Rilevato che
1.1. La Corte d’appello di Catanzaro, con sentenza del 30/11/2021, ha rigettato il reclamo proposto da M.A., titolare dell’Impresa (OMISSIS), avverso la sentenza del Tribunale di Catanzaro dichiarativa del suo fallimento su ricorso di F.S..
1.2. La corte del merito, per quanto ancora interessa, ha ritenuto che il motivo con il quale M.A., non costituitosi nel procedimento prefallimentare, aveva lamentato la nullità della sentenza impugnata a causa della nullità della notificazione del provvedimento del 20/4/2021 (col quale il giudice delegato alla trattazione aveva fissato una nuova udienza di comparizione dopo aver rilevato che non gli erano stati comunicati i rinvii d’ufficio della prima) perché eseguita dall’ufficiale giudiziario nelle forme previste dall’art. 15 l.fall. anziché nelle forme regolate dall’art. 140 c.p.c., fosse infondato per due ordini di ragioni: in primo luogo perché, come riconosciuto dallo stesso reclamante, il ricorso per la dichiarazione di fallimento ed il decreto di fissazione della prima udienza gli erano stati regolarmente notificati, per cui egli era nelle condizioni di partecipare al giudizio, di difendersi e di ricevere comunicazione dei successivi provvedimenti di rinvio; in secondo luogo perché le eventuali ragioni di nullità del procedimento notificatorio del provvedimento di rinvio dell’udienza, che non rientra fra gli atti che devono essere notificati al contumace, non avevano nessuna rilevanza ai fini della regolare instaurazione del contraddittorio.
1.3. M.A., con ricorso notificato il 7/1/2022, ha chiesto, per un motivo, la cassazione della sentenza.
1.4. Il Fallimento ha resistito con controricorso, mentre sono rimasti intimati la Procura generale presso la Corte di cassazione e F.S..
1.5. Il Presidente delegato, con provvedimento comunicato a M.A. il 28/4/2024, ha formulato proposta di definizione accelerata del giudizio, a norma dell’art. 380-bis, comma 1°, c.p.c..
1.6. Il ricorrente, in data 6/6/2024, con istanza sottoscritta dal difensore munito di nuova procura, ha chiesto la decisione del ricorso.
1.7. Il Fallimento ha depositato memoria.
Ragioni della decisione
3.1. Con l’unico motivo articolato, intitolato “violazione e/o falsa applicazione del principio del contraddittorio (artt. 24 e 111 Cost.), dell’art. 15 del D.P.R. n. 1229 del 1959, in combinato disposto con gli artt. 137 ss. c.p.c. e dell’art. 292 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c. – Nullità della sentenza dichiarativa del fallimento per nullità della notifica del provvedimento del Tribunale di Catanzaro del 20 aprile 2021, avente a oggetto il rinvio all’udienza del 18 maggio 2021 – Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5) c.p.c.”, il ricorrente lamenta il rigetto del motivo di reclamo col quale aveva denunciato la nullità della sentenza dichiarativa in ragione della nullità della notifica del provvedimento di rinvio emesso dal giudice del procedimento prefallimentare il 20/4/2021. Sostiene che, a seguito dei ripetuti rinvii della prima udienza, originariamente fissata per il 20/10/2020, a mezzo di decreti “adottati fuori udienza” e non comunicatigli, egli aveva diritto a ricevere la notificazione del provvedimento di fissazione della nuova udienza, poiché l’art. 82 disp.att. c.p.c., al pari dell’art. 292 c.p.c., non è applicabile al procedimento camerale per la dichiarazione di fallimento; assume inoltre che tale notifica doveva essere eseguita a norma degli artt. 137 e ss. c.p.c., e non nelle forme previste dall’art. 15, comma 3°, l.fall., che non riguarderebbe le imprese individuali, con la conseguenza che, una volta accertata la sua temporanea irreperibilità presso la sede dell’azienda, coincidente tra l’altro con la propria soprastante abitazione, l’ufficiale giudiziario, anziché provvedere al deposito di copia dell’atto presso la Casa comunale di Catanzaro, avrebbe dovuto procedere alla notifica ai sensi dell’art. 140 c.p.c., e cioè depositare l’atto presso la Casa comunale, affiggere l’avviso del deposito in busta chiusa e sigillata alla porta della sede e dargliene notizia per raccomandata con avviso di ricevimento.
3.2. Il motivo è manifestamente infondato nella sua seconda parte, con conseguente assorbimento della censura che contesta l’applicabilità al procedimento prefallimentare degli artt. 82 disp. att. c.p.c. e 292 c.p.c.
