano la tracciabilità e la trasparenza delle attività svolte, l’accessibilità ai dati e alle informazioni, la conoscibilità dei processi decisionali automatizzati e rendono le piattaforme utilizzate accessibili.

Deroga di 2 anni per le certificazioni

La digitalizzazione degli appalti pubblici è a pieno regime già dal 1 gennaio 2024, come previsto dal D.Lgs. 36/2023.

Il D.L. 19/2024 (convertito con modificazioni dalla Legge 56/2024) ha disposto all’articolo 12, comma 16-bis, una deroga per l’AgID di ben 2 anni sul sistema di digitalizzazione degli appalti:

In via transitoria, fino al 31 dicembre 2025, l’Agenzia per l’Italia digitale è autorizzata a rilasciare la certificazione delle piattaforme di approvvigionamento digitale di cui all’articolo 26 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, sulla base delle dichiarazioni presentate dai soggetti gestori delle piattaforme ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestanti la conformità delle medesime piattaforme ai requisiti di cui all’articolo 22, comma 2, del citato codice di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023

L’AgID, pertanto, può fino a fine 2025 continuare a rilasciare la dichiarazione di conformità della piattaforma in base a un’autodichiarazione del gestore, senza per altro che questo debba produrre la Dichiarazione di conformità attualmente prevista dalla normativa rilasciata da un ente terzo e da inviare all’Agenzia nel corso dei 15 mesi di validità della certificazione.

Piattaforma Contratti Pubblici (PCP)

La Piattaforma dei Contratti Pubblici è la piattaforma gestita da ANAC che abilita la digitalizzazione del ciclo di vita dei Contratti Pubblici, in conformità a quanto previsto dal Codice Appalti.

La Piattaforma dei Contratti Pubblici è costituita da una serie di servizi accessibili dalle Piattaforme Digitali di Approvvigionamento (PAD) esclusivamente in interoperabilità attraverso la Piattaforma Digitale Nazionale dei Dati (PDND) che, in adempimento alle previsioni del Codice dei Contratti Pubblici, consentono la realizzazione dell’Ecosistema Nazionale di approvvigionamento digitale (art. 22) ed abilitano:

  • l’accesso alla Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP, art 23);
  • l’accesso al Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico (FVOE, art. 24);
  • la pubblicità legale degli atti (art. 27).

In caso di impossibilità o difficoltà di ricorso alle piattaforme di approvvigionamento digitale, fino al 30 giugno 2025 è consentito utilizzare l’interfaccia web messa a disposizione attraverso la Piattaforma Contratti Pubblici per:

  • gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro;
  • l’adesione ad accordi quadro e convenzioni;
  • la ripetizione di lavori o servizi analoghe;
  • gli affidamenti in house;
  • per le fattispecie di cui alla Delibera n. 584 del 2023.

Resta confermata in via definitiva la facoltà per le stazioni appaltanti e gli enti concedenti di utilizzare l’interfaccia web messa a disposizione mediante la Piattaforma dei Contratti Pubblici per l’acquisizione del codice identificativo di gara (CIG) per tutte le fattispecie per cui è previsto l’utilizzo della scheda P5, ivi comprese le ipotesi di acquisizione del CIG ai soli fini della tracciabilità dei flussi finanziari.

A partire dal 1° luglio 2025 non sarà più ammesso il ricorso all’interfaccia web per le fattispecie per cui è prevista la digitalizzazione.

Acquisizione dei CIG

A decorrere dal 1° gennaio 2024, l’acquisizione del CIG viene effettuata direttamente attraverso le piattaforme di approvvigionamento digitale certificate che gestiscono il ciclo di vita del contratto, mediante lo scambio di dati e informazioni con i servizi della BDNCP messi a disposizione con la Piattaforma Contratti Pubblici (PCP).

La gestione del contratto sulla piattaforma di approvvigionamento digitale certificata consente di acquisire immediatamente il CIG, al momento della gestione della specifica fase del contratto che lo richiede, mediante scambio di dati in modalità interoperabile tra BDNCP e la piattaforma.

L’acquisizione del CIG è obbligatoria non solo per tutti i contratti pubblici che sono sottoposti alla disciplina del Codice, ma anche per diversi tipi di contratti esclusi dal Codice, nonché per tutte quelle fattispecie sottoposte agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136.

Per queste tipologie di procedure è stata prevista una duplice possibilità per acquisire il CIG: ricorrere alle PAD certificate oppure utilizzare le funzioni messe a disposizione attraverso l’interfaccia web dalla  Piattaforma Contratti Pubblici – PCP.

Con il Comunicato del Presidente del 28 giugno 2024 adottato d’intesa con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti sono state fornite ulteriori indicazioni sulle modalità di acquisizione dei CIG per le varie casistiche gestibili attraverso l’interfaccia web della PCP.

Il fascicolo virtuale dell’operatore economico (FVOE)

Il Fascicolo virtuale dell’operatore economico (FVOE) consente alle stazioni appaltanti ed agli enti concedenti di verificare il possesso dei requisiti di ordine generale e di ordine speciale da parte degli operatori economici.

La verifica può essere svolta durante la procedura di affidamento e in corso di esecuzione del contratto. Mediante il FVOE possono essere verificati i requisiti dei partecipanti, degli ausiliari, dei subappaltatori.

Il FVOE, da un lato, acquisisce dati e informazioni certificate attraverso i servizi di interoperabilità con gli Enti Certificanti, dall’altro consente agli operatori economici, tramite apposite funzionalità, di inserire informazioni e certificazioni la cui produzione è carico degli operatori stessi e che sono necessarie alla comprova.

Il funzionamento del FVOE è disciplinato dal provvedimento ex articolo 24 del Codice adottato con delibera dell’ANAC n. 262 del 20 giugno 2023.

Pubblicità legale

Per la pubblicità in ambito europeo, dal 1° gennaio 2024 l’ANAC diventa e-sender nazionale, ossia l’unico soggetto deputato a trasmettere bandi e avvisi all’Ufficio delle pubblicazioni dell’UE. Di conseguenza le stazioni appaltanti e gli enti concedenti non devono più provvedere autonomamente a tale trasmissione.

