Nota del Presidente della Regione Puglia Michele Emiliano e
degli assessori al Bilancio e alla Salute Fabiano Amati e Raffaele Piemontese.
Con riferimento alla deliberazione della Corte dei Conti –
Sezione regionale di Controllo per la Puglia n. 123/2024/PARI, con cui è stato
parificato il rendiconto generale della Regione per l’esercizio finanziario
2023 ed è stata altresì approvata la Relazione contenente Osservazioni sulla
legittimità e regolarità della gestione ai sensi dell’articolo 1, comma 5, del
decreto legge n. 174/2012, nonché in considerazione da ultimo della legge 30
dicembre 2024 n. 207, con cui è stato approvato il bilancio di previsione dello
Stato per l’anno finanziario 2025 e il bilancio pluriennale per il triennio
2025-2027, si rappresenta quanto segue.
Nell’ambito dell’istruttoria finalizzata al giudizio di
parificazione del rendiconto generale per l’esercizio finanziario 2023 è stata
esaminata dalla Sezione regionale di Controllo della Corte dei Conti, tra le
altre, anche l’annosa questione afferente il pagamento degli indennizzi
riconosciuti dalla legge n. 210/1992 in favore dei soggetti danneggiati da
complicanze di tipo irreversibile a causa di
vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di
emoderivati (c.d. indennizzi emotrasfusi).
In particolare, la Corte ha indagato, alla luce dei rilievi
formalizzati dal Tavolo MEF – Ministero della Salute (Tavolo tecnico per la
verifica degli adempimenti regionali con il Comitato permanente per la verifica
dei Livelli essenziali di Assistenza), il mancato stanziamento nel bilancio
regionale di risorse autonome volte al pagamento dei suddetti indennizzi. Trattasi di una tematica da tempo
attenzionata dalle Regioni in considerazione dell’importanza dei diritti fondamentali
coinvolti nonché della gravità della fattispecie che ha condotto
all’approvazione della normativa ad oggi vigente. Invero, l’origine dei
suddetti indennizzi previsti dalla legge n. 210/1992 si rinviene
essenzialmente, oltre che nei danni conseguenti a vaccinazioni, nelle
menomazioni subite dai cittadini, negli anni ’70-’90, a causa dell’avvenuta
somministrazione, durante le trasfusioni, di sacche di sangue e/o di plasma,
nonché di emoderivati, infetti ed erroneamente non testati per la presenza dei
virus delle epatiti virali e dell’HIV. Anche in considerazione dei
numerosissimi processi intrapresi avverso il Ministero della Salute in sede
civile e penale, la citata legge n. 210/1992, ad oggi vigente, ha visto il
riconoscimento di “indennizzi” di natura equitativa a carico del
Ministero della Salute in favore dei soggetti danneggiati: a tali fattispecie
originariamente
previste dalla legge n. 210/1992, come verrà meglio
precisato nel proseguo, nel tempo ne sono state aggiunte altre, anche a seguito
di interventi della Corte Costituzionale, con particolare riferimento alle
vaccinazioni obbligatorie e/o raccomandate dal Ministero della Salute.
Pur nel rispetto della richiamata normativa, di competenza
esclusiva statale e ispirata a esigenze solidaristiche, si rileva che gli oneri
per i medesimi indennizzi – configurati dalla legge n. 210/1992 a carico dello
Stato (articolo 1, comma 1 e articolo 8, comma 1) – sono da tempo, e senza
alcuna previa concertazione, addossati alle Regioni a Statuto ordinario: in
particolare, per la Regione Puglia, il relativo onere annuale è pari a circa 22
milioni di euro. La problematica, seppur risalente nel tempo, ha subito negli
ultimi anni un notevole aggravio anche in considerazione della pretesa,
avanzata dai Tavoli congiunti con il Ministero della Salute e il MEF per la
verifica del rientro dal disavanzo sanitario, di escludere tali risorse dal
Fondo e dalla perimetrazione sanitaria.
Al riguardo, occorre altresì osservare che la legge 30
dicembre 2024 n. 207 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario
2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027) non prevede, nello stato
di previsione delle spese per il triennio 2025-2027, i dovuti trasferimenti
dallo Stato alle Regioni per il pagamento dei medesimi indennizzi da parte
delle ASL.
