Opzioni salve con pagamento fatto dal General Contractor| Commercialista Telematico

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L’Agenzia delle Entrate apre uno spiraglio su cessione del credito e sconto in fattura da Superbonus, relativamente ai lavori effettuati successivamente al 30 marzo 2024, e chiarisce: anche con cambio d’impresa, se si rispettano certe condizioni, lo sconto in fattura resta valido. Dunque, se il general contractor ha pagato i subappaltatori prima del 30 marzo 2024, le opzioni restano valide anche con fatture emesse successivamente.
Ma quali sono i requisiti? Chi può ancora usufruire dell’agevolazione? Scopriamo le ultime interpretazioni e cosa cambia per i condomìni.

Superbonus: l’Agenzia delle Entrate apre a nuove deroghe su sconto in fattura e cessione del credito

pagamento general contractorL’Agenzia delle Entrate, in tema di esercizio delle opzioni per il cd. sconto in fattura o per la cessione del credito d’imposta, ha chiarito che:

  • anche se l’impresa di costruzioni cambia, il condominio, che ha presentato la Cilas (Comunicazione inizio lavori asseverata Superbonus) a novembre 2022 e pagato parte delle spese il 29 marzo 2024, può continuare a fruire del Superbonus nella modalità alternativa dello sconto in fattura pure per gli interventi che verranno eseguiti dopo il 30 marzo 2024;
  • il condominio che ha affidato i lavori a un’impresa general contractor, che a sua volta si è avvalsa di appaltatori, può continuare a esercitare l’opzione per lo sconto in fattura per ulteriori interventi che danno diritto al Superbonus se il general contractor, alla data del 30 marzo 2024, ha pagato ai subappaltatori una parte dei lavori edili effettuati, seppure non abbia, entro la medesima data, emesso fattura nei confronti del condominio committente.

 

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Il blocco alla cessione credito/sconto in fattura

Come noto, con l’art. 2, D.L. n. 11/2023, c.d. Decreto blocca crediti, il Legislatore ha bloccato a decorrere dal 17.2.2023 la possibilità di esercitare l’opzione per lo sconto in fattura e cessione del credito di cui all’art. 121, D.L. n. 34/2020 per gli interventi di recupero edilizio e risparmio energetico, sia con detrazione del 110% che in misura ordinaria, prevedendo contestualmente una serie di deroghe per:

  • gli interventi per i quali, a seconda dei casi, era già stata presentata la CILA o richiesto il titolo edilizio abilitativo e approvata l’esecuzione con la delibera assembleare condominiale ovvero i lavori erano già iniziati o era già stato stipulato un accordo vincolante tra le parti;
  • gli interventi di superamento e eliminazione delle barriere architettoniche di cui all’art. 119-ter, D.L. n. 34/2020 (con detrazione del 75%);
  • gli interventi su immobili danneggiati dagli eventi sismici verificatisi dall’1.4.2009 di cui al comma 8-ter, primo periodo del citato art. 119 o dagli eventi meteorologici verificatisi dal 15.9.2022 nelle Marche.

L’ambito di applicazione di tali deroghe e le condizioni da soddisfare per rientrare nelle stesse sono state successivamente modificati:

  • dal D.L. n. 212/2023, c.d. “Decreto salva Superbonus” (immobili danneggiati da eventi sismici e interventi di eliminazione delle barriere architettoniche);
  • dal Provvedimento 21.2.2024 (che ha differito al 4.4.2024 il termine entro il quale andava inviata all’Agenzia delle Entrate la Comunicazione dell’opzione);
  • da ultimo dal D.L. n. 39/2024, conv. con modif. in L. n. 67/2024 che con una serie di disposizioni ha introdotto nuove limitazioni.

Il blocco opera per tutti gli interventi elencati nel comma 2 dell’art. 121 D.L 34/2020, sia quelli con detrazione del 110% che quelli con le detrazioni “ordinarie”, fatta eccezione per le specifiche fattispecie per le quali è prevista la deroga a tale divieto. Si tratta pertanto delle spese e detrazioni relative ai seguenti interventi:

  • recupero del patrimonio edilizio di cui all’art. 16-bis, comma 1, lett. a), b) e d), TUIR;
  • efficienza energetica di cui all’art. 14, DL n. 63/2013 e art. 119, commi 1 e 2, DL n. 34/2020;
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