Per la pubblicità in ambito nazionale, la Piattaforma per la pubblicità legale presso la BDNCP sostituisce la Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, serie speciale relativa ai contratti pubblici.

Di conseguenza, bandi e avvisi relativi a procedure avviate dopo il 1° gennaio 2024 sono pubblicati sulla Piattaforma per la pubblicità legale presso la BDNCP e i relativi effetti giuridici decorrono dalla data di pubblicazione su quest’ultima.

La pubblicità legale è gratuita, pertanto non vi sono più costi a carico degli operatori economici, né a carico delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti.

Per assicurare la pubblicità legale di bandi e avvisi, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti non devono fare altro che gestire la fase del ciclo di vita del contratto relativa alla pubblicazione mediante una piattaforma di approvvigionamento digitale, certificata per la fase di pubblicazione.

Digitalizzazione e codice appalti: le faq ANAC aggiornate al 3 dicembre 2024

Digitalizzazione dei contratti pubblici

 

A1 Se per errore viene comunicato in PCP un dato non corretto come posso richiedere la variazione di quel dato?

I dati comunicati in PCP vengono automaticamente pubblicati per assolvere agli oneri di pubblicità legale dei contratti pubblici, di conseguenza non è possibile rettificare un dato senza pregiudicare lo svolgimento dell’appalto stesso. Pertanto, è ammissibile la variazione del dato soltanto attraverso le consuete procedure di correzione tipiche degli atti amministrativi.

A2 Se la documentazione amministrativa è corretta ma per mero errore materiale è stato inserito un dato difforme da quello previsto come posso procedere alla rettifica del dato incoerente?

Quanto riportato nella piattaforma di e-procurement utilizzata per la registrazione dell’appalto è automaticamente pubblicato (che si ricorda assume valenza di pubblicità legale alla stregua della vecchia pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale). In questi casi si deve per forza procedere alla pubblicazione di una rettifica all’atto pubblicato in precedenza.

A3 Un ente privato è tenuto ad adeguarsi alla delibera Anac – Mit 582/2023 e, in caso affermativo, a quale piattaforma, il cui elenco è presente sul sito ANAC,  deve rivolgersi?

Nel caso in cui l’ente privato affidi contratti pubblici ai sensi del decreto legislativo n. 36/2023, è soggetto all’applicazione delle disposizioni della parte II del codice sulla digitalizzazione e alle indicazioni fornite con gli atti dell’Autorità. In tal caso, dovrà svolgere le gare ricorrendo ad una qualsiasi delle piattaforme certificate presenti nell’Elenco tenuto dall’ANAC.

A4 La disciplina della digitalizzazione si applica anche alle imprese pubbliche e ai soggetti titolari di diritti speciali o esclusivi operanti nei settori speciali?

Si, la disciplina della digitalizzazione delineata dal Codice negli articoli da 19 a 36 (Parte II del Libro I) è richiamata dall’art. 141, comma 3, lettera c), del Codice tra le norme applicabili ai contratti di cui al Libro III (Dell’appalto nei settori speciali).  Il richiamo non prevede eccezioni a favore di particolari categorie di soggetti.

A5 È previsto un periodo iniziale di applicazione della digitalizzazione in via sperimentale?

No, come previsto dall’art. 225, comma 2, del Codice, la disciplina della digitalizzazione delineata negli articoli da 19 a 36, già vigente dal 1° aprile 2023, ha acquistato piena efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2024. A partire da tale data il nuovo regime ha sostituito a tutti gli effetti quello previgente.

A6 Come visualizzare ed eventualmente modificare gli smartCIG acquisiti prima del 31/12/2023?

Per la consultazione ed estrazione degli SmartCIG è disponibile il servizio SMARTCIG a questo link. Non è possibile effettuare alcuna modifica sugli SmartCIG acquisiti.

A7 Gli importi inferiori a 5000 euro sono assoggettabili agli obblighi di digitalizzazione nonostante la deroga prevista dall’art. 1, comma 450 della Legge 296/2006?

Sì, gli acquisti di importo inferiore a 5.000 euro  sono assoggettati agli obblighi di digitalizzazione. Fino al 30/9/2024 per detti acquisti è possibile utilizzare l’interfaccia web messa a disposizione da PCP, come indicato con il Comunicato del Presidente del 10/1/2024. La deroga prevista dalla legge n. 296/2006 è inapplicabile al caso di specie, riguardando le disposizioni in materia di contenimento della spesa e non le previsioni in materia di digitalizzazione. Inoltre, si evidenzia che, ai sensi dell’articolo 48, comma 4, del codice, ai contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea si applicano le disposizioni del codice (ivi comprese quelle sulla digitalizzazione) se non derogate dalla Parte I del codice medesimo. Detta parte non prevede alcuna deroga all’applicazione della normativa sulla digitalizzazione per le procedure sottosoglia, neanche con riferimento agli affidamenti di importo ridotto.

B1 Gli acquisti giornalieri di importo inferiore a 1.500 euro (c.d. spese economali) sono assoggettati agli obblighi di pubblicazione? 

No. Gli acquisti giornalieri di importo inferiore a 1.500 euro qualificabili come spese economali sono effettuati senza obbligo di ricorso alle piattaforme certificate o all’interfaccia web, non richiedendo l’acquisizione del CIG (si vedano anche le indicazioni in materia di tracciabilità contenute nella delibera n. 585/2024).

 BDNCP – Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici

B1 Come si fa la comunicazione delle varianti?

La comunicazione all’ANAC delle varianti va effettuata con la stessa modalità utilizzata per acquisire il CIG associato a quella specifica procedura, dunque mediante il sistema Simog, in caso di CIG acquisiti attraverso tale sistema, o mediante le piattaforme digitali certificate, in caso di CIG acquisiti mediante PCP. Come precisato nel Comunicato ANAC-MIT del 13 dicembre 2023, non sono più valide le indicazioni fornite nel Comunicato del Presidente ANAC del 23 novembre 2016, recante “Trasmissione delle varianti in corso d’opera ex articolo 106, comma 14, del decreto legislativo n. 50/2016”.