1. I RIFERIMENTI NORMATIVI
Di seguito, si ripercorrono brevemente le tappe normative
della problematica:
– la legge 25 febbraio 1992, n. 210, avente ad oggetto
“Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati
da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni
obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati” prevede
all’articolo 1 che: “Chiunque abbia riportato, a causa di vaccinazioni
obbligatorie per legge o per ordinanza di una autorità sanitaria italiana,
lesioni o infermità, dalle quali sia derivata una menomazione permanente della
integrità psico-fisica, ha diritto ad un indennizzo da parte dello Stato, alle
condizioni e nei modi stabiliti dalla presente legge”. Il medesimo indennizzo
spetta altresì ai soggetti che siano stati contagiati da infezioni da HIV a
seguito di somministrazione di sangue e suoi derivati, nonché agli operatori
sanitari che abbiano riportato i medesimi danni in occasione e durante il
servizio (comma 2) e a coloro che presentino danni
irreversibili da epatiti post-trasfusionali (comma 3).
La medesima legge, negli articoli successivi, delinea il
procedimento per l’ottenimento dell’indennizzo precisando, nell’articolo 8, che “Gli indennizzi
previsti dalla presente legge sono corrisposti dal Ministero della
Sanità”.
L’esame e la posizione assunta al riguardo dalla Sezione
regionale della Corte dei Conti sono riassunte nella Relazione, annessa alla
decisione di parifica (in particolare, le risultanze dell’istruttoria sono
rappresentate a pagina 224 e seguenti).
Sul punto, si veda il verbale della riunione congiunta del
Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti regionali con il Comitato
permanente per la verifica dei Livelli essenziali di Assistenza del 21 marzo
2024 richiamato nella citata Relazione della Corte dei Conti e, da ultimo, il
verbale della riunione congiunta del Tavolo tecnico tenutasi in data 1 agosto
2024 relativo all’esame del conto consuntivo 2023 (in particolare, p. 18-19).
2L’elenco delle fattispecie che danno diritto a un
indennizzo da parte dello Stato, come detto, è stato varie volte ampliato dal
legislatore statale e dalla Corte Costituzionale, con particolare riferimento
alle vaccinazioni obbligatorie e a quelle
“raccomandate” dallo Stato.
E’ di tutta evidenza che i suddetti indennizzi afferiscono a
una materia di esclusiva spettanza statale (trattasi di indennizzi in materia
sanitaria e/o di previdenza sociale e difatti previsti da una normativa
statale), in relazione alla quale spetta alle Regioni il solo esercizio di
funzioni amministrative, ovvero l’erogazione delle prestazioni sulla base delle
risorse da assegnarsi da parte dello Stato.
Tale assunto è stato peraltro confermato anche di recente
dallo stesso legislatore, intervenuto sulla normativa de quo: invero,
l’articolo 20 del decreto legge 27 gennaio 2022, n. 4 (Misure urgenti in
materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute
e servizi territoriali,
connesse all’emergenza da COVID-19, nonchè per il
contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico,
convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2022, n. 25) ha previsto
l’introduzione di un nuovo comma 1 bis nell’articolo 1 della legge n. 210/1992,
che estende il suddetto indennizzo anche a coloro che abbiano riportato lesioni
o infermità, dalle quali sia derivata una menomazione permanente della
integrità psico-fisica, a causa della vaccinazione anti SARS-CoV-2 raccomandata
dall’autorità sanitaria italiana. Orbene, con riferimento a tale ultima
fattispecie (indennizzi conseguenti a menomazioni per vaccinazioni anti
Sars-Co-V2), il Ministero della Salute provvede, sulla base della legge n.
210/1992, al monitoraggio annuale delle richieste di accesso agli indennizzi e
al trasferimento del finanziamento spettante alle Regioni prevedendo che al
relativo onere, valutato in 100 milioni a decorrere dall’anno 2023, si provveda
tramite apposito fondo
istituito nello stato di previsione delle spese del
Ministero della Salute. Sul punto, si veda il decreto del Ministero della
Salute del 26 settembre 2022, ai sensi del quale il monitoraggio, il riparto e
il conseguente trasferimento delle somme dovute alle Regioni è stato
legittimato, appunto, sulla base della disciplina prevista dalla legge n.
210/1992 (allegato n. 1).
Il procedimento applicato dallo Stato per gli indennizzi
conseguenti a menomazioni per vaccinazioni anti Sars-Co-V2 di cui al comma 1
bis – che prevede, occorre ribadirlo, l’anticipazione da parte delle Regioni e
la restituzione annuale da parte dello Stato, previo monitoraggio periodico – è
il procedimento previsto dalla legge n. 210/1992 per tutte le fattispecie
indennizzabili ivi previste: ove così non fosse, non si comprenderebbe peraltro
quale sia l’elemento che giustifichi un differente
riparto tra gli oneri relativi a danni da vaccinazioni
obbligatorie e raccomandate e oneri relativi ai soli indennizzi conseguenti a
vaccinazioni anti Sars-Co-V2.
