Guida alla determinazione e al versamento della tassa vidimazione libri sociali

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Conto e carta

difficile da pignorare

 


Riferimento normativo

Articolo 23, Tariffa allegata al D.P.R. 641/1972

Articolo 8, L. 383/2001

Finanziamo agevolati

Contributi per le imprese

 

Articolo 2421 cod. civ.

Articolo 2478 cod. civ.

Articolo 17, D.Lgs. 241/1997

 

Prassi

Circolare Ministeriale n. 108/E/1996

Circolare n. 92/E/2001

Risoluzione n. 265/E/1996

Sconto crediti fiscali

Finanziamenti e contributi

 

Risoluzione n. 411461/E/1990

Risoluzione n. 170/E/2000

 

Giurisprudenza

Tribunale di Udine Sentenza del 7.3.1996

L’articolo 23 della Tariffa allegata al D.P.R. 641/1972 (Disciplina delle tasse sulle concessioni governative), dispone il pagamento di una tassa di concessione governativa per la bollatura e la numerazione dei libri sociali e registri. 

Si rammenta, al riguardo, che i libri sociali devono essere, prima del loro utilizzo:

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  • numerati progressivamente (la numerazione deve essere effettuata per blocchi di pagine e l’anno che deve essere indicato prima del numero di pagina è quello nel quale è avvenuta la vidimazione);
  • vidimati e bollati dall’ufficio del registro delle imprese o da un notaio (con indicazione, nell’ultima pagina, del numero di fogli che compongono il libro).
VIDIMAZIONE E BOLLATURA
Ufficio competente Registro delle imprese della provincia ove è ubicata la sede legale della società.
Nel caso di società plurilocalizzate, per i libri relativi alle sedi secondarie, oltre ad essere competente l’ufficio di Registro delle imprese ove è iscritta la sede legale, è competente anche l’ufficio ove è ubicata la sede secondaria.
Forme prescritte per i libri I libri possono essere rilegati, a fogli singoli o a modulo continuo.
Se sono presentati per la vidimazione e bollatura libri a fogli singoli o a moduli continui, devono essere indicati, su ogni pagina:
· la denominazione della società;
· la partita Iva della società;
· il tipo di libro.
Nei libri rilegati queste informazioni possono essere riportate sulla copertina.

Sono soggetti all’obbligo di bollatura iniziale, oltre che alla numerazione progressiva, solo i libri sociali obbligatori (articolo 2421 e articolo 2478 cod. civ.), nonché ogni altro libro o registro per i quali l’obbligo della bollatura sia previsto da norme speciali.

LIBRI SOCIALI PER I QUALI ESISTE L’OBBLIGO DELLA BOLLATURA
Libro dei soci
Libro delle obbligazioni
Libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee
Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione
Libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale
Libro delle adunanze e delle deliberazioni del comitato esecutivo
Libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee degli obbligazionisti
Libri previsti per i nuovi organi societari;
Ogni altro libro o registro per i quali l’obbligo della bollatura è previsto da norme speciali

Non sussiste l’obbligo della bollatura e vidimazione, invece, per gli altri libri contabili previsti:

  • dal codice civile (es. libro giornale e libro degli inventari);
  • dalle norme fiscali ( registri Iva, registro beni ammortizzabili, ecc.).

L’articolo 8, L. 383/2001, ha soppresso, infatti, l’obbligo di bollatura iniziale del libro giornale, del libro degli inventari, dei registri Iva (compreso il bollettario a madre e figlia) e di tutti i libri previsti ai fini delle imposte sui redditi, per i quali permane l’obbligo di numerazione progressiva in ogni pagina.

 

Nota bene

L’unica formalità richiesta per l’utilizzo dei libri contabili non soggetti all’obbligo della bollatura e vidimazione concerne la numerazione progressiva delle pagine eseguita direttamente dal soggetto obbligato alla tenuta delle stesse, al momento dell’utilizzo delle pagine stesse (circolare n. 92/E/2001).