B2 Come sarà effettuata la pubblicazione dei programmi triennali dei lavori pubblici e dei programmi triennali delle forniture e servizi sulla BDNCP a decorrere dal 1° gennaio 2024?

La pubblicazione dei programmi triennali dei lavori pubblici e dei programmi triennali delle forniture e servizi sulla BDNCP continuerà ad essere effettuata attraverso la piattaforma Servizio Contratti Pubblici (SCP) del MIT in quanto tale piattaforma rientra tra quelle di approvvigionamento digitale certificate.  Per accedere a tale piattaforma è possibile utilizzare il seguente link: https://www.serviziocontrattipubblici.it/SPInApp/it/access_administrations.page

B3 Quali fasi di un appalto/concessione devono essere obbligatoriamente gestiti per il tramite delle piattaforme di approvvigionamento digitale certificate?

Tutte le fasi (programmazione, progettazione, pubblicazione, affidamento ed esecuzione) devono essere gestite mediante piattaforme di approvvigionamento digitale certificate. Le piattaforme possono ottenere la certificazione per una o più fasi del ciclo di vita del contratto, e la stazione appaltante o l’ente concedente può utilizzare una o più piattaforme nell’ambito della gestione del ciclo di vita del medesimo contratto.

B4 Quali sono i casi di sola tracciabilità individuati nell’aggiornamento della determina n. 4/20111 sulla tracciabilità dei flussi finanziari  per i quali, ai sensi della delibera 582 del 13 dicembre 2023, è possibile utilizzare l’interfaccia WEB messa a disposizione mediante la PCP per l’acquisizione del CIG?

Si ricorda che l’articolo 3 della legge n. 136 del 2010 prevede che gli obblighi di tracciabilità si applicano oltre ai soggetti individuati dal Codice, che per le procedure di affidamento e di esecuzione devono utilizzare le piattaforme di approvvigionamento certificate, ai «concessionari di finanziamenti pubblici anche europei a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici». Con la delibera n. 585 del 19 dicembre 2023, alla quale si rimanda, l’Autorità ha provveduto ad aggiornare la determina n. 4/2011 e a individuare le ulteriori ipotesi rispetto a quelle disciplinate dal Codice per le quali è necessaria l’acquisizione del CIG, che può essere effettuata mediante interfaccia WEB.

Per le fattispecie di seguito indicate si può procedere tramite interfaccia WEB, fermo restando che, in caso di dubbio, fa fede quanto contenuto nella citata delibera:

1) presenza di disposizioni speciali che impongono la tracciabilità dei relativi flussi finanziari, come previsto, ad esempio, dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15/9/2021 per i contratti finanziati con le risorse del PNRR;

2) affidamenti dei servizi pubblici locali di rilevanza economica;

3) pagamenti che, nell’ambito di “appalti pubblici di servizi aggiudicati da una stazione appaltante a un ente che sia una stazione appaltante o a un’associazione di stazioni appaltanti in base a un diritto esclusivo di cui esse beneficiano in virtù di disposizioni legislative o regolamentari  o di disposizioni amministrative pubblicate  che siano compatibili con il Trattato sul funzionamento dell’Unione europea”, siano eventualmente eseguiti in favore di soggetti terzi, al di fuori del perimetro pubblico, come nel caso di subappalti e subaffidamenti in favore di soggetti privati;

4) acquisizione di materiali o di beni, e gli affitti o noli, nello svolgimento di prestazioni di lavori, servizi e forniture tramite amministrazione diretta;

5) istituti disciplinati dagli articoli 55-58 del codice del terzo settore, che rappresentano fattispecie estranee rispetto al codice dei contratti pubblici;

6) prestazioni di servizi sociali e socio-sanitari erogate in regime di accreditamento secondo le disposizioni nazionali e regionali in materia;

7) concessioni di beni demaniali, quando, al di là del nomen iuris, sia individuabile una prevalenza della componente di servizi.

In ogni caso, è possibile acquisire il CIG tramite interfaccia WEB in tutti i casi in cui sussiste un obbligo di tracciabilità ai sensi dell’articolo 3 della legge n. 136 del 2010 (quindi quando c’è passaggio di denaro pubblico collegato all’esecuzione di lavori, servizi e forniture pubblici) ma la fattispecie non rientra nell’ambito di applicazione del Codice (ad esempio, appalti di lavori, di importo superiore ad 1 milione di euro, sovvenzionati direttamente in misura superiore al 50% da amministrazioni aggiudicatrici), oppure non vi è l’obbligo di utilizzare le piattaforme.

B5 Le stazioni appaltanti che hanno dichiarato di essere esonerati dalla qualificazione ai sensi dell’art. 62, comma 17, del D.Lgs. 36/2023, devono dichiarare la disponibilità di una piattaforma di approvvigionamento digitale certificata entro il 31/1/2024?

No, non è prevista la comunicazione della disponibilità della piattaforma digitale di approvvigionamento da parte dei soggetti che hanno dichiarato di essere esonerati dalla qualificazione, fermi restando gli obblighi di utilizzo previsti dal d.lgs. n. 36/2023 (Codice dei Contratti).

B6 Quali contratti hanno l’obbligo di acquisizione del codice CIG per l’assolvimento degli obblighi comunicativi verso l’autorità?

È necessaria l’acquisizione del CIG per tutti i contratti di appalto o di concessione, inclusi gli affidamenti diretti, nei settori ordinari e speciali, di qualsiasi importo, secondo quanto riportato nella Delibera ANAC n. 261 del 20/06/2023. Per i contratti estranei ed esclusi dall’applicazione del codice si applicano le indicazioni contenute nella Delibera n. 584 del 19/12/2023.

B7 Con riferimento all’art. 7.2 della delibera 262/2023 “Anagrafe degli operatori economici” che espressamente recita: “Gli operatori economici di cui all’art. 7.1  si iscrivono all’anagrafe utilizzando i servizi resi disponibili dall’ Anac” si chiede quali siano i servizi cui la norma si riferisce  e quali siano le modalità operative di iscrizione.