– Proseguendo nell’analisi delle norme che si sono succedute
sull’argomento, il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, all’art. 114, ha
disposto il conferimento alle Regioni di tutte le funzioni e i
compiti amministrativi in tema di salute umana e sanità
veterinaria con eccezione di quelli espressamente mantenuti allo Stato,
garantendo contestualmente l’attribuzione delle risorse necessarie a garantire
la congrua copertura degli oneri (articolo 7) e mantenendo in capo allo Stato
le funzioni in materia di ricorsi per la corresponsione dei predetti indennizzi
(articolo 123). Con successivi decreti attuativi si è pertanto provveduto al trasferimento
delle predette funzioni e delle correlate risorse: in particolare, con il DPCM
26 maggio 2000 sono state individuate le funzioni da trasferire alle Regioni in
tema di salute umana e veterinaria, tra cui appunto la funzione in materia di
indennizzi a favore di soggetti danneggiati da complicanze di tipo
irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusione e
somministrazione di emoderivati di cui alla legge n. 210/1992 (Tabella A,
3 Da ultimo, con la pronuncia n. 181 del 26 settembre 2023,
la Corte ha riconosciuto l’illegittimità costituzionale della medesima norma
“nella parte in cui non prevede il diritto a un indennizzo, alle
condizioni e nei modi stabiliti dalla medesima legge, a favore di chiunque
abbia riportato lesioni o infermità, da cui sia derivata una menomazione
permanente della integrità psico-fisica, a causa della vaccinazione contro il
contagio da papillomavirus umano (HPV)”
3lett. a, DPCM 26 maggio 2000). Con riferimento alle
correlate risorse finanziarie, l’articolo 6 del suddetto decreto ha previsto
che tali risorse fossero iscritte in apposito fondo da istituire nello stato di
previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica per essere successivamente ripartite tra le Regioni. La stessa norma
prevede altresì, nel successivo comma 3,
che “Il Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica provvede annualmente al riparto e alla conseguente
assegnazione, sulla scorta dei criteri di cui al comma 1, fino all’entrata in
vigore delle disposizioni in materia di federalismo fiscale di cui all’art. 10
della legge 13 maggio 1999, n. 133”.
Stante la mancata attuazione della previsione contenuta
nella richiamata legge 133/1999
(Disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione
e federalismo fiscale), il Consiglio dei
Ministri ha aggiornato annualmente le risorse finanziarie da
corrispondere alle Regioni: con i
successivi DPCM 13 novembre 2000, 22 dicembre 2000, 8 gennaio
2002 e 24 luglio 2003 si è
proceduto alla rideterminazione delle risorse finanziarie,
disponendo anche in merito alle modalità di rendicontazione degli enti (art. 5
DPCM 24 luglio 2003).
– In relazione al trasferimento delle funzioni
amministrative, si precisa altresì che, sulla base di
quanto previsto dall’articolo 14, comma 2, del decreto-legge
31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122, a decorrere dall’anno 2011 le risorse statali spettanti
alle regioni a Statuto ordinario sono state ridotte
dell’importo di euro 4 miliardi (4 miliardi 500
milioni a decorrere dall’anno 2012).
Tale disposizione, ai sensi di quanto previsto nel quinto
periodo del medesimo comma 26, avrebbe dovuto avere carattere transitorio ovvero
sino all’attuazione
dell’articolo 8 della legge 42/2009 (Delega al Governo in
materia di federalismo fiscale, in attuazione dell’articolo 119 della
Costituzione), in materia di principi e criteri direttivi sulle modalità di
esercizio delle competenze legislative e sui mezzi di finanziamento, per
l’autonomo reperimenti dei fondi da parte delle Regioni. Al riguardo si osserva
che la Corte Costituzionale ha da tempo statuito il principio
per cui eventuali tagli e risparmi di spesa imposti dallo
Stato agli enti territoriali sono condizionati al rispetto dei principi di
temporaneità e transitorietà delle misure di contenimento della spesa
pubblica, richiedendo che lo Stato definisca di volta in
volta, secondo le ordinarie scansioni temporali dei cicli di bilancio, il
quadro organico delle relazioni finanziarie con le Regioni e gli enti locali,
per non sottrarre al confronto parlamentare la valutazione degli effetti
complessivi e sistemici delle singole
manovre di finanza pubblica (sentenza Corte Costituzionale
n. 103/2018).