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Soggetti tenuti al versamento

Il pagamento della tassa annuale per la numerazione e bollatura dei libri e registri sociali di cui all’articolo 23, nota 3, Tariffa, D.P.R. 641/1972, è un’obbligazione che interessa esclusivamente le società di capitali (salvo il caso di bollatura volontaria per gli altri soggetti). In particolare, sono tenuti al pagamento della tassa annuale:

SOGGETTI INTERESSATI
Al fine del pagamento della tassa di concessione governativa forfettaria annua, per “società di capitali”, si devono intendere:
· le società per azioni;
· le società a responsabilità limitata (ordinarie/semplificate/capitale ridotto);
· le società in accomandita per azioni;
· le società consortili a responsabilità limitata;
· i consorzi tra enti territoriali;
· le aziende speciali.
  • le società in liquidazione ordinaria e quelle sottoposte a procedure concorsuali (escluso il fallimento), a condizione che sussista l’obbligo di tenuta di libri numerati e bollati secondo le disposizioni del Codice civile (Circolare Ministeriale n. 108/E/1996);

La soggettività passiva si estende anche agli enti commerciali di cui all’articolo 73, comma 1, lett. b) Tuir, vale a dire agli Enti pubblici e privati, residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali (risoluzione n. 265/E/1996).

 

Nota bene

Secondo taluna dottrina, devono ritenersi escluse dall’adempimento in rassegna le società a responsabilità limitata, in considerazione del fatto che per le Srl non vi è una specifica disposizione del Codice civile che dispone tale obbligo, a differenza di quanto previsto per le Spa dall’articolo 2421, cod. civ., che prevede espressamente l’obbligo di bollatura dei libri sociali, prima di essere messi in uso. Di parere differente a questa dottrina, invece, l’Agenzia delle entrate che, nel proprio sito internet, considera soggetti passivi della tassa vidimazione anche le srl, a prescindere dal fatto che abbiano o meno deciso di vidimare i propri libri. Del medesimo avviso dell’Amministrazione finanziaria anche le diverse camere di commercio.

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Soggetti esonerati al versamento

Come riportato alla lett. a), comma 11, articolo 73, Tuir, sono esonerati dal pagamento della tassa annuale per la numerazione e bollatura dei libri e registri sociali:

  • le società cooperative;
  • le società di mutua assicurazione;
  • le società di capitali dichiarate fallite;

 

Nota bene

Posto che il curatore fallimentare è esonerato dalla redazione delle scritture contabili previste dall’articolo 2214 cod. civ., ma è solamente tenuto alla redazione delle scritture previste dall’articolo 38, comma 1, L. F. e vidimate dal giudice delegato senza spese, consegue che le società di capitali dichiarate fallite non devono versare la tassa annuale sulla bollatura delle scritture contabili (Tribunale di Udine Sentenza del 7.3.1996).

  • i consorzi che non hanno assunto la forma di società consortili (Risoluzione n. 411461/E/1990).
SOGGETTI ESONERATI
Non sono tenute, al pagamento della tassa di concessione governativa forfettaria annua per la numerazione e la bollatura dei libri e dei registri:
· le imprese individuali;
· i consorzi tra imprese;
· le società personali (società semplici, società in nome collettivo e società in accomandita semplice);
· le società cooperative e le società di mutua assicurazione, in quanto non rientrano nel libro V del codice civile.
· gli enti non economici;
· le aziende ospedaliere;
· le aziende sociosanitarie;
· le associazioni e le fondazioni organizzazioni di volontariato (iscritte e non iscritte al Rea-Repertorio delle attività economiche);

 

Termini e modalità di versamento

Finanziamenti e agevolazioni

Agricoltura

 

Le modalità di versamento della tassa di concessione governativa si differenziano per le società che si trovano nel primo anno di attività, rispetto a quelle che si trovano in un anno di attività successivo al primo.

 

Società di nuova costituzione

Per le società di nuova costituzione, il versamento va effettuato:

  • prima della presentazione della dichiarazione di inizio attività ai fini Iva, sulla quale vanno riportati gli estremi di versamento;
  • con apposito bollettino di conto corrente postale, intestato a “Agenzia delle Entrate – Centro operativo di Pescara – Bollatura numerazione libri sociali”, c/c n. 6007.