L’Anagrafe degli operatori economici di cui all’articolo 31 del codice non è ancora operativa. Con successivo provvedimento dell’Autorità, all’esito della piena interoperabilità con i servizi offerti dal Registro delle imprese, sarà regolato il relativo funzionamento.

B8 In quali casi il fornitore è obbligato a pagare l’imposta di bollo di 16 euro per gli acquisti che avvengono tramite piattaforma MEPA  ed in base a quale riferimento normativo? La stazione appaltante è tenuta al controllo dell’avvenuto pagamento?

In caso di acquisti tramite piattaforma MEPA l’imposta di bollo è assolta secondo le indicazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 96/2013. In particolare, in caso di RDO l’imposta è dovuta soltanto dall’offerente la cui offerta sia accettata dall’Amministrazione. Infatti, come confermato dalla Risposta dell’Agenzia delle Entrate n. 7/2021, l’imposta di bollo è dovuta da tutti i partecipanti ad una procedura aperta, mentre non è dovuta in caso di partecipazione ad una procedura negoziata e di manifestazione di interesse a valle di un’indagine di mercato. La stazione appaltante è tenuta a controllare l’assolvimento dell’imposta.

B9 Che cosa devono fare i responsabili del procedimento per le fasi programmazione, progettazione ed esecuzione e per la fase di affidamento per operare in BDNCP?

 Responsabili del procedimento possono operare in BDNCP previa profilazione. La profilazione può avvenire soltanto dopo che il Responsabile di progetto abbia provveduto all’apertura dell’appalto e all’inserimento dei nominativi dei soggetti eventualmente nominati responsabili del procedimento per la specifica procedura. Eventuali preclusioni alla possibilità di detti soggetti di operare sulle piattaforme di approvvigionamento digitale devono essere risolte rivolgendosi al gestore della piattaforma.

B10 Devono essere comunicati i dati per gli affidamenti in- house ?

Sì. Si ricorda, infatti, che l’art. 23, comma 5, del Codice prevede: «5. Con proprio provvedimento l’ANAC individua le informazioni che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti sono tenuti a trasmettere alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici attraverso le piattaforme telematiche di cui all’articolo 25. Gli obblighi informativi di cui al primo periodo riguardano anche gli affidamenti diretti a società in house di cui all’articolo 7, comma 2.»

B11 Come si comunicano i dati sugli affidamenti in -house alla BDNCP?

ANAC ha predisposto la scheda A3_6 per la comunicazione dei dati relativi agli affidamenti in-house.

Per la comunicazione di tali affidamenti, è possibile utilizzare le piattaforme digitali che hanno implementato la scheda.

Nelle more di detta implementazione, per agevolare l’attività delle stazioni appaltanti, l’Autorità ha reso utilizzabile in via transitoria la scheda A3_6 anche sull’interfaccia web della PCP.

B12 Come ottengo il collegamento ipertestuale che rinvia all’intero ciclo di vita del contratto, da pubblicare in “Amministrazione trasparente” ai sensi dell’art. 3, comma 3 della delibera 264/2023?

Il collegamento ipertestuale ha il seguente formato: https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=XXXXXXXXXX, dove XXXXXXXXXX va sostituito con il CIG della specifica procedura.

B13 Come si comunicano le schede di gestione di un lotto tramite l’interfaccia web della PCP?

Per comunicare le schede di gestione di un lotto, come ad esempio la conclusione (CO1) o comunicazione di modifica (CM1), è necessario utilizzare la funzione “Prosegui Lotto”, accessibile dalla pagina di Dettaglio Lotto all’interno della piattaforma PCP.
Per maggiori dettagli, è possibile consultare il Manuale Utente al paragrafo 3.1.14, disponibile nella sezione dedicata della Piattaforma Contratti Pubblici.

B14 Come si comunicano le schede di gestione di un contratto tramite l’interfaccia web della PCP?

Per comunicare la scheda di sottoscrizione di un contratto (SC1), è necessario utilizzare la funzione “Prosegui Procedura”, accessibile dalla pagina di Dettaglio Procedura all’interno della piattaforma PCP.
Per comunicare le schede di gestione di un contratto, come ad esempio l’inizio lavori (I1) o richiesta subappalto (RSU1), è necessario utilizzare la funzione “Prosegui Contratto”, accessibile dalla pagina di Dettaglio Contratto.
Per maggiori dettagli, è possibile consultare il Manuale Utente al paragrafo 3.1.10 e 3.1.16, disponibile nella sezione dedicata della Piattaforma Contratti Pubblici.

PAD – Piattaforme di approvvigionamento digitali certificate

C1  I CIG presi sulle piattaforme di approvvigionamento vanno perfezionati?

Per gli affidamenti successivi al 1° gennaio 2024 non è più necessario il perfezionamento del CIG.

C2 I CIG presi su SIMOG nel periodo transitorio vanno perfezionati?

È consentito il perfezionamento dei CIG acquisiti mediante il sistema Simog, nel periodo transitorio, solo se riferiti a procedure i cui bandi sono stati pubblicati o le cui lettere di invito sono state inviate entro il 31 dicembre 2023.

C3 Chi non dispone ancora di una PAD come può procedere all’acquisizione del CIG e alla comunicazione  delle fasi del ciclo di vita di un contratto?

Le Amministrazioni che non dispongono di una piattaforma digitale certificata possono avvalersi, previo accordo, delle piattaforme certificate messe a disposizione da altre stazioni appaltanti o enti concedenti, da centrali di committenza o da soggetti aggregatori, da Regioni o Province Autonome ovvero da soggetti privati che le rendano disponibili sul mercato. L’elenco delle piattaforme digitali certificate è consultabile al seguente link: https://dati.anticorruzione.it/#/regpiacert

C4 Come dovranno essere tracciate le procedure di affidamento comprese nel PNRR avviate a partire dal 1° gennaio 2024?

La disciplina in tema di digitalizzazione sarà applicabile anche alle procedure di affidamento comprese nel PNRR avviate a partire dal 1° gennaio 2024.

