Prescrizione del credito e opposizione a esecuzione mobiliare

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Prestito condominio

per lavori di ristrutturazione

 


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO SEZIONE OTTAVA CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice monocratico NOME COGNOME ha pronunciato la seguente

SENTENZA N._796_2025_- N._R.G._00001358_2024 DEL_15_02_2025 PUBBLICATA_IL_17_02_2025

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1358/2024 avente ad oggetto:

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per lavori di ristrutturazione

 

Opposizione all’esecuzione (art. 615, 2’ comma c.p.c.) mobiliare promossa da C.F. ), con il patrocinio dell’avv. NOME COGNOME RICORRENTE contro C.F. PARTE CONVENUTA CONTUMACE , (C.F. e P.I.

CONCLUSIONI

Per parte attrice:

Piaccia all’Ill.mo Tribunale ordinario di Torino, contrariis rejectis, così giudicare:

C.F. atti interruttivi prodotti con notificazione, con conseguente declaratoria di legittimità ed efficacia dell’azione esecutiva posta in essere e, per l’effetto, rigettare la domanda di annullamento e/o declaratoria di nullità e/o illegittimità della pretesa creditoria portata dal citato pignoramento presso terzi n. NUMERO_DOCUMENTO notificato da in ogni caso, con vittoria di spese ed onorari di causa, per entrambe le fasi, cautelare e di merito, della opposizione, da liquidarsi in favore dello scrivente procuratore che si dichiara antistatario. RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Con atto di citazione del 22.1.2024 parte attrice ha convenuto in giudizio il sig il quale, in sede esecutiva, aveva proposto opposizione ex art 615 co 2 c.p.c. averso il pignoramento ex art. 72 bis D.P.R n. 602/73 n NUMERO_DOCUMENTO da parte di con il quale erano portate in esecuzione ingiunzioni di pagamento per un totale di € 9.972,49.

A tal fine evidenziava che la fase cautelare davanti al GE era stata definita con ordinanza in data 22.11.2023, mediante declaratoria di accoglimento parziale dell’istanza di sospensione dell’esecuzione nei limiti della somma di euro 5.682,52, per intervenuta prescrizione del corrispondente credito e conseguente assegnazione alle parti di termine perentorio di giorni 60 decorrenti dalla ordinanza stessa per l’introduzione del giudizio di merito.

Con la citazione per il giudizio di merito la parte attrice, creditore opposto, contestava la fondatezza dell’eccezione di prescrizione per tutti i titoli fatti oggetto di opposizione sostenendo che il termine quinquennale di prescrizione non era interamente decorso essendo seguiti atti idonei ad interrompere e far nuovamente decorrere il termine di prescrizione del credito.

Alla luce di tutto quanto sopra chiedeva il rigetto dell’opposizione.

Con decreto ex art 171 bis c.p.c. il giudice disponeva l’integrazione del contraddittorio nei confronti del terzo pignorato e disponeva la rinnovazione della notifica della citazione nel rispetto dei termini dell’art 163 bis c.p.c. Alla prima udienza non si costituivano il convenuto e il terzo pignorato e venivano dichiarati contumaci.

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Senza necessità di svolgere attività istruttoria all’udienza del 16.1.2025 il giudice tratteneva la causa a decisione sulle conclusioni già rassegnate.

2.

L’opposizione del debitore è solo parzialmente fondata e la domanda del creditore va accolta nei limiti della motivazione che segue.

Preliminarmente, si deve qualificare la presente opposizione esecutiva come proposta ai sensi dell’art 615 co. 2 c.p.c. perché la parte opponente contesta il diritto del creditore di procedere il ricorso davanti al GE, infatti, il debitore ha eccepito la prescrizione del credito azionato con il pignoramento notificato il 31.5.2023 e portato da 8 titoli notificati in data anteriore al quinquennio (ovvero tra il 2008 e il 2017).

Il GE con ordinanza in data 22.11.2023 ha accolto parzialmente l’istanza di sospensione dell’esecuzione nei limiti della somma di euro 5.682,52.