 

Società già costituite

Per le società già in attività, il versamento della tassa di concessione governativa per gli anni successivi al primo deve essere eseguito:

Cessione crediti fiscali

procedure celeri

 

  • entro il termine di versamento dell’Iva dovuta per l’anno precedente (ossia il 16 marzo);
  • mediante il modello F24, utilizzando il codice tributo “7085” – “Tassa annuale vidimazione libri sociali”, indicando, oltre all’importo, l’anno per il quale il versamento viene eseguito, cioè il periodo di riferimento.

Se il contribuente vanta crediti compensabili con il modello F24, questi possono essere utilizzati in compensazione con le somme dovute a titolo di tassa di concessione governativa, ai sensi dell’articolo 17, D.Lgs. 241/1997.

 

Importi da versare

La tassa di concessione governativa è dovuta in forma forfettaria, ossia fissa, a prescindere dal numero dei libri o registri e delle relative pagine utilizzati nel corso dell’anno solare.

L’imposta si riferisce, quindi, a tutte le formalità di numerazione e bollature effettuate nell’anno solare di riferimento, incluse quelle realizzate prima del pagamento della tassa in argomento.

L’importo si differenzia a seconda dell’ammontare del capitale sociale o del fondo di dotazione della società risultante all’1.1.2025 (più in generale al 1° gennaio dell’anno per il quale si effettua il versamento). Nello specifico, per determinare l’importo della tassa per la vidimazione dei libri sociali, occorre avere riguardo ai seguenti parametri:

IMPORTO DEL CAPITALE
O DEL FONDO IN DOTAZIONE
(ALLA DATA DELL’1.1.2025)
MISURA DELLA TASSA
DA PAGARE
Se ≤ euro 516.456,90 euro 309,87
Se > euro 516.456,90 euro 516,46
In sede di vidimazione dei libri e registri da parte di una cooperativa o mutua assicuratrice è dovuta la tassa di concessione governativa pari a euro 67 per ogni 500 pagine (o frazioni di 500 pagine). Ciò è richiesto anche in caso di vidimazione (eventuale) di un libro sociale (es. libro decisioni soci) da parte di una società di persone.

Se le società interessate al pagamento in oggetto effettuano variazioni del capitale o del fondo di dotazione successive alla data dell’1.1.2025, anche se effettuate prima del versamento della tassa per l’anno 2025 (ossia prima del 16.3.2025), tali variazioni non hanno alcuna influenza nel determinare la misura del pagamento della tassa per l’anno 2025, ma impatteranno su quanto sarà dovuto per il 2026.

 

ESEMPIO

La Alfa S.r.l. presenta alla data dell’1.1.2025, un capitale sociale pari ad euro 200.000. Il 20.2.2025 viene deliberato un aumento del capitale sociale a euro 600.000.

Conseguentemente, entro il prossimo 17.3.2025 (poiché il 16.3.2025 cade di domenica), la società sarà tenuta al versamento della tassa dovuta per il 2025 nella misura di euro 309,87, mentre nel 2026 dovrà versare la tassa in misura maggiore (euro 516,46).

Resta naturalmente inteso che la società che trasferisce la propria sede sociale in una circoscrizione territoriale di competenza di un altro ufficio dell’Agenzia delle entrate (dopo aver già provveduto il versamento della tassa annuale), non sarà più tenuta al versamento della tassa in parola: il trasferimento della sede legale non impone, infatti, una nuova vidimazione dei libri sociali.

La tassa per la vidimazione dei libri sociali è deducibile ai fini Ires e Irap.

Controllo dell’avvenuto versamento

La risoluzione n. 170/E/2000 aveva precisato che, se il libro o il registro è presentato per la bollatura e la numerazione prima dello scadere del termine previsto per il pagamento della tassa, il pubblico ufficiale incaricato non è tenuto a richiedere la ricevuta attestante l’avvenuto pagamento.

Il controllo dell’avvenuto versamento sarà effettuato in un momento successivo dall’Amministrazione finanziaria, anche in occasione di eventuali accertamenti, verifiche o ispezioni da parte degli organi preposti.