C5 I soggetti aggregatori qualificati di diritto  e che non hanno pertanto presentato domanda di qualificazione  devono comunque comunicare la disponibilità di piattaforme a pena della decadenza della qualificazione? In caso affermativo, con quali modalità. Nel caso riportato hanno provato ad accedere al servizio AUSA man on hanno trovato la sezione apposita.

No, non è prevista la comunicazione della disponibilità della piattaforma digitale di approvvigionamento da parte dei soggetti qualificati di diritto, fermi restando gli obblighi di utilizzo previsti dal d.lgs. n. 36/2023 (Codice dei Contratti).

C6 Come faccio ad accedere alle piattaforme di e- procurement interconnesse con la PCP?

In realtà qualsiasi stazione appaltante potrebbe dotarsi di una piattaforma di e-procurement che però dovrà essere certificata presso AGID. Le amministrazioni che non si dotano di piattaforme di e-procurement, possono accedere alla PCP attraverso le piattaforme di e-procurement, di cui sono titolari altri soggetti, regolarmente registrate presso AGID. L’elenco delle piattaforme digitalizzate interconnesse con la PCP dell’Autorità è rinvenibile al link: https://dati.anticorruzione.it/#/regpiacert

C7 Per aderire all’utilizzo delle piattaforme di approvvigionamento digitale certificate occorre effettuare la procedura di qualificazione?

No. Anche per i soggetti non qualificati è obbligatorio l’utilizzo di una piattaforma di approvvigionamento digitale certificata. La disponibilità di una piattaforma di approvvigionamento digitale è in ogni caso un requisito necessario per la qualificazione ai sensi degli articoli 4, comma 5 e 6, comma 4 dell’All. II.4 al d.lgs. n. 36/2023.

C8 Per aderire all’utilizzo delle piattaforme di approvvigionamento digitale certificate è necessario iscriversi all’AUSA?

Sì.

C9 A quali condizioni la disponibilità di una piattaforma digitale  consente l’assolvimento del requisito di qualificazione riguardante la disponibilità di piattaforme di approvvigionamento digitale  di cui agli artt. 25 e 26 del Codice, requisito obbligatorio a partire dal 1° gennaio 2024, ai sensi dell’art. 4, comma 5 e dell’art. 6, comma 4 dell’All. II.4 al D.Lgs. 36/2023?

Ai fini della qualificazione, la piattaforma digitale deve essere nella “disponibilità” dell’amministrazione e deve essere “certificata”. In riferimento al requisito di “disponibilità”, si rimanda ai chiarimenti forniti con la FAQ n. 8 pubblicata sul sito dell’ANAC (servizio Qualificazione). Rispetto al requisito della “certificazione”, si chiarisce che, in base al Comunicato (Delibera ANAC n. 582 del 13 dicembre 2023) pubblicato al seguente link, possono essere considerate come certificate “le piattaforme di approvvigionamento digitale che hanno compiuto il processo di certificazione delineato dalle Regole tecniche di AGID (provvedimento AGID n. 137/2023) e dallo Schema operativo (pubblicato sul sito di AGID il 25/09/2023) il cui Allegato 2 è stato aggiornato in data 14/11/2023). Le predette piattaforme “devono essere iscritte nell’Elenco di cui all’articolo 26, comma 3, del Codice, gestito da ANAC, che raccoglie sia i soggetti titolari di piattaforme, pubblici e privati, sia i gestori delle stesse. A tal fine sarà possibile verificare l’Elenco accedendo al seguente link a partire dal 18 dicembre 2023”.

Ai fini della qualificazione, la disponibilità della piattaforma di approvvigionamento digitale certificata avente le caratteristiche sopra specificate deve essere dichiarata, dai soggetti tenuti alla qualificazione, in fase di compilazione del modulo di domanda di qualificazione.

A decorrere dal 1° febbraio 2024, per le stazioni appaltanti e le centrali di committenza che si sono qualificate in data anteriore al 31.12.2023, il requisito di disponibilità di una piattaforma digitale certificata avente le caratteristiche sopra specificate si intenderà positivamente accertato attraverso il concreto utilizzo di almeno una piattaforma inclusa nel registro di ANAC delle piattaforme certificate, consultabile al link https://dati.anticorruzione.it/#/regpiacert .

Acquisizione CIG

D1 Per affidamenti diretti di importo inferiore a 40.000 euro è necessaria l’acquisizione del CIG?

Sì. Per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro si applicano le indicazioni  contenute nel Comunicato del Presidente dell’ANAC del 10/01/2024 che prevede, fino al 30/9/2024, la possibilità di acquisire il CIG utilizzando, oltre alle piattaforme di approvvigionamento digitale, anche l’interfaccia web messa a disposizione dalla PCP. Per gli affidamenti diretti di importo pari o superiore a 5.000 euro e inferiore a 40.000 euro è necessaria l’acquisizione del CIG attraverso le piattaforme digitali di approvvigionamento certificate.

D2 Per i contratti di importo inferiore a 40.000 euro, si può ancora acquisire il codice smartCIG?

No, non è più previsto il rilascio di SmartCIG. Per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro si applicano le indicazioni  contenute nel Comunicato del Presidente dell’ANAC del 10/01/2024 che prevede, fino al 30/09/2024, la possibilità di acquisire il CIG utilizzando, oltre alle piattaforme di approvvigionamento digitale, anche l’interfaccia web messa a disposizione dalla PCP. Per gli affidamenti diretti di importo pari o superiore a 5.000 euro e inferiore a 40.000 euro è necessaria l’acquisizione del CIG attraverso le piattaforme digitali di approvvigionamento certificate.

D3 Per gli affidamenti nel settore della difesa e sicurezza, ai sensi del d.lgs. n.208/2011 c’è l’obbligo di acquisizione del codice CIG  e dell’assolvimento dell’obbligo informativo?

Gli affidamenti dei contratti nel settore della difesa e sicurezza, ai sensi del d.lgs. n.208/2011 sono sottoposti all’obbligo di acquisizione del CIG e all’obbligo comunicativo dei dati alla BDNCP secondo quanto stabilito dalla Delibera n. 584 del 19/12/2023. Nel caso in cui si debba procedere alla pubblicazione sul TED e in ambito nazionale, è necessario ricorrere ad una piattaforma di approvvigionamento digitale certificata che trasmette alla BDNCP le apposite schede, dedicate agli appalti di cui al d.lgs. 208/11.

