Content Creator e INPS: guida alla previdenza

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Il mondo digitale è in continua evoluzione, e con esso nascono nuove professioni. Tra queste, una delle più in ascesa è quella del content creator, un professionista che crea contenuti digitali (video, foto, testi, podcast, ecc.) per piattaforme online. Ma cosa succede quando si parla di previdenza? Quali sono gli obblighi contributivi di un content creator? La circolare INPS n. 44 del 19 febbraio 2025 ha finalmente fatto chiarezza su questo tema, fornendo una guida essenziale per capire la previdenza INPS per i Content Creator.

In questo articolo, esploreremo in dettaglio cosa dice la circolare, come individuare la corretta disciplina previdenziale e come gestire al meglio la tua posizione contributiva.

Un “content creator” è un professionista che crea e pubblica contenuti digitali originali su piattaforme online (YouTube, Instagram, TikTok, Twitch, blog, podcast, ecc.). Questi contenuti possono essere di vario tipo:

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Alcuni content creator diventano veri e propri “influencer“, capaci di orientare le opinioni e i gusti del loro pubblico grazie alla loro popolarità e credibilità.

Spesso, tra il content creator e l’azienda (brand) che vuole promuovere i suoi prodotti o servizi, si inserisce la figura dell’agenzia di intermediazione. Queste agenzie possono:

La circolare INPS n. 44/2025 sottolinea che, non esistendo una specifica figura professionale di “content creator” nel nostro ordinamento, la disciplina previdenziale applicabile va individuata caso per caso.

Questo significa che, a seconda di come svolgi la tua attività, potresti essere considerato:

Nelle prossime sezioni, approfondiremo i diversi regimi previdenziali e come capire quale si applica alla tua situazione specifica.

Sono un content creator: lavoratore autonomo o lavoratore dello spettacolo?

Abbiamo detto che il content creator può essere considerato lavoratore autonomo o dello spettacolo. Tutto dipende da come svolgi la tua attività, cosa produci e come sei organizzato. La circolare INPS n. 44/2025 fornisce indicazioni precise per aiutarti a capire il tuo inquadramento.

Sei considerato un lavoratore autonomo commerciante se:

  • la tua attività è il risultato di un’organizzazione complessa, in cui gli elementi produttivi (mezzi, strumenti, collaboratori) sono più importanti del tuo lavoro personale;
  • utilizzi in modo prevalente mezzi di produzione (attrezzature, software, ecc.) rispetto al tuo contributo intellettuale;
  • svolgi l’attività in forma di impresa.

In questo caso:

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  • devi iscriverti alla Camera di Commercio (CCIAA).
  • ti verrà attribuito un codice ATECO (codice di attività economica).
  • dovrai iscriverti alla Gestione Speciale Autonoma degli Esercenti Attività Commerciali dell’INPS.

Esempio: Hai creato un canale YouTube di successo in cui realizzi video tutorial su software di grafica. Hai investito in attrezzature costose (computer, telecamere, microfoni), hai assunto un collaboratore che ti aiuta nel montaggio e nella gestione dei social, e hai creato un vero e proprio “brand” intorno al tuo canale. Questa potrebbe essere considerata un’attività commerciale.

Quando sono considerato un lavoratore autonomo “professionista”?

Sei considerato un lavoratore autonomo “professionista” se:

  • la tua attività è prevalentemente personale e intellettuale;
  • non sei organizzato in forma di impresa;
  • non hai un vincolo di subordinazione (non sei un dipendente) o di parasubordinazione (non sei un collaboratore coordinato e continuativo).

In questo caso devi iscriverti alla Gestione Separata INPS (art. 2, comma 26, L. 335/95).

Sei un fotografo freelance che realizza servizi fotografici per matrimoni, eventi e aziende. Utilizzi la tua attrezzatura, ma il tuo lavoro si basa principalmente sulla tua creatività, competenza e sensibilità artistica. Questa è, tipicamente, un’attività libero-professionale.

E se la mia attività genera reddito sfruttando la mia immagine? Anche in questo caso, se l’attività è svolta in modo abituale (cioè non occasionale), si genera reddito di lavoro autonomo. Questo è stato confermato dalla Corte di Giustizia Tributaria di II° grado del Piemonte (sentenza n. 219/2023).

Quando sono considerato un lavoratore dello spettacolo?

Sei considerato un lavoratore dello spettacolo se:

  • la tua attività ha caratteristiche artistiche, culturali o di intrattenimento;
  • questa attività è svolta anche per fini commerciali, promozionali o informativi.

In questo caso sorge l’obbligo di iscrizione al Fondo Pensioni Lavoratori dello Spettacolo (FPLS) dell’INPS.

Sei un musicista che realizza video musicali e li pubblica su YouTube, oppure un attore che crea cortometraggi o web series. Anche se il tuo scopo finale è promuovere la tua musica o la tua immagine, l’attività in sé ha una componente artistica che rientra nell’ambito dello spettacolo.

Content creator occasionale

Non resta che analizzare il caso dell’attività occasionale: se l’attività non è abituale, bensì viene svolta in modo saltuario e sporadico, si rientra nella definizione di reddito autonomo occasionale.

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Nota bene: questi sono criteri generali. La situazione di ogni content creator può essere complessa e richiedere una valutazione specifica. In caso di dubbi, è fondamentale consultare un commercialista o un consulente del lavoro esperto in materia.

Sono un content creator. Devo sempre iscrivermi al FPLS?

L’iscrizione al FPLS non è automatica per tutti i content creator. Dipende dal tipo di contenuto che crei e dal rapporto che hai con i tuoi committenti.