Al riguardo si precisa altresì che, ai sensi dell’articolo
39, comma 2, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in
materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle
province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel
settore sanitario),
“Compatibilmente con gli obiettivi di finanza pubblica
concordati in sede europea, nonché, in applicazione del codice di condotta per
l’aggiornamento del Patto di stabilità e crescita, con il leale e responsabile
concorso dei diversi livelli di governo per il loro conseguimento anno per
anno, in conformità con quanto stabilito dall’articolo 14, comma 2, del citato
decreto-legge n. 78 del 2010, a decorrere dall’anno 2012 nei confronti delle
regioni a statuto ordinario non si tiene conto di quanto previsto dal primo,
secondo, terzo e quarto periodo del predetto articolo 14, comma 2”.
4 Si precisa altresì che il medesimo decreto, nella
successiva tabella B, quantifica in 167.714.032 l’onere complessivo per tale
funzione per gli esercizi 2000 e successivi.
5 Sulla ripartizione dei suddetti tagli, Accordo Conferenza
Stato-Regioni rep. n. 207/CSR del 18 novembre 2010 6 Tale disposizione
statuisce invero che “In sede di attuazione dell’articolo 8 della legge 5
maggio 2009, n. 42, in materia di federalismo
fiscale, non si tiene conto di quanto previsto dal primo,
secondo, terzo e quarto periodo del presente comma”.
7 Inoltre, ai sensi del successivo comma 4, sarebbe dovuto
essere istituito, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del decreto,
presso la conferenza Stato-Regioni, un tavolo di confronto tra il Governo e le
regioni a statuto ordinario, al fine di individuare le linee guida, gli
indirizzi e gli strumenti per assicurare l’attuazione di quanto previsto dal
comma 3, ovvero qualora i vincoli di finanza pubblica non ne
consentano in tutto o in parte l’attuazione, proporre
modifiche o adeguamenti al fine di assicurare “la congruità delle risorse,
nonché
l’adeguatezza del complesso delle risorse finanziarie
rispetto alle funzioni svolte, anche con riferimento al funzionamento dei fondi
di
4- Successivamente, l’articolo 1, comma 186, della legge 23
dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la
formazione del Bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
di stabilità 2015)), ha previsto un
contributo pari a 100 milioni di euro per l’anno 2015, 200
milioni di euro per l’anno 2016, 289 milioni
di euro per l’anno 2017 e 146 milioni di euro per l’anno
2018, da ripartirsi tra le regioni in
proporzione al fabbisogno derivante dal numero degli
indennizzi corrisposti dalle regioni e dalle
province autonome a decorrere dal 1° gennaio 2012 fino al 31
dicembre 2014 e per gli oneri derivanti
dal pagamento degli arretrati della rivalutazione
dell’indennità integrativa di cui al citato indennizzo
fino al 31 dicembre 2011. Con successivo Decreto del
Ministero dell’Economia e delle Finanze 27
maggio 2015, adottato di concerto con il Ministero della
Salute, è stato approvato il riparto del
precitato contributo. Anche con il precitato decreto, il
fondo per gli indennizzi di cui alla legge
210/1992 è rimasto in capo al Ministero dell’Economia e
delle finanze mentre alle Regioni sono
stati assegnati finanziamenti vincolati.
– Ad oggi, l’articolo 1, comma 586, della legge 28 dicembre
2015, n. 208 prevede testualmente che
“Gli indennizzi dovuti alle persone danneggiate da
trasfusioni, somministrazioni di emoderivati o
vaccinazioni, in base alla legge 25 febbraio 1992, n. 210,
riconosciuti dopo il 1° maggio 2001,
demandati alle Regioni, in attesa del trasferimento dallo
Stato delle somme dovute, vengono
anticipati da ogni Regione agli aventi diritto”
.
Al riguardo nel relativo dossier di documentazione presso la
Camera dei Deputati
(AC N. 3444-A/XVII) si legge espressamente che “Si
ricorda che la legge 210/1992 prevede un
riconoscimento economico a favore di soggetti danneggiati da
complicanze di tipo irreversibile a
causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni di sangue e
somministrazioni di emoderivati,
attribuendo il relativo onere economico al Ministero della
Salute, come sancito dall’art. 8 della stessa
legge. Successivamente, nell’ambito della riforma della
pubblica amministrazione e della
semplificazione amministrativa – Legge 59/1997 e D.Lgs.