Con l’atto di citazione il creditore ha allegato e provato che:

-All’ingiunzione di pagamento n. NUMERO_DOCUMENTO di con la quale ha ingiunto al sig. pagamento della somma di euro 157,05 per mancato versamento Tari – Comune di Torino, notificata in data 22.12.2017 (doc 1), è seguita notificazione di avviso di intimazione n. NUMERO_DOCUMENTO in data 29.07.2019 (doc 11).

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-All’ingiunzione di pagamento n. NUMERO_DOCUMENTO di con la quale ha ingiunto al sig. pagamento della somma di euro 157,05 Tari – Comune di Torino notificata in data 27.03.2017 (doc 2), è seguita notificazione di avviso di intimazione n. NUMERO_DOCUMENTO in data 29.07.2019 (doc 11).

-All’ingiunzione di pagamento n. NUMERO_DOCUMENTO di con la quale ha ingiunto al sig. pagamento della somma di euro 153,99 Tari – Comune di Torino notificata in data 21.11.2016 (doc 3) è seguita notificazione di preavviso di fermo n. NUMERO_DOCUMENTO in data 19.04.2017 (doc 10) e di avviso di intimazione n. NUMERO_DOCUMENTO in data 29.07.2019 (doc 11).

-All’ingiunzione di pagamento n. NUMERO_DOCUMENTO di con la quale ha ingiunto al sig. pagamento della somma di euro 139,65 Tares – Comune di Torino notificata in data 17.05.2015 (doc 4) è seguita notificazione di preavviso di fermo n. NUMERO_DOCUMENTO in data 19.04.2017 (doc 10) e di avviso di intimazione n. NUMERO_DOCUMENTO in data 29.07.2019 (doc 11).

-All’ingiunzione di pagamento n. 7610020000006 di con la quale ha ingiunto al sig. pagamento della somma di euro 920,28 per sanzioni amministrative violazione Codice della Strada – Comune di Torino notificata in data 23.2.2010 (doc 5) cui è seguita notificazione di segnalazione di omesso pagamento in data 25.03.2017 (doc 5), preavviso di fermo n. NUMERO_DOCUMENTO in data 19.04.2017 (doc 10) e avviso di intimazione n. NUMERO_DOCUMENTO in data 29.07.2019 (doc 11).

-All’ingiunzione di pagamento n. 73090500000335 di con la quale ha ingiunto al sig. pagamento della somma di euro 655,61 Tari – Comune di Torino notificata in data 11.06.2010 (doc 6) cui è seguita notificazione di preavviso di fermo n. NUMERO_DOCUMENTO in data 8.06.2012 (doc 9), segnalazione di omesso pagamento in data 16.03.2017, (doc 6 ) e avviso di intimazione n. NUMERO_DOCUMENTO in data 29.07.2019 (doc 11)..

(doc 7) cui è seguita notificazione di preavviso di fermo n. NUMERO_DOCUMENTO in data 8.06.2012, (doc 9), segnalazione di omesso pagamento in data 16.03.2017 (doc 7) e avviso di intimazione n. NUMERO_DOCUMENTO in data 29.07.2019 (doc 11)..

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-All’ingiunzione di pagamento n. 7207000000137 di con la quale ha ingiunto al sig. pagamento della somma di euro 1.610,88 – Comune di Torino notificata in data 9.06.2008 (doc 8) cui è seguita notificazione di preavviso di fermo n. NUMERO_DOCUMENTO in data 8.06.2012, (doc 9) e segnalazione di omesso pagamento in data 16.03.2017 (doc 8) avviso di intimazione n. NUMERO_DOCUMENTO in data 29.07.2019 (doc 11).

Sono pertanto documentati plurimi atti interruttivi, tutti in data anteriore al quinquennio e idonei a produrre l’effetto interruttivo sul termine di prescrizione.

Infatti, il debitore non ha contestato la notifica iniziale di ciascun atto né la notifica del pignoramento in data 31.5.2023 e il creditore ha documentato quasi tutti gli atti interruttivi che sostiene di aver notificato al debitore prima del pignoramento (doc.ti da 1 a 11).