La circolare INPS n. 44/2025 chiarisce che alcune attività non fanno scattare l’obbligo di iscrizione al FPLS:

  • creazione di contenuti senza fini pubblicitari: se crei contenuti puramente personali, per hobby o per esprimere la tua creatività, senza alcun intento commerciale o promozionale;
  • mero uso di prodotti: se mostri prodotti nei tuoi contenuti, ma senza promuoverli attivamente (ad esempio, indossi un capo di abbigliamento di una determinata marca, ma senza fare pubblicità esplicita);
  • inserzioni pubblicitarie passive: se inserisci banner pubblicitari o link affiliati nei tuoi contenuti, ma senza svolgere un’attività specifica di promozione (ad esempio, banner automatici gestiti dalla piattaforma).

Quando, invece, devo iscrivermi al FPLS?

L’obbligo di iscrizione al FPLS scatta quando:

  • crei contenuti pubblicitari o promozionali su commissione: se un’azienda (brand) o un’agenzia ti paga per realizzare contenuti che promuovono i suoi prodotti o servizi;
  • svolgi un’attività riconducibile alle professioni dello spettacolo: se, nella creazione dei contenuti, svolgi un ruolo che rientra tra quelli elencati nell’art. 3 del D.Lgs. C.P.S. 708/1947 (e successive modifiche, in particolare il DM 15 marzo 2005).

Quali sono queste professioni dello spettacolo?

L’elenco è lungo e dettagliato, ma, per semplificare, possiamo dire che include:

  • attori: se reciti in video pubblicitari, web series, ecc.;
  • modelli/indossatori: se indossi o mostri prodotti per fini pubblicitari;
  • fotomodelli: se posi per foto o video promozionali;
  • registi/sceneggiatori: se crei la regia o la sceneggiatura di video pubblicitari;
  • e molte altre figure professionali del mondo dello spettacolo, dell’arte e della cultura.

Sei un content creator che realizza video recensioni di prodotti tecnologici. Se un’azienda ti paga per realizzare un video in cui reciti una parte, interpretando un personaggio che utilizza il prodotto e ne esalta le caratteristiche, potresti rientrare nella categoria degli attori, e quindi essere soggetto all’obbligo di iscrizione al FPLS.

Chi deve versare i contributi al FPLS?

Se sei un content creator che rientra nei casi descritti sopra, i contributi al FPLS devono essere versati dal tuo committente (l’azienda o l’agenzia che ti ha commissionato il lavoro).

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Il tipo di contratto influisce sull’obbligo di iscrizione al FPLS?

L’obbligo di iscrizione al FPLS e il versamento dei relativi contributi non dipendono dal tipo di contratto che hai con il committente. Che tu sia un lavoratore dipendente, un collaboratore coordinato e continuativo (co.co.co.) o un lavoratore autonomo con partita IVA, se svolgi un’attività riconducibile alle professioni dello spettacolo per fini pubblicitari o promozionali, il committente deve versare i contributi al FPLS.

Gli obblighi previdenziali dei content creator

La circolare INPS n. 44 del 2025 stabilisce che i content creator possono essere tenuti a versare contributi previdenziali a diversi fondi, a seconda della natura dell’attività svolta. Questi includono la gestione commercianti, la gestione separata e il fondo pensioni per i lavoratori dello spettacolo, e talvolta si può verificare una frammentazione contributiva con versamenti in più gestioni per la stessa persona.

Per determinare la gestione previdenziale appropriata, l’INPS suggerisce di considerare alcune «variabili chiave»: le modalità concrete di realizzazione dell’attività, il contenuto della prestazione, il modello organizzativo e le modalità di erogazione e percezione dei compensi. Questa analisi rivela un quadro previdenziale articolato e complesso.

Se nella conduzione dell’attività prevalgono i mezzi di produzione rispetto agli aspetti personali, come nella vendita di video o nella gestione di banner pubblicitari, il content creator è tenuto a costituire un’impresa individuale o societaria e iscriversi alla gestione commercianti. Tuttavia, ciò non esclude la possibilità che ulteriori redditi generati richiedano l’iscrizione alla gestione separata o all’Enpals.

I contributi alla Gestione separata sono dovuti se l’attività, esercitata non in forma d’impresa, è caratterizzata da un prevalente impegno personale e intellettuale, tipico dei liberi professionisti. Questo vale sia per chi esercita l’attività in modo abituale, anche non esclusivo, sia per chi la svolge occasionalmente con un reddito annuo di almeno 5.000 euro.

Per attività che rientrano nell’ambito delle prestazioni artistiche, culturali e di intrattenimento, anche se finalizzate a scopi commerciali, promozionali o informativi, è necessario versare i contributi al fondo pensioni per i lavoratori dello spettacolo (FPLS). Questo si applica se l’attività rientra nelle categorie professionali definite dalla normativa specifica, come attori, registi o fotomodelli, e vi è un committente o un datore di lavoro. In questo caso, il committente è tenuto al versamento dei contributi al FPLS.

Anche i creatori di contenuti che realizzano campagne di marketing digitale, come blogger e influencer, devono iscriversi al FPLS se l’attività è chiaramente identificabile come pubblicitaria e rientra nelle categorie professionali pertinenti. La responsabilità dei contributi ricade sul committente.

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Invece, se l’attività non ha scopi promozionali o pubblicitari, o non rientra nelle categorie professionali specificate, il content creator deve versare i contributi previdenziali alla Gestione separata. Questo vale anche se si limita a un endorsement, ovvero all’uso di determinati prodotti o all’ospitare inserzioni pubblicitarie.



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