 

Regime sanzionatorio

Ai sensi dell’articolo 9, D.P.R. 641/1972, “chi esercita un’attività per la quale è necessario un atto soggetto a tassa sulle concessioni governative senza aver ottenuto l’atto stesso o assolta la relativa tassa, è punito:

  • con la sanzione pari al 90% del tributo con minimo di 100 euro (per le violazioni commesse dall’1.9.2024);
  • con la sanzione dal 100% al 200% del tributo, con un minimo di 100 euro (per le violazioni commesse sino al 31.8.2024).

 

Ravvedimento operoso

È ammesso il ricorso all’istituto del ravvedimento operoso per sanare eventuali omessi o carenti versamenti, ai sensi dell’articolo 13, D.Lgs. 472/1997. In particolare, trattandosi di tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate, è possibile invocare il ravvedimento operoso:

  • sino alla notifica dell’atto impositivo e;
  • a prescindere dalla sopravvenienza di un controllo fiscale.

Il D.Lgs. 87/2024 (Decreto sanzioni) ha apportato rilevanti novità in tema di riduzioni delle sanzioni, applicabili alle violazioni commesse dall’1.9.2024. Come esposto nella tabella sottostante, a seconda di quando avviene il ravvedimento, la riduzione della sanzione può essere da 1/9 del minimo a 1/4 del minimo.

RIDUZIONE SANZIONI VIOLAZIONI COMMESSE ENTRO IL 31.08.2024 VIOLAZIONI COMMESSE A PARTIRE DAL 1.09.2024 NORMA DI RIFERIMENTO
1/9 Entro 90 giorni dalla data dell’omissione o dell’errore, ovvero se la regolarizzazione delle omissioni e degli errori commessi in dichiarazione avviene entro 90 giorni dal termine per la presentazione della dichiarazione in cui l’omissione o l’errore sono stati commessi Articolo 13, comma 1, lett. a-bis), D.Lgs. 472/1997
1/8 Entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall’omissione o dall’errore Articolo 13, comma 1, lett. b), D.Lgs. 472/1997
1/7 Entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista la dichiarazione periodica, entro due anni dall’omissione o dall’errore Oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista la dichiarazione periodica, oltre un anno dall’omissione o dall’errore Articolo 13, comma 1, lett. b-bis), D.Lgs. 472/1997
1/6 Oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista la dichiarazione periodica, oltre due anni dall’omissione o dall’errore Dopo la comunicazione dello schema di atto impugnabile dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria, nella fase di contraddittorio obbligatorio prevista dallo Statuto del contribuente, non preceduto da un verbale di constatazione, senza che sia stata presentata istanza di accertamento con adesione Articolo 13, comma 1, lett. b-ter), D.Lgs. 472/1997
1/5 Dopo l’emissione del PVC Dopo l’emissione del PVC senza che sia stata inviata comunicazione di adesione al verbale e, comunque, prima della comunicazione dello schema d’atto Articolo 13, comma 1, lett. b-quater), D.Lgs. 472/1997
1/4 Dopo la comunicazione dello schema d’atto relativo alla violazione constatata con PVC, senza che sia stata presentata istanza di accertamento con adesione Articolo 13, comma 1, lett. b-quinquies), D.Lgs. 472/1997

Insieme alla sanzione, nelle percentuali stabilite dal ravvedimento operoso, occorre pagare l’imposta e gli interessi legali calcolati da quando sarebbe dovuto avvenire il versamento. Il pagamento delle somme avviene in maniera “mista”, in quanto occorre utilizzare il modello F24 per l’imposta e il modello F23 per le sanzioni.

 

Nota bene

In altre parole, per ravvedere l’omesso o carente versamento della tassa di concessione governativa, occorrerà pagare il dovuto nel rispetto delle seguenti modalità:

  • utilizzo del modello F24, per pagare la tassa cumulativamente con gli interessi, indicando il codice tributo “7085”;
  • utilizzo del modello F23, per pagare la sanzione, con codice tributo 678T, con causale “SZ” indicando il codice “RCC” (relativo all’ufficio locale 2 di Roma).



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