D4 In merito alle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 5.000 euro per i quali, ai sensi della Legge 145/2018, non è necessario rivolgersi alla piattaforma occorre comunque utilizzare una piattaforma certificata o procedere accedendo ad “acquisti in rete”?

La norma richiamata, precedente alle disposizioni contenute nel nuovo Codice, non esenta le stazioni appaltanti dall’utilizzo delle piattaforme digitali. Per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro si applicano, dunque, le indicazioni contenute nel Comunicato del Presidente dell’ANAC del 10/01/2024 che prevede, fino al 30/09/2024, la possibilità di acquisire il CIG utilizzando l’interfaccia web messa a disposizione dalla PCP, oltre alle piattaforme digitali.

D5 In caso di delega, quale stazione appaltante è titolare dell’avvio della procedura di affidamento, ivi inclusa l’acquisizione del CIG?

La stazione appaltante delegata è quella che deve avviare la procedura di affidamento e, quindi, acquisire il CIG che rimane di sua competenza fino al completamento della funzione delegata, e pagare il contributo se dovuto. Solo successivamente alla conclusione della fase delegata il CIG acquisito diventa di competenza dell’amministrazione delegante che, fino a quel momento, potrà soltanto esercitare la visione su di esso.

D6 Nel caso di contratti di acquisto o  locazione di terreni o fabbricati esistenti occorre acquisire un codice CIG, versare il contributo all’Autorità e trasmettere i relativi dati informativi?

La fattispecie è assoggettata all’acquisizione del CIG ma non al pagamento del contributo (cfr. Delibera n. 584 del 19/12/2023). La trasmissione dei dati di questa casistica segue il percorso definito dei contratti esclusi e sottoposti esclusivamente alla tracciabilità dei flussi finanziari.

D7 Perché è necessario acquisire un CIG per gli affidamenti in-house?

Si ricorda che il CIG è un codice alfanumerico che consente:

  • l’identificazione univoca di una procedura di affidamento ed il suo monitoraggio, garantendo pubblicità e trasparenza;
  • la tracciabilità dei flussi finanziari collegati ad affidamenti di lavori, servizi o forniture, indipendentemente dalla procedura di scelta del contraente adottata e dall’importo dell’affidamento stesso;
  • l’adempimento degli obblighi contributivi.

Come chiarito nella determinazione n. 4/2011, aggiornata da ultimo con delibera n. 585 del 19 dicembre 2023, gli affidamenti in-house non sono sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. Restano però valide le ulteriori due cause per l’acquisizione del CIG.

FVOE – Fascicolo virtuale dell’operatore economico

E1 È ancora necessario per un operatore economico acquisire il PassOE?

No, non è più necessario considerando che le verifiche dei requisiti verranno effettuate tramite FVOE 2.0, che, a partire dal 1° gennaio 2024, ha sostituito il sistema AVCPass, cui era strumentale il PassOE. Le modalità operative sono descritte all’articolo 5 della Delibera n. 262/2023.

Pubblicità legale

F1 La stazione appaltante può servirsi di servizi di intermediazione per la pubblicazione di bandi e di esiti di gara?

No, in quanto la pubblicazione avviene esclusivamente per il tramite delle piattaforme di approvvigionamento digitale certificate.

F2 Quali sono le modalità utilizzabili per assolvere gli oneri di pubblicazione sul TED?

Gli oneri di pubblicazione sul TED vengono assolti attraverso la comunicazione dei dati necessari sulla piattaforma digitalizzata.

F3 Con la presente si chiedono chiarimenti in merito alle pubblicazioni di Rettifiche al bando/documenti di gara per procedure in corso e avviate entro il 31/12/2023. Dove pubblico, a livello nazionale, l’avviso di rettifica di un bando di gara pubblicato prima del  1° gennaio 2024?

L’avviso di mera rettifica del bando va reso noto con le stesse forme di pubblicità dell’atto rettificato e, dunque, l’avviso di rettifica di bandi pubblicati prima del 1° gennaio 2024, a livello nazionale, assolve l’obbligo di pubblicità legale tramite la pubblicazione su GURI.

F4 Per gare concluse entro il 31/12/2023, essendo venuto meno a partire dal 1° gennaio 2024, il regime transitorio di pubblicità legale per i bandi di gara e i correlati avvisi di cui all’art. 225, comma 1, del D.Lgs. 36/2023 è corretto pubblicare l’avviso di gara esperita sulla GU  5 serie speciale- Contratti pubblici oppure bisogna utilizzare la BDNCP?

Come chiarito nella Delibera n. 582/2023, Anac pubblica attraverso la BCNCP i dati comunicati tramite SIMOG relativi all’aggiudicazione di gare indette fino al 31 dicembre 2023. In questi casi le stazioni appaltanti devono assicurare l’invio tempestivo dei dati, e comunque entro il termine stabilito dalla norma (art. 111, d.lgs. n. 36/2023) per l’assolvimento degli obblighi di pubblicità legale. Le stazioni appaltanti sono anche tenute a garantire la completezza e la correttezza dei dati inviati.

F5 Se ho inviato il bando al TED ai fini della pubblicazione sulla GUUE entro il 31 dicembre 2023, come adempio gli obblighi di pubblicazione a livello nazionale? È ancora valida in questo caso la pubblicazione del bando su GURI in una data a partire dal  1° gennaio 2024?

Come chiarito nel Comunicato del Presidente del 10 gennaio 2024, recante Indicazioni per l’assolvimento degli obblighi di pubblicità legale dei bandi di gara in ambito nazionale, la pubblicità del bando a livello nazionale su GURI continua a soddisfare gli obblighi di pubblicità legale anche dopo il 31 dicembre 2023 solo per quelle gare che sono state avviate entro tale data. Per gare “avviate” devono intendersi quelle gare il cui bando è stato pubblicato sulla GUUE entro il 31 dicembre 2023. In questo caso il bando può essere pubblicato in GURI anche in una data a partire dal 1° gennaio 2024 e tale pubblicazione soddisfa gli obblighi di pubblicità legale. Se invece il bando è stato solo inviato al TED ma non anche pubblicato su GUUE entro il 31 dicembre 2023, la gara rientra nell’ambito di applicazione della nuova disciplina della pubblicità legale e il bando deve essere pubblicato a livello nazionale tramite la BDNCP. In questo caso l’eventuale pubblicazione del bando su GURI non assolve gli obblighi di pubblicità legale.