3.3. L’art. 15, comma 3°, l.fall., con norma che trova applicazione anche agli imprenditori individuali, stabilisce che: – il ricorso per la dichiarazione di fallimento ed il relativo decreto di convocazione devono essere notificati, a cura della cancelleria, all’indirizzo di posta elettronica certificata del debitore (risultante dal registro delle imprese o dall’indice nazionale degli indirizzi pec delle imprese e dei professionisti); – (solo) quando, per qualsiasi ragione, la notificazione secondo le indicate modalità non risulti possibile ovvero non abbia esito positivo, la notifica del ricorso di fallimento è eseguita, a cura del ricorrente, dall’ufficiale giudiziario, il quale, tuttavia, deve provvedervi, come previsto dall’art. 107, comma 1°, del d.P.R. n. 1229/1959, “di persona”, e cioè senza potersi avvalere del servizio postale, mediante la consegna dell’atto, (ma solo) presso la sede risultante dal registro delle imprese, a mani proprie del debitore ovvero di altro soggetto idoneo a riceverlo nelle forme del codice di rito (Cass. n. 13507 del 2021); – qualora, infine, neppure tale modalità sia attuabile, la notifica si esegue mediante il deposito dell’atto nella casa comunale della sede iscritta nel registro, perfezionandosi al momento del deposito.
3.4. L’art. 15, comma 3°, cit., lì dove prevede tre distinte (e fra loro subordinate) modalità di notificazione del ricorso per la dichiarazione di fallimento e del correlato decreto di convocazione, pertanto, non richiede, ove la notifica a mezzo pec non vada a buon fine, che l’ufficiale giudiziario che si è recato personalmente presso la sede dell’impresa e che, per qualsiasi ragione, non ha potuto ivi eseguire la notificazione, effettui ulteriori ricerche, al fine di accertare l’irreperibilità del destinatario, con la conseguenza che, una volta attestata l’impossibilità di compimento della notifica presso la sede, la notificazione deve ritenersi correttamente eseguita e perfezionata con il deposito dell’atto presso la casa comunale (Cass. n. 7258 del 2022).
3.5. Si tratta, in effetti, di una disciplina speciale semplificata (del tutto distinta da quella che nel codice di rito regola le notificazioni degli atti del processo) la quale esclude che, all’esito del completo espletamento della procedura ivi prevista, residuino ipotesi in cui il ricorso di fallimento e il decreto di convocazione debbano essere notificati, ai sensi degli artt. 138 ss. o 145 c.p.c. (a seconda che l’impresa esercitata dal debitore sia individuale o collettiva), nei diretti confronti del titolare dell’impresa individuale o del legale rappresentante della società, eventualmente ai sensi degli articoli 140 e 143 c.p.c. (Cass. n. 9594 del 2021, in motiv.).
3.6. Tale disciplina, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, si applica anche al caso, come quello in esame, in cui il giudice abbia disposto la notificazione del provvedimento di rinvio della prima udienza (in sostanza, il rinnovo della notifica del decreto di comparizione), non essendovi ragioni per ritenere che nell’ambito della cd. istruttoria prefallimentare, interamente ispirata ad esigenze di specialità e speditezza (cfr. Corte Cost. sent. n. 146/2016), le modalità del procedimento notificatorio debbano variare a seconda del tipo di provvedimento da notificare e apparendo, anzi, illogico ritenere che non si possa far ricorso al procedimento semplificato di cui all’art. 15, 3° comma, cit. allorché, come accaduto nella specie, il debitore abbia sicuramente ricevuto rituale notifica del decreto di cui al 2° comma della medesima norma.
3.7. Né, nel caso in esame, era necessario che la nuova notificazione dovesse essere effettuata in primo luogo mediante spedizione dell’atto in via telematica (a cura della cancelleria o di altri) all’indirizzo di posta elettronica certificata del debitore, dato che, come accertato dal giudice del reclamo, la prima notifica così eseguita non era andata a buon fine (Cass. n. 5858 del 2022; Cass. n. 10511 del 2020).
4. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
5. La definizione del giudizio in conformità alla proposta impone, a norma dell’art. 380-bis, comma 3°, c.p.c., l’applicazione, come da dispositivo, dell’art. 96, commi 3° e 4°, c.p.c., e cioè la condanna della parte ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, di una somma equitativamente determinata e, in favore della cassa delle ammende, di una somma non inferiore ad €. 500,00 e non superiore ad €. 5.000,00.
6. La Corte, infine, dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1- quater, del d.P.R. n. 115/2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte così provvede: dichiara l’inammissibilità del ricorso; condanna il ricorrente al pagamento in favore del controricorrente delle spese del giudizio, che liquida in €. 7.200,00 di cui €. 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali nella misura del 15%, nonché, ai sensi dell’art. 96, 3° comma, c.p.c. della somma, equitativamente determinata, di €. 7.000,00; condanna altresì il ricorrente al pagamento della somma di €. 2.500,00, in favore della cassa delle ammende,; dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
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