112/1998 -, lo Stato ha delegato talune
funzioni e compiti alle regioni e agli enti locali, tra cui
anche la gestione amministrativa degli
indennizzi previsti dalla legge 210/1992. Pertanto, il
Ministero della Salute corrisponde alle regioni,
con un autonomo finanziamento e attraverso il versamento
sulle contabilità speciali intestate alle
regioni presso le Tesorerie Provinciali dello Stato
competenti per territorio, gli importi necessari da
corrispondere agli indennizzati, ricorrendo, prima, ad un
sistema di rendicontazione annuale delle
posizioni e, poi, dall’anno 2006, ad una somma fissa
ritenuta congrua. Tuttavia, a partire dal 2012,
non si è più provveduto regolarmente allo stanziamento
dell’apposito finanziamento statale con la
conseguenza che da un lato le regioni non hanno ricevuto le
necessarie risorse per il pagamento degli indennizzi di cui alla legge
210/1992, e dall’altro, pur in assenza del finanziamento statale, le regioni,
in alcuni casi, hanno continuato a erogare il versamento degli indennizzi alle
persone interessate (sul punto note formali da parte della Conferenza
Permanente delle Regioni e delle Province autonome prot. n. 990/C7SAN del 2
marzo 2012 – prot. n. 3570/C7SAN del 26 luglio 2012 – nota prot. n. 3616/C/SAN
del 31 luglio 2013 – prot n. 2646/C7SAN del 5 giugno 2014)” (allegato n.
3).
Il richiamato comma 586 dell’articolo 1 della legge n.
208/2015, pertanto, nel prevedere il dovere delle Regioni di
“anticipare” le predette risorse, esplicita altresì il contestuale
obbligo da parte dello Stato di restituzione alle Regioni degli importi
erogati, come peraltro avvenuto con decreto del Ministero della Salute del 26
settembre 2022 in relazione ai soli indennizzi conseguenti a menomazioni per
vaccinazioni anti Sars-Co-V2.
2. L’ANTICIPAZIONE DELLE RISORSE DA PARTE DELLE REGIONI
perequazione, e la relativa compatibilità con i citati
vincoli di finanza pubblica”. V. anche documento Conferenza delle Regioni
del 18
dicembre 2024, prot. n. 24/157/CU05/C2 “Prime
osservazioni al disegno di legge recante: “Bilancio di previsione dello stato
per l’anno
finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio
2025-2027” (C 2112)” (allegato n. 2).
5Sulla base del suddetto quadro normativo, le risorse
necessarie per il pagamento degli indennizzi sono state negli anni
“anticipate” dalle Regioni, per il tramite delle ASL, al fine di
garantire ai soggetti danneggiati il diritto riconosciuto dalla legge 210/1992.
Sino all’anno 2018, le Regioni hanno ricevuto trasferimenti
specifici da parte dello Stato destinati al pagamento dei medesimi indennizzi.
Dall’anno 2018 in poi, lo Stato ha provveduto alla sola
erogazione di importi parziali, rimanendo le Regioni in attesa della
restituzione delle risorse anticipate, nonché del ripristino a regime dei
finanziamenti soppressi.
La problematica è stata più volte sollevata in sede di
Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, in particolare nell’ambito
della competente Commissione Salute e nell’ambito della Commissione Affari
Finanziari, sollecitando ripetutamente lo Stato al pagamento degli arretrati e
al ripristino del finanziamento a regime per l’esercizio di tale funzione. A
fronte delle pressioni esercitate in tale sede, è stato ottenuto solo un
finanziamento parziale della medesima funzione: in particolare, l’articolo 1,
comma 821 della legge 178/2020 ha previsto che “Al fine di concorrere agli
oneri sostenuti dalle regioni per l’esercizio della funzione
di concessione degli indennizzi in favore dei soggetti danneggiati da
complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie,
trasfusioni e somministrazioni di emoderivati di cui alla legge 25 febbraio
1992, n. 210, trasferita alle stesse regioni in attuazione del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112, è istituito, nello stato di previsione del
Ministero dell’economia e delle finanze, un fondo con una dotazione di 50
milioni di euro per l’anno 2021″, da ripartirsi tra le regioni in proporzione
al fabbisogno derivante dagli indennizzi corrisposti. Tale fondo è stato da
ultimo incrementato di 50 milioni anche per l’anno 2023 (articolo 9, comma 11,
decreto legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito con modificazioni dalla legge
15 dicembre 2023, n. 191): il riparto tra le regioni del medesimo Fondo,
effettuato con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 22 dicembre
2023, ha comportato per la Regione Puglia il
riconoscimento di un “contributo” statale pari a
poco più di 6,4 milioni di euro annui. Nessun trasferimento è stato invece
previsto per l’esercizio finanziario 2024, essendo stati da ultimo dichiarati
improponibili gli emendamenti sul punto discussi in sede di Commissione Affari
finanziari e presentati in sede di conversione del decreto 19 ottobre 2024, n.