F6 Come posso pubblicare su BDNCP il bando che ho inviato al TED entro il 31 dicembre 2023 ma che è stato pubblicati su GUUE dopo tale data?

Come chiarito nel Comunicato del Presidente del 10 gennaio 2024, recante Indicazioni per l’assolvimento degli obblighi di pubblicità legale dei bandi di gara in ambito nazionale,  per pubblicare sulla sezione della BDNCP dedicata alla pubblicità legale un bando inviato al TED entro il 31 dicembre 2023 ma che è stato pubblicato su GUUE a partire dal 1° gennaio 2024 occorre procedere in autotutela al ritiro del bando e all’impostazione ex novo della gara tramite piattaforma di approvvigionamento digitale certificata per potere procedere alla trasmissione alla BDNCP dei dati necessari alla pubblicazione, sia a livello europeo che nazionale, tramite interoperabilità con la BDNCP, in conformità a quanto previsto nella Delibera n. 263/2023.

F7 Se ho inviato al Poligrafico un bando soggetto al solo obbligo di pubblicità in ambito nazionale entro il 31 dicembre 2023, l’eventuale pubblicazione sul GURI  successiva a tale data è valida?

Come chiarito nel Comunicato del Presidente del 10 gennaio 2024, recante Indicazioni per l’assolvimento degli obblighi di pubblicità legale dei bandi di gara in ambito nazionale, in questo caso la pubblicazione su GURI non assolve l’obbligo di pubblicità legale e il bando deve essere pubblicato tramite la BDNCP. Per potere pubblicare tramite BDNCP, occorre procedere in autotutela al ritiro del bando e all’impostazione ex novo della gara tramite piattaforma di approvvigionamento digitale certificata per potere procedere alla trasmissione alla BDNCP dei dati necessari alla pubblicazione tramite interoperabilità, in conformità a quanto previsto nella Delibera n. 263/2023.

F8 L’avvio di una procedura negoziata senza bando ex art. 50 comma 1 lett. c), d), e) del comma 1, dell’art. 50 del Codice deve essere pubblicato ai sensi dell’art. 27 del Codice attraverso la BDNCP?

Le procedure negoziate senza bando ex art. 50 comma 1 lett. c), d), e) del Codice sono soggette agli obblighi di pubblicazione previsti dall’art. 2, comma 2, Allegato II.1 al Codice (fase di avvio) e dall’ art. 50, comma 9 (fase aggiudicazione).
Se la consultazione degli operatori avviene con indagine di mercato, il relativo avviso di avvio dell’indagine di mercato è pubblicato in BDNCP (sezione altri avvisi della PVL) ai sensi dell’art. 2, comma 2, Allegato II.1.
Se la consultazione avviene con lettera di invito a soggetti individuati in un elenco di operatori economici, non viene effettuata alcuna pubblicazione in BDNCP per la fase di invio.

L’esito di ciascuna procedura, in qualunque modo sia stata avviata, è pubblicato in BDNCP (sezione esiti della PVL) ai sensi dell’art. 50 comma 9.

F9 Sono pubblicati tramite  BDNCP anche gli avvisi sull’esistenza di un sistema di qualificazione che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti operanti nei settori speciali possono istituire ai sensi dell’art.   162 del Codice?

Sì. Per l’avviso sull’esistenza di un sistema di qualificazione è prevista la pubblicazione sul TED, tramite uno specifico eform, oltre che la pubblicazione nazionale su BDNCP.
L’ANAC è e-sender nazionale, pertanto le pubblicazioni sul TED devono essere trasmesse all’ANAC che provvede al relativo inoltro, oltre a procedere alla pubblicazione nazionale sulla PVL.
Al fine di provvedere a tali pubblicazioni è stata predisposta un’apposita scheda (P1_15_1) da compilare utilizzando una piattaforma di approvvigionamento certificata. La piattaforma provvede a trasmettere i dati all’ANAC che, a sua volta, provvede alle relative trasmissioni/pubblicazioni. In tal modo si assolvono entrambi gli obblighi di pubblicazione.

F10 A cosa deve rinviare il link contenuto nel bando di gara pubblicato tramite BDNCP sulla piattaforma per la Pubblicità a Valore Legale (PVL)?

La stazione appaltante/ente concedente deve inserire, tra i dati da trasmettere a BDNCP ai fini della pubblicazione su PVL, il collegamento ipertestuale ai documenti della procedura, come richiesto dall’art. 27, comma 3, e dall’art. 85 comma 4, del Codice. Questo link deve consentire di accedere liberamente al sito istituzionale della stazione appaltante/ente concedente, Sezione Amministrazione Trasparente, Sottosezione Bandi di Gara e Contratti, pagina della Sottosezione dedicata al ciclo di vita del singolo contratto, dove la stazione appaltante o l’ente concedente pubblica e mantiene aggiornata la documentazione relativa alla singola procedura.
Non può considerarsi sufficiente a tale fine l’inserimento di un collegamento ipertestuale all’homepage o alle pagine generali di ricerca dei siti della stazione appaltante/ente concedente.
Nel caso in cui una parte di tali dati e atti sia già pubblicata sulla piattaforma di approvvigionamento digitale certificata utilizzata per la gestione della gara, la stazione appaltante/ente concedente può sostituire la pubblicazione integrale degli stessi con la pubblicazione del collegamento ipertestuale che rinvia alla piattaforma. Ciò è ammesso solo nel caso in cui la sezione della piattaforma dove sono pubblicati dati e atti sia liberamente accessibile, in modo da consentire a chiunque di prendere visione di tali dati e documenti.

