Il verdetto dopo gli approfondimenti e nonostante il decreto post-calamità. Sullo sfondo le inchieste. La nota della Fondazione:«Proseguiremo l’organizzazione dei Giochi»
L’Anac-Autorità nazionale anti corruzione lo scrive in un documento di 16 pagine: la Fondazione «Milano-Cortina 2026 appare organismo di diritto pubblico» anche dopo, e nonostante, il decreto legge sulla «ricostruzione post-calamità» dell’11 giugno 2024 con cui il governo Meloni, per cercare di sterilizzare l’inchiesta della Procura di Milano sul comitato organizzatore delle Olimpiadi invernali, ha vergato che la legge istitutiva del 2020 vada «intesa nel senso che le attività della Fondazione non sono disciplinate da norme di diritto pubblico, che la Fondazione non riveste la qualifica di organismo di diritto pubblico, ed opera sul mercato in condizioni di concorrenza e secondo criteri imprenditoriali».
L’Anac non fa dunque lo slalom operato l’estate scorsa dal Tribunale del Riesame per non affrontare (nella convalida del sequestro di un cellulare) il tema del carattere o meno di ente di diritto pubblico, che Fondazione e governo paventano comporterebbe contenziosi nei contratti avviati, al punto da rischiare di ritardare e far «saltare» i Giochi. Un ente è di diritto pubblico se ha cumulativamente tre requisiti. Il primo è palese per Anac perché gli organi di direzione della Fondazione sono interamente di nomina pubblica (Presidenza del Consiglio, Regioni Lombardia e Veneto, Province di Trento e Bolzano, Comuni di Milano e Cortina, Coni e Comitato Paralimpico). E anche sul secondo «non pare dubitabile che la Fondazione sia stata istituita per realizzare un “interesse pubblico di portata generale”».
Il nodo è il terzo requisito, e cioè se la Fondazione operi o no in concorrenza e con rischio di impresa. Il governo, e prima l’Avvocatura dello Stato, per il no richiamano il Tar Piemonte del 2004 sulle Olimpiadi invernali di Torino 2006. Ma lì non c’era la circostanza che per l’Anac presieduta da Giuseppe Busia fa la differenza sulla Fondazione Milano-Cortina 2026: e cioè, «in caso di deficit del bilancio finale», la «garanzia pubblica a carico degli enti territoriali membri»: tanto che la Corte dei Conti, registrando già nell’esercizio 2023 «un deficit patrimoniale (in costante peggioramento) di 107 milioni», conclude che «ove la Fondazione non riuscisse a farvi fronte con gli introiti dell’attività sul mercato, i debitori finali, chiamati a coprire il deficit, saranno Stato e enti territoriali». Questa «garanzia di una copertura pubblica senza limiti di importo pone la Fondazione al riparo da ogni rischio d’impresa», e «difficilmente consente di qualificarla come un’impresa che agisce secondo logiche commerciali», visto che «eventuali deficit, derivanti da scelte non improntate al perseguimento della soluzione economicamente più efficiente, non la lascerebbero esposta».
Profilo diverso è quello di quali obblighi di trasparenza debbano adempiere online i soci pubblici anche in un ente di diritto: è «meritevole di attenzione che da una prima verifica le sezioni “amministrazione trasparente” di alcuni di essi appaiano carenti, visto che la violazione degli obblighi di trasparenza comporta anche una specifica sanzione amministrativa Anac».
Immediata la reazione della Fondazione, che ha diffuso una nota spiegando di avere «preso atto, con stupore atteso il quadro normativo, della comunicazione ricevuta da Anac. La Fondazione ha già dato mandato ai propri legali per impugnarla al Tar del Lazio. Il cosiddetto Approfondimento Anac è, infatti, un atto atipico, tardivo nella tempistica, considerando che lo statuto della Fondazione risale al 2019 e la legge che ne regola le attività è del marzo 2020, e contiene un’interpretazione errata, oltre che una ricostruzione incompleta». Il Comitato organizzatore, aggiunge, «proseguirà la propria attività di organizzazione dei prossimi Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali, continuando a perseguire una strategia commerciale globale orientata alla sostenibilità finanziaria e al raggiungimento del pareggio di bilancio, come previsto dal proprio statuto e dalla legislazione vigente».
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