155 (Misure urgenti in materia economica e fiscale e in favore degli enti
territoriali)8
.
Tali risorse sono assolutamente insufficienti posto che la
necessità di copertura finanziaria quantificata dai competenti uffici del Dipartimento
Promozione della Salute per il pagamento dei suddetti indennizzi è pari a circa
22 milioni di euro annui.
E’ evidente che, anche in relazione all’entità degli importi
e alla natura della spesa, tali oneri non possono essere posti a carico del bilancio
regionale autonomo, trattandosi di spesa obbligatoria, di natura corrente e a
carattere continuativo in relazione alla quale spetta allo Stato, in base al
vigente quadro normativo, prevedere, nell’ambito delle spese del proprio
bilancio, l’istituzione dei
necessari e congrui stanziamenti da ripartire alle Regioni,
alle quali spetta esclusivamente provvedere, per il tramite delle ASL, al
pagamento in favore degli assistiti aventi diritto. Si rappresenta peraltro
che, ove si ritenesse che le Regioni debbano far fronte con proprie risorse al
mancato trasferimento da parte dello Stato delle risorse dovute, ciò
comporterebbe 8 Nello specifico, gli emendamenti discussi in sede di
Commissione Affari finanziari e presentati in sede di conversione del
decreto legge 19 ottobre 2024, n. 155 (Misure urgenti in
materia economica e fiscale e in favore degli enti territoriali, articolo 9)
prevedevano l’estensione del medesimo finanziamento anche “per l’esercizio
2024” ovvero “a decorrere dall’anno 2023” e sono visualizzabili
al link https://www.senato.it/leg/19/BGT/Schede/Ddliter/testi/58616_testi.htm.
6inevitabilmente la sottrazione delle medesime risorse
rispetto all’esercizio di altre funzioni, propriamente regionali, alle quali
gli stanziamenti del bilancio autonomo regionale sono destinati, con
conseguente rischio di violazione di diritti di pari dignità. Come detto, la
legge 30 dicembre 2024, con cui è stato approvato il bilancio dello Stato per
il triennio 2025-2027, non ha previsto a carico dello Stato alcun contributo
per il finanziamento della medesima funzione per gli esercizi finanziari
2025-2027, non prevedendosi il reintegro, neppure parziale, del richiamato
Fondo: è evidente che il mancato trasferimento di tali importi, seppur
parziali, aggrava ulteriormente le ben note criticità del
disavanzo sanitario, rendendo concreto il rischio che tali indennizzi non
possano più essere anticipati dalle ASL.
3. LA MATRICE SANITARIA DELLA SPESA
Un peculiare aspetto oggetto di discussione nell’ambito
delle riunioni congiunte con il MEF e il Ministero della Salute nei Tavoli
tecnici finalizzati alla verifica del piano di rientro dal disavanzo sanitario,
attiene alla “natura” – e alla conseguente imputazione contabile – di
tale spesa nei bilanci regionali. Invero, per il Ministero della Salute tale
spesa non può essere “perimetrata” quale spesa sanitaria (con
imputazione nella Missione 13 del bilancio regionale), dovendosene invece
riconoscere una – non meglio precisata – natura “assistenziale”, ovvero,
come pure risultante da documenti del Ministero della Economia e delle Finanze
– Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, dovendosi ravvisare la
natura “previdenziale” (v. da ultimo “Il monitoraggio della
spesa sanitaria. Rapporto n. 11”, pubblicato nel mese di dicembre 2024 dal
Ministero della Economia e delle Finanze, p. 80).
Al riguardo, nel verbale della riunione congiunta del Tavolo
tecnico per la verifica degli adempimenti regionali con il Comitato permanente
per la verifica dei Livelli essenziali di Assistenza del 1 agosto.
***** l’articolo pubblicato è ritenuto affidabile e di qualità*****
Visita il sito e gli articoli pubblicati cliccando sul seguente link