Pubblichiamo tre pronunciamenti dell’ARAN datati 17 febbraio u.s., in merito alla sostituzione del DSGA titolare, ai sensi dell’art. 57 del CCNL 18 gennaio 2024.
CIRS131
Come va calcolata l’indennità da corrispondere all’assistente amministrativo in caso di sostituzione del DSGA su posto vacante e disponibile?
In caso di posto vacante e disponibile per l’intero anno scolastico è possibile conferire all’assistente amministrativo mansioni superiori per sostituire il DSGA.
In tal caso, la normativa applicabile è contenuta nell’art.1, comma 44, della legge n. 228/2012, secondo cui:
“A decorrere dall’anno scolastico 2012-2013, l’articolo 1, comma 24, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 trova applicazione anche nel caso degli assistenti amministrativi incaricati di svolgere mansioni superiori per l’intero anno scolastico ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, per la copertura di posti vacanti o disponibili di direttore dei servizi generali e amministrativi“.
CIRS132
In base al CCNL Istruzione e ricerca del 18.01.2024 può il DS procedere a sostituire il titolare di incarico DSGA assente per meno di 15 giorni?
L’art. 57 del CCNL Istruzione e ricerca del 18.01.2024 ha ridisciplinato la sostituzione del titolare di incarico DSGA.
Tale articolo, al comma 1, prevede la sostituzione c.d. “breve” del DSGA nel caso in cui il titolare di incarico di DSGA si assenti per un periodo superiore a 15 giorni.
O comunque di durata tale da compromettere il corretto funzionamento dell’istituzione scolastica o educativa.
Tale incarico di sostituzione non può comunque eccedere la durata massima di tre mesi continuativi, incluse le proroghe.
La norma in esame consente al DS di decidere se sostituire o meno il DSGA per periodi di assenza inferiori o pari a 15 giorni.
Valutando di volta in volta se tale assenza comprometta o meno il corretto funzionamento della scuola.
Nel caso in cui, invece, l’assenza sia superiore a 15 giorni, di norma il DS procede al conferimento di un incarico temporaneo ai sensi dell’art. 57, comma 1, del CCNL 18/01/2024 Istruzione e ricerca.
Aalva l’eventuale valutazione che tale assenza – a volte lievemente superiore al limite previsto dal contratto – sia tale da non compromettere il corretto funzionamento dell’istituzione scolastica e non comporti un aggravio di lavoro e/o assunzioni di responsabilità per il restante personale.
CIRS133
In base al CCNL Istruzione e ricerca del 18.01.2024 può l’assistente amministrativo interno alla scuola e titolare della seconda posizione economica rifiutarsi di assumere l’incarico di DSGA?
Sulla rinunciabilità all’incarico da parte del titolare della seconda posizione economica occorre rilevare quanto segue:
Il CCNL Istruzione e ricerca del 18.01.2024 ha disciplinato un nuovo sistema di classificazione professionale del personale ATA della Scuola che offre vari strumenti di valorizzazione del personale in servizio.
Tra questi è stata confermata e potenziata la valorizzazione del maggior grado di competenza professionale progressivamente acquisito dai dipendenti, prevedendo la possibilità di riconoscere una maggiorazione del trattamento economico – denominata posizione economica (1 per l’area dei Collaboratori, 1 per l’area degli Operatori, 2 per l’area degli Assistenti) attribuita sulla base di una graduatoria di merito redatta in base alla valutazione conseguita al termine di un apposito corso di formazione diretto a tutto il personale che potrebbe concorrere alla selezione, integrata, a parità di punteggio, dall’anzianità di servizio.
Quindi, tenuto conto che il conferimento della posizione economica dovrebbe testimoniare una maggiore competenza acquisita dall’assistente amministrativo, la scelta in merito all’assistente a cui conferire l’incarico di sostituzione del DSGA dovrebbe naturalmente ricadere in primis sul titolare della seconda posizione economica, a seguire sul titolare della prima posizione economica e, infine, sull’assistente che non gode di alcuna posizione economica.
L’ordine di scelta appena indicato, in ogni caso, non rappresenta un obbligo per il DS, il quale potrebbe ritenere che seppure siano presenti assistenti amministrativi in possesso di due o una posizione economica, vi siano in servizio altri assistenti amministrativi in possesso di maggiori capacità e competenze necessarie per la sostituzione del DSGA.
A tal riguardo si rileva che sono oggetto di confronto a livello di istituzione scolastica ed educativa i criteri generali per il conferimento degli incarichi al personale ATA.
Si ricorda, inoltre, che il conferimento di incarico non è soggetto a rinuncia da parte del soggetto individuato.
Resta sempre aggiornato su https://scuolaconsulting.com/news/
***** l’articolo pubblicato è ritenuto affidabile e di qualità*****
Visita il sito e gli articoli pubblicati cliccando sul seguente link