Gravi illeciti professionali: esclusione automatica o no?

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L’esclusione automatica da una gara di appalto di una società a
causa di fatti penalmente rilevanti e non dichiarati e che abbiano
riguardato il suo amministratore di fatto, presuppone la
dimostrazione della simulazione gestoria, che va provata con
elementi estrinseci e concreti, senza che possa basarsi solo su
mere presunzioni.

Ciò non esime però la SA da effettuare i dovuti controlli, prima
dell’aggiudicazione, proprio per valutare la sussistenza di
elementi di contagio sull’attività dell’operatore economico e in
caso, valutare le eventuali misure di self cleaning adottate.

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Cause di esclusione: il TAR sui gravi illeciti
professionali

Sulla base di questi presupposti il TAR
Campania
, con la sentenza
del 3 febbraio 2025, n. 227
,
ha annullato
l’aggiudicazione di un appalto di lavori in favore di un operatore
economico, nell’ambito di una procedura negoziata senza bando ai
sensi dell’art. 50, comma 1, lett. c), del D.lgs. 36/2023.

Il ricorrente contestava la mancata esclusione
dell’aggiudicataria, che non aveva comunicato che l’ex
amministratore era stato raggiunto da un provvedimento
cautelare interdittivo di contrattazione con la PA e sostituito
prima dell’indizione della gara.

Secondo il ricorrente, la sostituzione dell’ex amministratore
non era sufficiente a garantire l’affidabilità
dell’operatore economico
, poiché egli avrebbe mantenuto il
ruolo di amministratore di fatto. Di conseguenza, la stazione
appaltante avrebbe dovuto escludere automaticamente la società ai
sensi dell’art. 94, comma 3, lett. h), del Codice dei
Contratti Pubblici
.

Esclusione OE per gravi illeciti: le condizioni da provare

Il TAR ha rigettato l’argomento dell’esclusione automatica,
affermando che non sono stati forniti elementi concreti a
dimostrazione della continuità gestionale da parte dell’ex
amministratore, in quanto la sua partecipazione alla compagine
societaria e il legame di parentela con altri soci non sono
elementi sufficienti per qualificare una continuità
nell’amministrazione della società.

L’art. 94, comma 3, lett. h), del Codice dei Contratti Pubblici
riprende un orientamento giurisprudenziale consolidato, secondo cui
per dimostrare che un soggetto sia un “gestore di fatto” occorre
provare che:

  • detenga la maggioranza del capitale sociale e possa influenzare
    decisioni strategiche;
  • impartisca direttive agli amministratori, esercitando il potere
    di governo effettivo della società.

Nel caso in esame, il ricorrente non ha fornito prove
sufficienti per dimostrare che l’ex amministratore avesse ancora il
controllo effettivo della società. L’esclusione automatica,
pertanto, non era giustificata.

Affidabilità OE: le verifiche a carico della Stazione
Appaltante

Tuttavia, il ricorso è stato accolto sotto il profilo del
difetto di istruttoria da parte della SA.
L’Amministrazione non ha valutato in modo adeguato
l’affidabilità dell’aggiudicataria alla luce delle
recenti vicende giudiziarie del suo ex amministratore, nonostante
emergessero elementi di criticità.

L’art. 95, comma 3, lett. e), del d.Lgs. n. 36/2023 prevede che
un operatore economico possa essere escluso se ha commesso un grave
illecito professionale che mette in dubbio la sua affidabilità.
L’art. 98 del Codice definisce i gravi illeciti e i mezzi di prova
adeguati, tra cui la contestazione di reati rilevanti e l’emissione
di provvedimenti cautelari.

Nel caso specifico:

  • l’ex amministratore era stato destinatario di un’ordinanza
    cautelare per presunti episodi di corruzione legati all’attività
    della società;
  • il provvedimento interdittivo era ancora in vigore al momento
    della gara;
  • la società non aveva indicato misure di self-cleaning per
    mitigare il rischio di contagio.

In questo caso, è evidente che l’Amministrazione avrebbe
dovuto:

  • verificare se l’ex amministratore avesse mantenuto un
    potere di influenza sulla società;
  • valutare se il reato contestato potesse pregiudicare
    l’affidabilità dell’impresa;
  • accertare la presenza di misure di
    self-cleaning
    per garantire l’integrità dell’operatore
    economico.

Non avendo effettuato questi accertamenti, l’aggiudicazione è
risulta viziata da un difetto di istruttoria, motivo per cui il TAR
ha annullato l’atto di aggiudicazione e disposto una nuova
valutazione della posizione dell’aggiudicataria.





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