Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 15 gennaio 2025, n. 9454, è stato approvato il modello (con le relative istruzioni) per la Certificazione Unica 2025 (CU 2025) relativa all’anno 2024.
La Certificazione Unica 2025 riguarda la comunicazione dei redditi di lavoro dipendente equiparati ed assimilati, redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi nonché dei contributi previdenziali e assistenziali.
La stessa deve essere presentata anche dai soggetti che hanno corrisposto somme e valori per i quali non è prevista l’applicazione delle ritenute alla fonte ma che sono assoggettati alla contribuzione dovuta all’INPS (ad esempio le aziende straniere che occupano lavoratori italiani all’estero assicurati in Italia).
A partire dal 2021 è stata istituita la scadenza unica del 16 marzo (quest’anno il 16 marzo cade di domenica, per cui la scadenza slitta al 17 marzo) per la trasmissione dei dati all’Agenzia delle Entrate e la consegna al percipiente, secondo la nuova tabella di marcia stabilita dal D.L. n. 124/2019 (decreto “Fiscale” 2020) e rivista dal D.L. n. 9/2020 all’inizio dell’emergenza Covid.
ATTENZIONE: È prevista una sanzione pari a 100 euro per ciascuna certificazione errata, omessa o tardiva. In caso di errata trasmissione, la sanzione non si applica se l’errore viene ravveduto entro i 5 giorni successivi alla scadenza. |
Le novità del modello
Tra le novità del modello 2025 si segnalano:
- “Bonus Natale”: l’indennità di importo fino a 100 euro riconosciuta per il 2024 ai titolari di reddito di lavoro dipendente con particolari condizioni economiche e familiari. Nella CU 2025, sono stati introdotti nuovi campi specifici:
- il punto 721 indica il reddito di lavoro dipendente considerato ai fini della verifica della capienza;
- il punto 723 riporta l’indennità erogata;
- il punto 724 indica l’indennità non erogata;
- il punto 725 mostra l’importo dell’indennità recuperata entro le operazioni di conguaglio;
- il punto 726 riporta i giorni di lavoro dipendente utilizzati per il calcolo dell’importo spettante.
- Fringe benefit per i dipendenti: sono confermate le soglie di esenzione a 1.000 euro per i lavoratori senza figli a carico e 2.000 euro per i lavoratori con figli a carico. Le soglie sono state confermate non solo per il 2025, ma anche per i periodi d’imposta 2026 e 2027. Per i neo-assunti la soglia di esenzione è fino a 5.000 euro per dipendenti assunti a tempo indeterminato nel 2025, valida per i primi due anni dall’assunzione e riservata a chi si trasferisce a più di 100 km dalla precedente residenza. Sono incluse nuove voci quali i rimborsi per utenze domestiche e locazioni, nonché interessi sul mutuo dell’abitazione principale.
- Trattamento integrativo speciale erogato ai lavoratori del settore turistico, ricettivo e termale: deve essere indicato nel punto 479. Questo trattamento integrativo speciale, introdotto dalla Legge di Bilancio 2025, è riservato ai lavoratori del settore turistico, degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e degli stabilimenti termali per il periodo dal 1° gennaio al 30 settembre 2025. Il beneficio consiste in un importo pari al 15% delle retribuzioni lorde corrisposte per il lavoro notturno e le prestazioni di lavoro straordinario effettuate nei giorni festivi. Questo trattamento non concorre alla formazione del reddito fiscale e previdenziale del lavoratore. I datori di lavoro, in qualità di sostituti d’imposta, sono responsabili dell’erogazione di questo trattamento integrativo speciale e devono riportarlo correttamente nella Certificazione Unica. Inoltre, potranno recuperare il credito derivante dall’erogazione mediante compensazione, utilizzando il codice tributo 1702 nel modello F24.
- Imposta sostitutiva sui compensi per le prestazioni aggiuntive del personale sanitario: è prevista una nuova sezione dedicata all’imposta sostitutiva del 15% sui compensi erogati per le prestazioni aggiuntive del personale sanitario. L’imposta sostitutiva si applica esclusivamente:
- ai compensi erogati per lo svolgimento delle prestazioni aggiuntive previste dall’art. 89, comma 2, del CCNL dell’Area Sanità triennio 2019-2021;
- al personale cui si applicano i CCNL del comparto Sanità, ovvero i dipendenti delle Aziende sanitarie e ospedaliere del Servizio sanitario nazionale.
L’imposta sostitutiva non può essere applicata:
- ai compensi erogati al personale della sanità privata accreditata;
- a soggetti ai quali non si rendono applicabili i contratti collettivi citati.
Per la corretta compilazione della Certificazione Unica 2025 è necessario:
- utilizzare i nuovi campi da 671 a 673, dedicati all’imposta sostitutiva del 15% sui compensi erogati al personale sanitario per le prestazioni aggiuntive;
- inserire l’importo dell’imposta sostitutiva operata sui compensi relativi alle prestazioni aggiuntive del personale sanitario nell’apposito nuovo punto;
- compilare la sezione “Dati fiscali – Somme assoggettate ad imposta sostitutiva – Mance e prestazioni aggiuntive sanitari”, prestando particolare attenzione alla sotto sezione “Prestazioni aggiuntive del personale sanitario”.
Si ricorda anche che l’art. 3 del D.Lgs. n. 1/2024, prevede che a partire dal periodo di imposta 2024 i sostituti di imposta non debbano più trasmettere la Certificazione Unica in riferimento ai titolari di partita IVA in regime forfettario e nel cosiddetto regime dei minimi (o regime di vantaggio).
La semplificazione è conseguenza dell’obbligo di fatturazione elettronica che a partire dal 1° gennaio 2024 è stato esteso anche ai forfettari.
Si ricorda anche che, sempre entro il 17 marzo 2025, deve essere rilasciata ai soggetti residenti nel territorio dello Stato percettori di utili derivanti dalla partecipazione a soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle società (Ires), residenti e non residenti, in qualunque forma corrisposti, la certificazione degli utili e dei proventi equiparati (CUPE) corrisposti nell’anno di imposta precedente.
Bientina lì, 21/02/2025
Studio Mattonai
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