Nella sezione pubblicità legale del sito del Ministero del lavoro è stato pubblicato il decreto interministeriale del 7 gennaio 2025, con cui sono stati definiti i criteri e le modalità attuative dell’esonero contributivo “Bonus Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno”, introdotto dall’art. 24 del dl 60/2024 (cd decreto coesione).
I beneficiari della misura
L’esonero può trovare applicazione per i datori di lavoro privati che occupano fino a 10 dipendenti nel mese di assunzione che, dal 1° settembre 2024 e fino al 31 dicembre 2025, assumono con contratto a tempo indeterminato personale non dirigenziale con sede di lavoro effettiva (da intendersi quella presso la quale il lavoratore è tenuto a prestare fisicamente servizio), in una delle regioni della ZES.
L’esonero contributivo, della durata massima di ventiquattro mesi, spetta con riferimento ai soggetti che alla data dell’assunzione incentivata hanno compiuto il 35° anno di età e sono disoccupati da almeno ventiquattro mesi. Spetta, inoltre, con riferimento ai soggetti che alla data dell’assunzione incentivata sono già stati occupati a tempo indeterminato, in precedenza, presso un diverso datore di lavoro che ha beneficiato parzialmente dell’esonero medesimo.
L’esonero non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente ma è compatibile, senza alcuna riduzione, con la maxi-deduzione. È richiesto il rispetto del regolamento (UE) n. 651/2014.
Misura e condizioni di applicazione
L’ammontare dell’agevolazione è pari all’esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, nel limite massimo di importo pari a 650 euro su base mensile per ciascun lavoratore e comunque nei limiti della spesa autorizzata e nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali e dei criteri di ammissibilità previsti dal Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021 – 2027. Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
La fruizione dell’esonero è subordinata al rispetto delle condizioni di cui all’articolo 1, comma 1175 e 1176, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (corretta applicazione contratti collettivi, regolarità contributiva, rispetto norme salute e sicurezza, …) e dei princìpi generali di fruizione degli incentivi di cui all’articolo 31 del d.lgs. n.150/2015.
Il datore che intende fruire dell’esonero non deve aver proceduto, nei sei mesi precedenti l’assunzione, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi nella medesima unità produttiva. Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore assunto con l’esonero in esame o di un lavoratore impiegato con la stessa qualifica nella medesima unità produttiva del primo, se effettuato nei sei mesi successivi all’assunzione incentivata, comporta la revoca dell’esonero e il recupero del beneficio già fruito.
Presentazione delle domande
Ai fini dell’ammissione all’esonero, i datori devono presentare domanda all’INPS.
La domanda deve contenere le seguenti informazioni: a) dati identificativi dell’impresa, con particolare riferimento al numero di dipendenti occupati nel mese in cui avviene l’assunzione incentivata; b) dati identificativi del lavoratore assunto o da assumere; c) tipologia di contratto di lavoro sottoscritto o da sottoscrivere e la percentuale oraria di lavoro; d) retribuzione media mensile e l’aliquota contributiva datoriale riferita al rapporto di lavoro oggetto di esonero; e) indicazione della sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo presso il quale il lavoratore presterà effettivamente servizio.
Le domande sono verificate dall’INPS, che tiene conto delle disponibilità finanziarie a livello territoriale. Se la verifica dei requisiti di ammissione richiesti nella domanda dà esito positivo, il datore è ammesso a beneficiare dell’esonero nella misura quantificata dall’istituto per ciascuna annualità. Vengono accolte le richieste solo se sussiste sufficiente capienza di risorse da ripartire pro quota per i 24 mesi di agevolazione.
È ora attesa, pertanto, la circolare operativa dell’istituto.
Sanzioni
I datori di lavoro che beneficiano indebitamente dell’esonero contributivo sono tenuti al versamento dei contributi dovuti nonché al pagamento delle sanzioni previste dalle vigenti disposizioni di legge in materia. Resta salva la responsabilità penale ove il fatto costituisca reato.
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