Non risultano, invece, prodotti i documenti n. 8 per la parte indicata come segnalazione omesso pagamento in data 16.3.2017 e il fermo amministrativo con finale 6810 per l’ingiunzione 7610020000006 che invece risulta compresa nel fermo con finale 7528 notificato in data 8.6.2012 (doc.9).

Rivalutato quindi il decorso del termine di prescrizione quinquennale come indicato dal debitore e non contestato dal creditore quanto 1. all’ingiunzione n. NUMERO_DOCUMENTO notificata in data 22.12.2017 (doc 1), è seguita AVI in data 29.07.2019 (doc 11) e il pignoramento del 31.5.2023.

2. all’ingiunzione n. NUMERO_DOCUMENTO notificata in data 27.03.2017 (doc 2), è seguita AVI in data 29.07.2019 (doc 11) e il pignoramento del 31.5.2023.

3. all’ingiunzione n. NUMERO_DOCUMENTO notificata in data 21.11.2016 (doc 3)

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è seguito fermo n. FER 6810 finale in data 19.04.2017 (doc 10) e n data 29.07.2019 (doc 11) e il pignoramento del 31.5.2023.

4. all’ingiunzione n. NUMERO_DOCUMENTO notificata in data 17.05.2015 (doc 4)

è seguito fermo n. FER 6810 finale in data 19.04.2017 (doc 10) e n data 29.07.2019 (doc 11) e il pignoramento del 31.5.2023.

5. all’ingiunzione n. NUMERO_DOCUMENTO notificata in data 23.2.2010 (doc 5) è seguito fermo FER NUMERO_DOCUMENTO finale in data 8.06.2012 (doc 9), segnalazione di omesso pagamento in data 25.03.2017 (doc 5), e AVI in data 29.07.2019 (doc 11) e il pignoramento del 31.5.2023.

Contr Contr6. all’ingiunzione n. NUMERO_DOCUMENTO notificata in data 11.06.2010 (doc 6) è seguito fermo n. FER 7528 finale in data 8.06.2012 (doc 9), segnalazione di omesso pagamento in data 16.03.2017 (doc 6 ) e AVI in data 29.07.2019 (doc 11) e il pignoramento del 31.5.2023.

7. all’ingiunzione n. 7208030000008 notificata in data 25.05.2009 (doc 7) è seguito fermo n. FER 7528 finale in data 8.06.2012, (doc 9), segnalazione di omesso pagamento in data 16.03.2017 (doc 7) e AVI in data 29.07.2019 (doc 11) e il pignoramento del 31.5.2023.

8. all’ingiunzione n. 7207000000137 notificata in data 9.06.2008 (doc 8) è seguito fermo n. FER NUMERO_DOCUMENTO finale in data 8.06.2012, (doc 9) e n data 29.07.2019 (doc 11) e il pignoramento del 31.5.2023:

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solo quest’ultima ingiunzione risulta quindi portare un credito prescritto per il decorso del termine quinquennale.

L’opposizione risulta fondata limitatamente al credito di euro 1.610,88 ( – Comune di Torino) portata dell’intimazione da ultimo indicata.

L’opposizione va quindi respinta nel resto.

3. Le spese sono poste a carico della parte opponente soccombente e liquidate come in dispositivo ai valori minimi dello scaglione sino a 26.000 euro del dm 147/22 stante la semplicità delle questioni trattate.

Le spese della fase cautelare sono compensate tra le parti non essendosi costituita, in quella fase, la parte opposta.

il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria o diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:

1) Accoglie l’opposizione limitatamente alla somma di euro 1.610,88;

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2) Respinge l’opposizione nel resto e per l’effetto revoca l’ordinanza di sospensione per la differenza pari ad euro 4071,64;

3) Condanna parte opponente a rifondere a parte opposta le spese di lite che liquida in euro € 1750,50 per competenze professionali (di cui euro 500,00 fase studio, euro 400,00 fase introduttiva ed euro 850,50 fase decisionale) oltre oneri riflessi, in luogo di i.v.a. e c.p.a. 4) Compensa le spese della fase cautelare.

Così deciso in Torino il 15.2.2025.

Il Giudice Dott. NOME COGNOME Contr

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di
Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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