L’innalzamento del limite annuo di compensazione non comporta l’“abolitio criminis”, per cui le violazioni derivanti dal superamento delle soglie precedenti restano punibili con il 30% (25% per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024) dell’importo indebitamente compensato ex art. 13 del DLgs. 471/97.
Tale è l’arresto a cui è pervenuta la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 4556 del 20 febbraio 2025, che ha dato seguito alla precedente pronuncia della stessa Corte n. 33999 del 23 dicembre 2024.
Rammentiamo che, nel caso di compensazione di crediti d’imposta oltre il limite annuale stabilito, la violazione è sanzionata ex art. 13 comma 4 del DLgs. 471/97.
La norma punisce l’utilizzo di un’eccedenza o di un credito d’imposta esistenti, in misura superiore a quella spettante o in violazione delle modalità di utilizzo previste dalle leggi vigenti, con la sanzione pari al 30% (ora ridotta al 25%) del credito utilizzato.
Tale sanzione è stata introdotta con la sostituzione dell’art. 13 del DLgs. 471/97 avvenuta con la riforma operata dal DLgs. 158/2015.
Si osservi che il limite massimo dei crediti d’imposta e contributivi compensabili ex art. 34 comma 1 della L. 388/2000 per ciascun anno solare (art. 17 del DLgs. 241/1997), ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale, è stato fissato a 2 milioni di euro (c.d. plafond) mediante l’art. 22 del DL 25 maggio 2021 n. 73, per il solo anno 2021.
Detto limite di 2 milioni di euro è stato stabilizzato con l’art. 1 comma 72 della L. 30 dicembre 2021 n. 234 (legge di bilancio 2022).
In precedenza il plafond era pari a:
– 516.456,90 euro, fino all’anno 2013;
– 700.000 euro, per gli anni dal 2014 al 2019 (art. 9 comma 2 del DL 35/2013);
– un milione di euro, per il solo anno 2020 (art. 147 del DL 34/2020).
Tornando alla decisione, il contribuente, con riferimento all’anno d’imposta 2009, aveva sia portato in compensazione un credito, sia ottenuto un rimborso, la cui sommatoria determinava lo splafonamento del limite massimo di 516.456,90 euro previsto all’epoca.
Nonostante l’innalzamento della soglia predetta, i giudici di legittimità hanno ritenuto di dare continuità all’orientamento per cui non sussiste “abolitio criminis” nemmeno parziale.
La Cassazione si è richiamata alla precedente pronuncia n. 33999 del 23 dicembre 2024, in cui aveva rilevato come l’innalzamento della soglia “non incide sulla struttura della fattispecie legale astratta, rimanendo immutata la condotta sanzionata (compensazione in misura superiore al limite annuo, equivalente ad un omesso versamento alle scadenze previste) e la misura della sanzione medesima”.
Ciò muove dal fatto che la norma successiva “non determina i presupposti per l’applicabilità del principio del «favor rei», realizzando un mero fenomeno di successione di leggi nel tempo che non ha alterato il disvalore della condotta e la risposta sanzionatoria dell’ordinamento, poiché non è stata abrogata la fattispecie incriminatrice concernente la compensazione di crediti d’imposta oltre il limite annuale ma è stata solo innalzata – in forza della modifica della norma extra-precetto – la soglia di tale tetto”.
Si segnala che, però, vige un orientamento, in seno alla medesima Corte, di segno diametralmente opposto.
Con la sentenza n. 18377 del 5 luglio 2024, infatti, la medesima Cassazione ha ritenuto non sanzionabile lo splafonamento del limite compensabile sotto la soglia dei 2 milioni di euro di cui all’art. 34 comma 1 della L. 388/2000.
Per meglio dire, l’innalzamento a 2 milioni di euro del limite annuo di compensazione è stata ritenuta una circostanza ascrivibile all’“abolitio criminis”, tale per cui le violazioni derivanti dallo splafonamento dei limiti precedenti non sono punibili se contenute nell’ultimo limite che opera retroattivamente (si veda “L’innalzamento della soglia compensabile cancella l’indebita compensazione” del 6 luglio 2024).
A fronte dei due orientamenti recenti e contrastanti, non può che auspicabilmente augurarsi che la questione venga rimessa alle Sezioni Unite.
Crediti e rimborsi da sommare
La pronuncia in commento, inoltre, ha ricordato che, ai fini della determinazione della soglia, vanno sommati sia i crediti di imposta compensati che quelli chiesti a rimborso.
Il limite di cui all’art. 34 della L. 388/2000 è infatti cumulativo sia ai fini della compensazione che della richiesta di rimborso con procedura semplificata tramite l’Agente della riscossione (cfr. risposta a interrogazione parlamentare 10 marzo 2016 n. 5-08067).
Sulla correttezza della sommatoria tra le compensazioni effettuate e le richieste di rimborso all’Agente della Riscossione, anche se il rimborso è erogato in un anno successivo, si veda C.T. Reg. Firenze 6 febbraio 2014 n. 245/17/14.
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