La stazione appaltante/ente concedente deve garantire la stabilità del collegamento ipertestuale al proprio sito istituzionale e, quando necessario, alla piattaforma di approvvigionamento digitale, per tutta la durata della procedura. A riguardo si veda il Comunicato del Presidente del 24 gennaio 2024.

F11 Entro quanto tempo viene presa in carico e gestita una richiesta di pubblicazione a livello nazionale inviata ad ANAC?

La gestione delle richieste di pubblicazione è disciplinata dagli articoli 3 e 4 della delibera 263/2023 dell’ANAC.

La piattaforma per la pubblicità legale dell’ANAC prende in carico le richieste  e gestisce le pubblicazioni solo nei giorni non festivi; sono quindi considerate utili tutte le giornate non festive dal lunedì al venerdì (escluso quindi il sabato).
In particolare:

– la presa in carico avviene nella stessa giornata della ricezione se quest’ultima è perfezionata entro le 18:00, altrimenti è operata nel primo giorno utile successivo al ricevimento della richiesta;
– gli affidamenti di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea sono pubblicati nella prima giornata utile successiva alla presa in carico;
–  per gli affidamenti di importo pari o superiore alla soglia di rilevanza europea,  l’invio al TED per pubblicazione nella GUUE avviene il giorno stesso della ricezione se questa avviene prima delle 18:00; la pubblicità a livello nazionale  è garantita dalla BDNCP attraverso la piattaforma per la pubblicità legale, nel rispetto dei termini di cui all’articolo 85 del codice.
La data di effettiva pubblicazione è comunicata attraverso i flussi di comunicazione informatizzati implementati tra la BDNCP/PCP  e le piattaforme delle stesse SA.

L’Autorità si riserva, in ogni caso, di posticipare le pubblicazioni al fine di procedere a ulteriori verifiche dei contenuti in caso di anomalie e/o incongruenze rilevate nei dati trasmessi dalle SA.

Convegno ANAC sulla digitalizzazione degli appalti: le slide dell’evento

Il nuovo Codice dei contratti pubblici dedica una parte significativa alla digitalizzazione degli appalti prevedendo che la gestione dei contratti avvenga esclusivamente attraverso piattaforme e servizi digitali interoperabili e che sia prevista un’unica modalità per la gestione dei contratti in tutte le fasi .

La digitalizzazione dei processi, dei documenti e dell’identità degli operatori mira a:

  • semplificare e velocizzare tutte le fasi del ciclo di vita dei contratti;
  • incrementare la qualità e la tempestività dei dati;
  • migliorare la trasparenza e la condivisione delle informazioni;
  • attuare il principio di unicità nell’invio e nella pubblicazione;
  • consentire un monitoraggio tempestivo del mercato e prevenire fenomeni distorsivi.

Al tema l’ANAC ha dedicato il 10 settembre 2024 un convegno durante il quale sono stati illustrati i principali vantaggi per imprese ed operatori economici derivanti dall’utilizzo del fascicolo virtuale e più in generale dall’E-procurement, l’insieme dei servizi di interoperabilità e delle piattaforme che consentono la realizzazione dell’Ecosistema Nazionale di approvvigionamento digitale e l’accesso alla Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici.

Il sistema – che raccoglie dati e informazioni provenienti dalle Stazioni Appaltanti e dagli Operatori Economici relativi all’intero ciclo di vita del contratto e li conferisce alla Banca Nazionale:

  • consente la verifica dei requisiti di partecipazione degli Operatori Economici in ogni fase dell’appalto.
  • esegue la pubblicazione con valore legale a livello europeo e nazionale dei bandi e degli avvisi.
  • mette a disposizione tutti i dati raccolti ai soggetti interessati, anche in forma pubblica, attraverso la realizzazione di Interfacce di analisi dati, OpenData e API di accesso

L’ecosistema di e-Procurement in Italia vanta oltre 17 anni di storicità e contiene circa 70 milioni di contratti per un valore complessivo superiore ai 3.600 miliardi di euro.

Questo sistema è stato premiato nel 2018 come il miglior registro di contratti pubblici nell’Unione Europea e include oltre 41.000 SA e circa 800.000 imprese.

ANAC ha pubblicato le slide del convegno che mettiamo qui a disposizione

Il Fascicolo virtuale operatore economico (FVOE): obblighi e vantaggi

Cos’è il FVOE e quando è obbligatorio per partecipare alle gare d’appalto. Scopri cosa prevede il codice appalti e scarica le nuove guide ANAC per PA e imprese

Malfunzionamenti FVOE: basta l’autocertificazione dell’offerente

Nel caso di malfunzionamento del fascicolo virtuale dell’operatore economico, cosa accade alla verifica dei requisiti di un operatore economico? La sentenza Tar Campania 624/2025 chiarisce il dubbio, in linea con il comma 3-bis introdotto dal Correttivo (D.Lgs. 209/2024).

Il nuovo comma precisa che, in caso di malfunzionamento (anche parziale) del FVOE, decorsi 30 giorni dalla proposta di aggiudicazione, l’organo competente è autorizzato a disporre comunque l’aggiudicazione, che è immediatamente efficace, previa acquisizione di un’autocertificazione dell’offerente nella quale si attesta il possesso dei requisiti e l’assenza delle cause di esclusione che, dato il malfunzionamento, non è stato possibile verificare entro i termini.

La verifica dei requisiti adesso si trova nel mezzo tra la proposta della commissione di gara e l’aggiudicazione, si tratta di una condizione necessaria per rendere efficace l’aggiudicazione stessa, come previsto dall’art. 17, comma 5: adesso il controllo è anticipato rispetto all’aggiudicazione definitiva.

Nella sentenza in esame, il TAR evidenzia come il sistema di interoperabilità tra le diverse piattaforme non sia ancora pienamente funzionante. In tali casi, il valore probatorio delle autocertificazioni rimane valido, consentendo al RUP di formulare una proposta di aggiudicazione e al dirigente responsabile di adottare il relativo provvedimento. Ne consegue che le autocertificazioni possono essere utilizzate come base per procedere all’aggiudicazione, in linea con il principio del risultato.

 



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